ART. 11 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Ai fini della contrattazione collettiva
integrativa, ciascuna amministrazione individua i dirigenti che fanno parte
della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino
alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all'art. 10 e in attesa
della definizione delle sezioni di cui all'art.
36, restano in vigore le norme
sulla materia previste dagli specifici CCNL.
3. Il dirigente che sia componente di una
delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 10 non puņ essere soggetto di
relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza.