ART. 18 -
ASSENZE RETRIBUITE1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
- lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado, o del convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, in ragione di giorni tre consecutivi per evento;
- particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi
in occasione del matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono
cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti
dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al
dirigente spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione.
5. Le assenze previste dall'art.
33, comma
3, della legge 104 del 1992, come modificato ed integrato dagli articoli 18 e
20
della legge n. 53/2000, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad
assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in
relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti
di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque
denominati.