Art. 60 - Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione mensile del personale dell'ENEA si compone delle seguenti voci:
A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE
a) trattamento economico tabellare iniziale;
b) retribuzione individuale di anzianitą di cui all'art. 29, c. 2 del CCNL del personale ENEA "Area delle Specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 e di cui all'art. 30, c. 2 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997, ove acquisita;
c) superminimi, ove acquisiti;
d) indennitą integrativa speciale;
e) componente fissa dell'elemento aggiuntivo di retribuzione attribuita secondo la disciplina di cui all'art. 30 del CCNL del personale ENEA "Area delle Specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 e di cui all'art. 31 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 (EAR fissa), ivi compresa - per il personale dal livello 9 al livello 9.2 - la quota della previgente indennitą sostitutiva dei trattamenti specifici di ente conglobata ai sensi dell'art. 67, c. 3 ;
f) incrementi economici dell'EAR attribuiti secondo la disciplina della progressione economica all'interno dei livelli professionali di cui all'art. 49 (EAR dinamica) e secondo le discipline previgenti ivi richiamate;
La somma di tutte le componenti č definita "retribuzione fondamentale mensile", cui si aggiungono, quali ulteriori componenti del trattamento fondamentale, la tredicesima mensilitą secondo la disciplina dell'art. 61 e l'indennitą di ente di cui all'art. 67, ove attribuita.
B) TRATTAMENTO ACCESSORIO
a) eventuale indennitą di responsabilitą e di risultato correlata agli incarichi di elevata responsabilitą;
b) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
c) compensi incentivanti ed altri compensi ed indennitą previsti in base al presente contratto, ove spettanti.
La somma di tutte le componenti relative al trattamento fondamentale ed accessorio č definita "retribuzione complessiva mensile".
2. Al personale č corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella fondamentale mensile per 162,8; la retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria per il numero delle ore lavorative della giornata.