ART. 65 - INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI ATENEO

1. A decorrere dal 31.12.1999 le misure individuali di indennità di ateneo previste dall'articolo 5 del CCNL 5.9.1996 sono rideterminate nelle misure indicate nella tabella F.

2. Per la copertura degli oneri conseguenti agli aumenti ed ai riallineamenti dell'indennità di cui al comma 1, si provvede attraverso la riduzione stabile del fondo di cui all'art. 42 del CCNL del 21.5.1996 coś come previsto dall'art. 67, comma 1, lettera a) del presente CCNL.

3. L'indennità di cui al presente articolo continua ad essere erogata con le modalità in corso.

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