ART. 25 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia di cui ai precedenti art.21 e 22 ha luogo:

a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima dì servizio previsti dalle norme di legge applicabili nell'amministrazione;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell'amministrazione;
d) per risoluzione consensuale.

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