ART. 10 - SOGGETTI SINDACALI NELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO
1. I soggetti sindacali nelle strutture
amministrative di riferimento sono le rappresentanze sindacali aziendali
costituite espressamente per l'area della dirigenza dalle organizzazioni
sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa
area dirigenziale, ai sensi dell'art. 47 bis del D.Lgs.n.29/1993.
2. La disciplina del comma 1 ha carattere
transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche
rappresentanze dei dirigenti ai sensi dell'art.
47, comma 9, del d.lgs. n.
29/93.
3. Fino alla costituzione delle
rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo monte dei permessi sindacali,
pari ad 67 minuti per dirigente ai sensi dell'art.
8, comma 1, del CCNQ sui
distacchi ed aspettative sindacali del 7.8.1998, č interamente fruibile da
parte dei soggetti indicati nell'art. 10, comma 1 del CCNL quadro del 7.8.1998;
nello stesso periodo e ai soli fini della ripartizione del monte permessi, il
grado di rappresentativitā delle organizzazioni sindacali ammesse alle
trattative per la sottoscrizione del presente CCNL č accertata, in ciascun
ente, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle
deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali
rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente.