ART. 37 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 34, 36 e 42 del presente CCNL, ha luogo:
a) per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili nell'Amministrazione in materia di previdenza e quiescenza;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
c) per decesso del dipendente.