ART. 21 -
ASSENZE PER MALATTIA1. In caso di assenza per malattia
o per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dirigente che abbia
superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la
retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di
diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi negli
ultimi tre anni.
2. Superato il periodo di diciotto mesi cui
al comma 1, al dirigente che ne abbia fatto richiesta prima dello scadere del
periodo stesso può essere concesso, in casi particolarmente gravi, di
assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, durante il quale non sarà
dovuta retribuzione ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso. In
tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l'amministrazione ha
facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti,
all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Alla scadenza dei periodi di
conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, e nel caso in cui il dirigente, a
seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere
alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente stesso l'indennità
sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo
quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti norme di legge
poste a tutela dei malati di Tbc.
6. Il trattamento economico spettante al
dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il
seguente:
a) retribuzione intera, comprese le retribuzioni di posizione, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.
7. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia,
alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo
alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di
infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione
eventualmente necessaria.
8. Nel caso in cui l'infermità derivante
da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il
dirigente è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza
all'amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il
terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante
il periodo di assenza ai sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi.
9. In caso di gravi patologie che
richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli
di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta
l'intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria. La certificazione
relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della
necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica
ovvero da servizio sanitario dell'amministrazione interessata.
10. Le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente contratto, a far tempo dalla quale si
computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma l.