Art. 23 - Forme contrattuali flessibili di lavoro

1. In coerenza con le proprie esigenze istituzionali ed in un quadro di trasparenza gestionale, l'ENEA persegue l'obiettivo della maggiore possibile razionalizzazione dell'uso degli istituti di flessibilitą del lavoro di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento ai fini, ai contenuti ed alle modalitą di applicazione di ciascun istituto.

2. Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1 forme di monitoraggio e proposta sull'utilizzo degli istituti di flessibilitą assicurando, a tal fine, la programmazione di due incontri ogni anno.

 

art.prec. art.succ.