ART.10 – NORMATIVA VIGENTE
1.Tutte le disposizioni contrattuali contenute nei CCNL della dirigenza dei Ministeri, delle Aziende, degli Enti Pubblici non economici, delle Università e degli Enti di Ricerca del quadriennio contrattuale 1994-97 restano in vigore, sia per i dirigenti di prima fascia che per i dirigenti di seconda fascia, ove le disposizioni medesime non siano state sostituite, in tutto od in parte, da quelle contenute nei CCNL del 5-4-2001, I e II biennio, della dirigenza dell’area 1 del quadriennio 1998-2001 e nella presente sequenza contrattuale, oppure siano con esse incompatibili.
2.In materia di buoni pasto continua ad applicarsi l’accordo dell’ 8-4-1997 per i dirigenti dei Ministeri, l’art.48 del CCNL 11-10-1996 per i dirigenti degli Enti Pubblici non Economici, l’art.46 del CCNL 5-2-1996 per i dirigenti delle Università e l’art.7 del CCNL 5-3-1998 per i dirigenti della Ricerca.
3.A tutti i dirigenti dell’area 1 continua ad essere pagata la tredicesima mensilità secondo la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata dalle Amministrazioni appartenenti all’area 1.
4. Nei confronti dei dirigenti della presente area continua a trovare applicazione la disciplina degli artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Nei confronti dei mutilati e degli invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata dalle Amministrazioni dell’area 1, spettante ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.
6. L’elettorato passivo del membro elettivo del Comitato dei Garanti previsto dall’art.22 del d.lgs. n.165/2001, è esteso ai dirigenti di II fascia.