ART. 60 - CATEGORIA EP

1. In considerazione dell'alto contenuto di professionalità richiesto al personale inquadrato nella categoria EP, per tale personale valgono le specifiche disposizioni contenute nei commi seguenti.

2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie trimestrali. La presenza in servizio viene assicurata correlandola in modo flessibile all'orario di servizio della struttura di appartenenza, tenendo conto delle esigenze e dei criteri organizzativi dell'Amministrazione.

3. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale della categoria EP sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento; conseguentemente, la partecipazione alle iniziative di formazione inserite in appositi percorsi anche individuali, su proposta degli interessati o comunque, concordati con gli organi statutari e/o con i dirigenti, viene considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Amministrazione.

4. Fino ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da utilizzare in periodi compatibili con le esigenze di servizio, al personale di cui al presente articolo può essere consentita la partecipazione a qualificate iniziative di aggiornamento professionale e formazione. L'Amministrazione deve formalizzare un eventuale, motivato diniego entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dall'interessato. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione di tali iniziative con l'attività di servizio, può, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, contribuire anche integralmente alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

5. Le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale di categoria EP ai progetti di ricerca finanziati da committenti pubblici o privati, all'interno delle strategie e dei piani delle amministrazioni stesse.

6. Il personale della categoria EP ha diritto ad essere riconosciuto autore - o coautore - delle ricerche a cui lavora. Salvo che l'Amministrazione non ritenga di pubblicare i risultati della ricerca nell'ambito dei propri programmi editoriali, l'autore ha diritto alla pubblicazione in proprio, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza.

7. Le amministrazioni considerano di particolare interesse ai fini dell'arricchimento professionale lo svolgimento da parte del personale della categoria EP, di attività nelle ipotesi elencate all'art. 58, comma 6, lettere da a) a f), del D. Lgs. n. 29/1993, previa autorizzazione dell'Amministrazione, senza utilizzare le strutture dell'Amministrazione stessa e fuori dell'orario di lavoro. Il diniego di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato; decorsi 20 giorni dalla richiesta di autorizzazione, questa si intende rilasciata.

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