ART. 10 - SOGGETTI SINDACALI NELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO

1. I soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 47 bis del D.Lgs.n.29/1993.

2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze dei dirigenti ai sensi dell'art. 47, comma 9, del d.lgs. n. 29/93.

3. Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo monte dei permessi sindacali, pari ad 67 minuti per dirigente ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNQ sui distacchi ed aspettative sindacali del 7.8.1998, č interamente fruibile da parte dei soggetti indicati nell'art. 10, comma 1 del CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso periodo e ai soli fini della ripartizione del monte permessi, il grado di rappresentativitā delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL č accertata, in ciascun ente, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente.

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