Art. 6 - Informazione

1. L'informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.

2. L'ENEA fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'articolo 10 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.

3. Nelle materie di seguito indicate l'ENEA fornisce una informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:

A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:

a) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio;

b) definizione dei criteri per la determinazione delle dotazioni organiche;

c) verifica periodica della produttività delle strutture;

d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;

e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;

f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro e le sue modifiche;

g) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro;

h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all'art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

i) bilancio preventivo e consuntivo.

j) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nei rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;

B) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture territoriali:

a) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio;

b) verifica periodica della produttività delle strutture;

c) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;

d) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro.

4. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:

A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:

a) attuazione dei programmi di formazione del personale;

b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) andamento generale della mobilità del personale;

d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;

e) distribuzione complessiva delle risorse per le politiche di sviluppo della produttività e delle risorse umane, ai sensi dell'art. 65;

f) andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale;

g) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale;

h) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva;

B) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture territoriali:

a) attuazione dei programmi di formazione del personale;

b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;

d) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale;

e) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva, limitatamente ai punti di competenza.

5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'ENEA consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, lo stesso ENEA provvede ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

6. Non è oggetto di riservatezza l'informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.

 

art.prec. art.succ.