Art 19 - Assunzioni a tempo determinato

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione a tempo determinato.

2. A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:

a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;

b) in caso di assenza per malattia o infortunio, si applicano gli artt. 35 e 36; i periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui all'art. 25, comma 5 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 04/08/1997, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 25 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 04/08/1997;

c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno, proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 21, comma 2 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 04/08/1997 ovvero in caso di lutto ai sensi dello stesso art. 21, comma 1, secondo alinea;

d) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.

3. Il servizio prestato a tempo determinato è titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.

4. Il contingente del personale da assumere con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 10, c. 7 del d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368, - con esclusione delle fattispecie escluse dal campo di applicazione del predetto decreto legislativo, di quelle esenti da limitazioni quantitative, nonché delle ipotesi di cui allo stesso art. 10, c. 7 - non può superare, a livello di ente, il 10% dei posti di organico.

 

art.prec. art.succ.