ART. 11 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascuna amministrazione individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.

2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all'art. 10 e in attesa della definizione delle sezioni di cui all'art. 36, restano in vigore le norme sulla materia previste dagli specifici CCNL.

3. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 10 non puņ essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza.

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