ART. 11 - INCENTIVAZIONE ALLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI.

1. La contrattazione integrativa può prevedere che una quota del fondo per la retribuzione di risultato, nella misura massima del 5%, sia destinata dagli enti con articolazioni organizzative sul territorio alla corresponsione di incentivi alla rotazione degli incarichi dirigenziali, fermi restando i trattamenti di trasferimento, ove previsti dalle disposizioni vigenti.

2. I criteri per la determinazione e per l’erogazione dei predetti incentivi sono definiti in sede di contratto integrativo.

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