ART.24 - DIRIGENTI A DISPOSIZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1. Dalla data di sottoscrizione del presente
CCNL, al dirigente posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri al termine dell'incarico, nonché a quelli di cui all'art.
6, comma 2,
del D.P.R. 26.2.1999 n. 150, spetta, per i primi sei mesi, la retribuzione di
posizione nei valori fissi previsti dal contratto in relazione alla fascia di
appartenenza. Per il semestre successivo l'importo della retribuzione di
posizione è decurtato del 50%. In caso di valutazione complessiva negativa
sull'espletamento dell'incarico non è dovuta alcuna retribuzione di posizione
per il periodo di permanenza nel ruolo unico. Dopo il secondo semestre e in
presenza di almeno due rifiuti a ricoprire gli incarichi proposti, non è del
pari dovuta alcuna retribuzione di posizione. Le stesse norme si applicano al
dirigente posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri al
termine dell'incarico.
2. I dirigenti di cui al primo comma
possono essere utilizzati nell'ambito di progetti specifici, di cui al comma 2
dell'art. 6 del D.P.R. 150/1999, anche da altre amministrazioni non ricomprese
nel ruolo unico.
3. Per i dirigenti di cui al presente
articolo possono essere organizzate specifiche iniziative di aggiornamento
professionale mirate ad assicurare le condizioni per il migliore e più efficace
espletamento del nuovo incarico.