ART. 6 - DIRITTI DERIVANTI DA INVENZIONE INDUSTRIALE

1.Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione, in particolare quelle previste per le Università e gli Enti di ricerca.

2.In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale dell'azienda, la contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.

articolo precedente                                                                                                                             articolo successivo