ART. 45 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
1. Trovano applicazione per tutto il personale compreso nell'Area 1 della dirigenza l'art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi, nonché l'art. 39, comma 7 del CCNL 9.1.1997 relativo alla dirigenza dei Ministeri per il quadriennio 1994-97; a detto personale compete anche la retribuzione di risultato nella misura media prevista dalla singola amministrazione.