Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dell'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE (d'ora in avanti: "ENEA).
2. Il presente CCNL comprende una disciplina comune per tutto il personale, ferma restando la previsione delle specifiche disposizioni di cui al titolo V correlate alla specificità delle tipologie professionali dei livelli 9, 9.1, 9.2.
3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è richiamato nel testo del presente contratto con la dizione "D.lgs.n. 165/2001". L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è richiamata con il termine "Agenzia".