ART. 23 - FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI DI LAVORO

1. In coerenza con le proprie esigenze istituzionali ed in un quadro di trasparenza gestionale, le amministrazioni perseguiranno l'obiettivo della maggiore possibile razionalizzazione dell'uso degli istituti di flessibilitą del lavoro di cui all'art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 29/1993 con riferimento ai fini, ai contenuti ed alle modalitą di applicazione di ciascun istituto.

2. Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9, forme di monitoraggio e proposta sull'utilizzo degli istituti di flessibilitą, assicurando, a tal fine, la programmazione di due incontri ogni anno.

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