ART. 46 - SEQUENZA CONTRATTUALE
1. In apposita sequenza contrattuale saranno
meglio definiti, anche in relazione alla sottoscrizione in data 23.1.2001 dell'accordo quadro su arbitrato e
conciliazione, gli istituti relativi al
recesso dell'amministrazione, al Collegio di conciliazione ed al Comitato dei
Garanti.
2. Il dirigente, ove non ritenga
giustificata la motivazione posta a base del recesso o della revoca
dell'amministrazione può, comunque, chiedere il deferimento della controversia
ad un arbitro unico in applicazione del CCNQ in materia di procedura di
conciliazione ed arbitrato citato al comma precedente.
3. In attesa dell'attuazione della sequenza
di cui al comma 1 restano ferme le disposizioni contrattuali in materia.
4. Nella sequenza contrattuale di cui al
primo comma, saranno prese in esame le modalità di applicazione dell'art.
41,
comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449, relativamente ai destinatari dirigenti
di cui all'art. 40 della legge n. 395/1990.
5. Nella sequenza contrattuale di cui al
presente articolo sarà oggetto di definizione la disciplina relativa al TFR ed
ai fondi pensioni integrative.