Art. 3 - Il contratto individuale di lavoro
- Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e
regolato dai contratti individuali secondo il presente contratto, le
disposizioni di legge e le normative dell’Unione Europea.
- Nel contratto di lavoro individuale, per il quale é richiesta la forma
scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) livello e profilo di assunzione, livello retributivo
iniziale;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione;
f) causale, tra quelle indicate nell’art.
20, e termine
finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art.
19, il
contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui allo
stesso art. 19.
L'Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro
individuale ai fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare entro
30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed
indicata nel bando di concorso, fatte salve le norme di semplificazione
amministrativa e di autocertificazione. Entro il medesimo termine
l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del
D. Lgs. n. 165/2001, ovvero a
presentare la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la
possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di
comprovato impedimento, l'Ente comunica di non poter dar luogo alla
stipulazione del contratto.
Nelle ipotesi nelle quali è prevista la riammissione in servizio ai sensi
dell'art. 13 del DPR 411/76, il rapporto di lavoro si instaura nuovamente a
seguito della stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro, con
salvaguardia del livello e profilo acquisiti, nonché della corrispondente
retribuzione (ivi compresa la progressione economica) o, per i
ricercatori e tecnologi, della posizione stipendiale corrispondente all’anzianità
maturata e/o riconosciuta all’atto della cessazione dell’impiego.