ART. 64 - INCREMENTI TABELLARI ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 1 del CCNL del 5.9.1996 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella D, alle scadenze ivi previste.

2. A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al presente CCNL sono rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle E1 ed E2 e con le decorrenze ivi previste.

3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi spettanti al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto. Al personale neo-assunto è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura prevista per la posizione economica iniziale di ciascuna categoria; al personale neo-assunto nella posizione economica B3 ai sensi dell'art. 55, comma 5, secondo periodo, è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura prevista per detta posizione economica.

4. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente CCNL 1998-1999, gli incrementi di cui al presente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella D, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'equo indennizzo. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

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