Art. 61 - Numero delle mensilità di retribuzione
1. L'Ente corrisponde al dipendente, ogni anno, la retribuzione complessiva mensile per dodici mensilità ed una tredicesima mensilità (dodici retribuzioni "normali" riferite ai dodici mesi dell'anno e una retribuzione "aggiuntiva").
2. La retribuzione mensile "normale" è corrisposta il 27 del mese di riferimento. Il calcolo delle componenti retributive è effettuato in relazione allo stato del rapporto di lavoro del dipendente al 1° del mese di riferimento.
3. Nei casi di assunzione, cessazione dal servizio o sospensione parziale o totale della retribuzione, che siano intervenuti nel corso del mese, si provvederà alla liquidazione dei relativi ratei giornalieri.
4. La tredicesima mensilità è corrisposta tra il 14 e il 16 dicembre di ogni anno.
5. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione fondamentale mensile di cui all'art. 60, comma 1, lett. A) spettante al lavoratore nel mese di dicembre.
6. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e per le frazioni di mese ed è calcolata con riferimento alla retribuzione fondamentale mensile di cui all'art. 60 comma 1, spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
7. La tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico; non è dovuta inoltre al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
8. Per i periodi di assenza per malattia o altra condizione che comporti la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità relativo a tali periodi è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.