ART. 17 - FERIE E FESTIVITÀ
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle
due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 23 dicembre
1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di
posizione.
2. I dirigenti assunti al primo impiego
nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno
diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste
dal comma I. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni
di ferie previsti nel comma I.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o
presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di
servizio si articoli su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono
pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26 per i dirigenti assunti al primo
impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate
di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4
giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del
1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della
località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo se
ricadente in giorno ordinariamente lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di
cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente
al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di
mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese
intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze
retribuite ai sensi del successivo art.18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto
irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili.
Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le
proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato,
coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo
affinchè sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle
attività ordinarie e straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle
ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso
delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di
ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione
per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso
delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che
si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E'
cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la
relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate esigenze
personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie
nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente
indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno
successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile
per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte
per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche
oltre il termine di cui al comma 1l.
13. Fermo restando il disposto del comma 8,
le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per
qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno
titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.