Art. 39 – Consultazione

  1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni legislative o norme contrattuali. In tali casi, senza particolari formalità, l'Ente acquisisce il parere dei soggetti sindacali di cui all'art.40.

  2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare l’attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.

  3. La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:

- contenuto e motivi di ciascun contratto di fornitura di lavoro interinale;

- programmazione triennale del fabbisogno di personale, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture e relativi fabbisogni formativi.

art.prec. art.succ.