D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Articolo 1 - Finalitā ed āmbito di applicazione.
Articolo 2 - Fonti.
Articolo 3 - Personale in regime di diritto pubblico.
Articolo 4 - Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilitā.
Articolo 5 - Potere di Organizzazione.
Articolo 6 - Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.
Articolo 7 - Gestione delle risorse umane.
Articolo 7 bis - Formazione del personale
Articolo 8 - Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli.
Articolo 9 - Partecipazione sindacale.
Articolo 10 - Trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 11 - Ufficio relazioni con il pubblico.
Articolo 12 - Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.
Articolo 13 - Amministrazioni destinatarie.
Articolo 14 - Indirizzo politico-amministrativo.
Articolo 15 - Dirigenti.
Articolo 16 - Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
Articolo 17 - Funzioni dei dirigenti.
Articolo 17-bis - Vicedirigenza.
Articolo 18 - Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti.
Articolo 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali.
Articolo 20 - Verifica dei risultati.
Articolo 21 - Responsabilitā dirigenziale.
Articolo 22 - Comitato dei garanti.
Articolo 23 - Ruolo dei dirigenti.
Articolo 23-bis - Disposizioni in materia di mobilitā tra pubblico e privato.
Articolo 24 - Trattamento economico.
Articolo 25 - Dirigenti delle istituzioni scolastiche.
Articolo 26 - Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 27 - Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali.
Articolo 28 - Accesso alla qualifica di dirigente.
Articolo 29 - Reclutamento dei dirigenti scolastici.
Articolo 30 - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
Articolo 31 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivitā.
Articolo 32 - Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero.
Articolo 33 - Eccedenze di personale e mobilitā collettiva.
Articolo 34 - Gestione del personale in disponibilitā.
Articolo 34 bis - Disposizioni in materia di mobilitā del personale
Articolo 35 - Reclutamento del personale.
Articolo 36 - Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.
Articolo 37 - Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici.
Articolo 38 - Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea.
Articolo 39 - Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.
Articolo 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi.
Articolo 40-bis - Compatibilitā della spesa in materia di contrattazione integrativa.
Articolo 41 - Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN.
Articolo 42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
Articolo 43 - Rappresentativitā sindacale ai fini della contrattazione collettiva.
Articolo 44 - Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro.
Articolo 45 - Trattamento economico.
Articolo 46 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 47 - Procedimento di contrattazione collettiva.
Articolo 48 - Disponibilitā destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica.
Articolo 49 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Articolo 50 - Aspettative e permessi sindacali.
Articolo 51 - Disciplina del rapporto di lavoro.
Articolo 52 - Disciplina delle mansioni.
Articolo 53 - Incompatibilitā, cumulo di impieghi e incarichi.
Articolo 54 - Codice di comportamento.
Articolo 55 - Sanzioni disciplinari e responsabilitā.
Articolo 56 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari.
Articolo 57 - Pari opportunitā.
Articolo 58 - Finalitā.
Articolo 59 - Rilevazione dei costi.
Articolo 60 - Controllo del costo del lavoro.
Articolo 61 - Interventi correttivi del costo del personale.
Articolo 62 - Commissario del Governo.
Articolo 63 - Controversie relative ai rapporti di lavoro.
Articolo 64 - Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validitā ed interpretazione dei contratti collettivi.
Articolo 65 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali.
Articolo 66 - Collegio di conciliazione.
Articolo 67 - Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato.
Articolo 68 - Aspettativa per mandato parlamentare.
Articolo 69 - Norme transitorie.
Articolo 70 - Norme finali.
Articolo 71 - Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi.
Articolo 72 - Abrogazioni di norme.
Articolo 73 - Norma di rinvio.