Art. 52 - Progressioni verticali dei professionisti
1. Le progressioni verticali verso profili professionali appartenenti alla tipologia professionale dei professionisti, sono disciplinate, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, tenendo conto dei seguenti criteri e modalitą:
a) valutazione titoli professionali attinenti allo specifico albo professionale di appartenenza;
b) valutazione della formazione certificata e pertinente;
c) valutazione dell'arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa e dei titoli di servizio stabiliti dall'ente desumibili dal curriculum professionale e/o dalla documentazione presentata dall'interessato; sono esclusi, ai fini della predetta valutazione, automatismi legati al decorso dell'anzianitą;
d) valutazione dei titoli culturali e professionali (per esempio: incarichi; pubblicazioni, collaborazioni, docenze aventi per oggetto tematiche e problematiche correlate all'area professionale di appartenenza; dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione in ambiti disciplinari correlati all'area professionale di appartenenza);
e) valutazioni, anche mediante apposite prove selettive, affidate ad apposite commissioni costituite da componenti esterni o interni all'ente di comprovata competenza ed esperienza nelle specifiche aree professionali a cui si riferisce la selezione.