Art. 46 - Specificità correlate alla funzione di ricercatore-tecnologo

1. L'ENEA riconosce, nel quadro della propria programmazione scientifica e tecnologica, dei compiti istituzionali e degli assetti organizzativi, l'autonomia dei ricercatori-tecnologi nello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e di ricerca, singolarmente o nell'ambito del gruppo all'uopo costituito.

2. Il ricercatore-tecnologo ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo corrispondente al livello e profilo professionale rivestito. Egli può usare tale titolo anche nella vita privata.

3. Il ricercatore-tecnologo ha diritto, singolarmente o nell'ambito del gruppo all'uopo costituito, alla titolarità del progetto affidatogli.

4. L'ENEA promuove e supporta le iniziative dei ricercatori-tecnologi finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca da parte di amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o istituzioni internazionali, quando esse siano coerenti con la propria programmazione della ricerca e delle attività tecnico-scientifiche; assicura inoltre che la gestione dei progetti medesimi avvenga da parte di coloro che li hanno predisposti e che vengano messe regolarmente a disposizione le risorse previste dai progetti approvati e finanziati.

5. L'ENEA favorisce, nell'ambito della propria attività istituzionale, la collaborazione dei ricercatori-tecnologi a progetti promossi da amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o istituzioni internazionali, qualora essi siano coerenti con la propria programmazione della ricerca e delle attività tecnico-scientifiche.

6. Il ricercatore-tecnologo ha diritto ad essere riconosciuto autore delle ricerche svolte. L'ENEA provvede alla pubblicazione dei relativi risultati, salvo che lo stesso ENEA non comunichi al ricercatore-tecnologo, entro due mesi dalla consegna dei risultati della ricerca, di non essere interessato alla pubblicazione. In tal caso, l'autore può pubblicare il lavoro come ricerca propria, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza.

7. Il ricercatore-tecnologo ha diritto al riconoscimento della paternità delle invenzioni conseguenti la propria attività di ricerca, scientifica e tecnologica.

8. I ricercatori-tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all'autonomia professionale nello svolgimento delle attività di ricerca che l'ENEA è tenuto a garantire ai sensi dell'art. 2 della legge 421/92 e dell'art. 7, comma 2, del d. lgs. 165/2001.

 

art.prec. art.succ.