ART.9 - MOBILITA’
1.Ferme restando le procedure di mobilità previste dall’art. 30 e seguenti del d.lgs. 165/2001, il dirigente, decorso un anno di applicazione al medesimo incarico, può chiedere, indipendentemente dalla durata dello stesso, il conferimento di un diverso incarico disponibile nell’ambito della propria amministrazione.
In caso di diniego da parte dell’amministrazione stessa, il dirigente ha facoltà di rescindere unilateralmente il contratto di lavoro in corso con la propria amministrazione, e di transitare nei ruoli di una diversa amministrazione disponibile al conferimento di un altro incarico.