Art. 40 - Composizione delle delegazioni

  1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita per gli Enti:
    1. a livello nazionale: dal Presidente o da un suo delegato e dal Direttore Generale o da un suo delegato;
    2. a livello locale: dal titolare del potere di rappresentanza dell’Ente nell’ambito della sede locale, eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati.
  1. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
    1. a livello nazionale: dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente contratto;
    2. a livello locale:
  1. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).

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