ART. 59 - CRITERI DI SELEZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA
1. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria sono oggetto di contrattazione integrativa. Ove questa non venga conclusa entro 60 giorni - prorogabili di ulteriori 30 giorni - dalla data di entrata in vigore del presente CCNL si applicano i criteri generali di cui ai commi successivi.
2. Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo di cui al comma precedente, la selezione viene effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori ponderati, come previsto ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, in relazione al diverso livello di professionalità espresso dalle 4 categorie:
3. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella categoria EP viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
- alla lettera b): fino a 15%;
- alla lettera c): fino a 25%;
- alla lettera d): fino a 10%, con valutazione del solo servizio maturato nella stessa categoria EP o nelle ex qualifiche ivi inserite;
- alla lettera e): fino a 30%.
4. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella categoria D viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
- alla lettera b): fino a 20%;
- alla lettera c): fino a 25%;
- alla lettera d): fino a 15%;
- alla lettera e): fino a 20%.
5. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella categoria C viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
- alla lettera b): fino a 25%;
- alla lettera c): fino a 20%;
- alla lettera d): fino a 15%;
- alla lettera e): fino a 20%.
6. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella categoria B viene riservato:
- alla lettera a): fino a 25%;
- alla lettera b): fino a 20%;
- alla lettera c): fino a 20%;
- alla lettera d): fino a 20%;
- alla lettera e): fino a 15%.
7. In prima applicazione, allo scopo di snellire le procedure selettive attivate ai fini della progressione economica all'interno della categoria, le stesse dovranno essere effettuate senza tener conto dell'indicatore di cui al comma 2, lettera a) ed essere concluse entro il 31.12.2001. Nelle procedure di cui al presente comma, l'anzianità di cui all'articolo 56, comma 2, è riferita al servizio prestato nella ex qualifica di appartenenza.