ART. 46 - SEQUENZA CONTRATTUALE

1. In apposita sequenza contrattuale saranno meglio definiti, anche in relazione alla sottoscrizione in data 23.1.2001 dell'accordo quadro su arbitrato e conciliazione, gli istituti relativi al recesso dell'amministrazione, al Collegio di conciliazione ed al Comitato dei Garanti.

2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso o della revoca dell'amministrazione può, comunque, chiedere il deferimento della controversia ad un arbitro unico in applicazione del CCNQ in materia di procedura di conciliazione ed arbitrato citato al comma precedente.

3. In attesa dell'attuazione della sequenza di cui al comma 1 restano ferme le disposizioni contrattuali in materia.

4. Nella sequenza contrattuale di cui al primo comma, saranno prese in esame le modalità di applicazione dell'art. 41, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449, relativamente ai destinatari dirigenti di cui all'art. 40 della legge n. 395/1990.

5. Nella sequenza contrattuale di cui al presente articolo sarà oggetto di definizione la disciplina relativa al TFR ed ai fondi pensioni integrative.

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