Art. 51 - Formazione professionale
Le parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane
è fattore essenziale per la crescita qualitativa e quantitativa dei risultati
dell'attività di ricerca pubblica.
Conseguentemente le parti individuano nella formazione:
a) uno strumento indispensabile di aggiornamento e crescita
professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi
organizzativi del personale di nuova assunzione.
b) uno strumento indispensabile per promuovere lo sviluppo
del sistema della ricerca, i processi di mobilità, un atteggiamento propositivo
nei confronti dell'innovazione tecnologica e del cambiamento nelle tecniche e
strumenti gestionali.
Gli Enti, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle
risorse disponibili, promuovono e favoriscono la formazione continua,
l'aggiornamento e l'addestramento del personale in servizio o di nuova
assunzione, attraverso corsi di contenuto generale ovvero mirati su specifiche
materie che tengano conto anche dell’evoluzione prevista delle competenze e
dell’esigenza di non correlarli unicamente al profilo e livello di
appartenenza.
Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono circa l'esigenza che nei
bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte
retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di
flessibilità dei bilanci di ciascun Ente, ad almeno 1% del monte retributivo.
I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel
corso dell’esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla
stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante
l'attivazione di corsi teorico-pratici, di intensità e durata rapportate alle
mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dagli stessi
Enti.
Le iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente
o in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi,
utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti
negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o
straniere, con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con
Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti
pubblici o privati specializzati nel settore. Possono essere chiamati allo
svolgimento dei corsi di formazione esperti italiani e stranieri. Nell'ambito
delle attività di formazione può essere previsto l'invio di personale per
stages presso istituzioni e industrie italiane, comunitarie ed
extracomunitarie.
I programmi di formazione e di aggiornamento professionale sono definiti, in
attuazione delle linee di indirizzo generale oggetto di contrattazione
integrativa, dagli Enti che ne informano preventivamente le Organizzazioni
Sindacali ai sensi dell'art. 37.
Gli Enti individuano, in base alle esigenze tecniche, organizzative e
scientifiche delle varie unità operative o di servizio, sulla base dei
criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, i dipendenti che
parteciperanno ai corsi, tenendo anche conto delle attitudini personali e
culturali dei lavoratori e garantendo a tutti pari opportunità
di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001, all'art.
57, lett. c).
Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio
a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Enti. I corsi sono
tenuti di norma durante l'orario di lavoro ed, in casi eccezionali, anche al
di fuori dell'orario di lavoro. Qualora i corsi si tengano fuori sede
comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il
rimborso delle spese di viaggio.
Nell'ambito dei programmi di cui ai commi 3, 5 e 6 i dipendenti possono
proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che
prevedano la partecipazione a corsi, e/o la permanenza presso altre strutture
o industrie e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo.
La formazione e l'aggiornamento del personale può avvenire sulla base di
documentate iniziative, selezionate dallo stesso personale interessato,
effettuate di norma fuori dell'orario di lavoro, e ove autorizzate dall'Ente,
anche in orario di lavoro. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'Ente
è , in tale caso, subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con
l'attività di servizio.
La partecipazione ad attività formative è riconosciuta utile ai fini dei
processi di sviluppo della carriera del personale.
L'attività di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento da parte dei
dipendenti degli Enti, se svolta fuori dell'orario di lavoro è remunerata in
via forfettaria, a gravare sulle risorse di cui al comma 4, con un compenso
orario di L. 50.000 lorde. Se l'attività in questione è svolta durante
l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 40 %; lo
stesso compenso spetta in misura intera qualora venga recuperato l’orario di
lavoro. Le misure di detti compensi possono essere modificate dagli Enti in
relazione a specifiche complessità dei corsi impartiti, fino ad un tetto
massimo di lire 120.000 .