ART. 22 - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
1. In caso di assenza per invaliditā
temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro il dirigente ha diritto alla
conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo al
dirigente spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di
posizione fissa e variabile.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se
l'assenza č dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al
dirigente spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di
posizione fissa e variabile, fino alla guarigione clinica.
3. Decorso il periodo massimo di
conservazione del posto di cui all'art. 21, commi 1 e 2, trova applicazione
quanto previsto dallo stesso art.21, comma 3. Nel caso in cui l'amministrazione
decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale
disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna
retribuzione.
4. Il procedimento per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio delle infermitā, per la corresponsione
dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilitā permanente č regolato dalle disposizioni vigenti in materia nei
singoli ordinamenti.