ART. 7 - BILINGUISMO
1.In assenza di diverse disposizioni normative speciali o regionali, ai dirigenti in servizio nelle aziende e negli enti aventi sede nella Regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, nelle province autonome di Trento e Bolzano, dove vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo, è confermata la relativa indennità, collegata alla professionalità. Si applicano comunque le normative speciali o regionali ed i conseguenti accordi contrattuali.