Home Page CONFERENZA DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO Verbale del 3 giugno 1999

Allegato al Verbale del 3 giugno 1999

A) Rilievi della Prof. Adele Anzon sulla bozza di proposta di polizza presentata dalla Ass.ni Generali S.p.A in ordine ai quali occorrerebbe chiedere chiarimenti alla Società.

TIPO DI POLIZZA:

È stata proposta una polizza denominata Polizza tutti i rischi dell'informatica. Come tale non sembra idonea a coprire tutti i rischi professionali propri dei Direttori di Dipartimento.

SOGGETTI

Le diverse categorie, di soggetti ai quali la polizza dovrebbe estendersi sono titolari di funzioni diverse che comportano forme diverse di responsabilità
Non sembra idonea allora una polizza unica e generica, ma occorre che per i Direttori di Dipartimento si stipuli una polizza apposita in cui si a espressamente indicata tale loro qualità alla quale la legge ricollega una particolare forma di responsabilità.

I Direttori di Dipartimento sono gli ";assicurati" e il premio è a carico di ciascuno di loro, che possono liberamente decidere se assicurarsi o meno. Essi debbono pertanto prestare individualmente il loro consenso alla stipula della polizza a loro favore e dare il relativo mandato all'Ateneo.
Di conseguenza i tetti numerici minimi richiesti dalla Società come condizione necessaria per la stipula - e in particolare per la misura dei premi e dei massimali non possono essere garantiti a priori dall'Ateneo.

SEZ.1 (R.C. PATRIMONIALE DIRIGENTI) - pagg. 14 ss.

OGGETTO

Manca la necessaria espressa copertura della responsabilità tipica del Direttore di Dipartimento, e cioè quella amministrativa e contabile verso la Pubblica Amministrazione. Nella proposta invece, (pag. 14, Sez.I,1) non solo non c'è n'è menzione, ma risulta indirettamente e chiaramente esclusa perchè l'assicurazione è limitata alle perdite patrimoniali recate a terzi e tra i terzi non è compresa l'Amministrazione di appartenenza (sub 2).

non sembra accettabile l'esclusione dalla copertura (pag.15, sub 3) d)) dei danni "conseguenti ad atti, scelte o decisioni di natura discrezionale", dal momento che la natura "discrezionale" è un connotato tipico di gran parte degli atti adottati dai dirigenti,come nel caso i Direttori di Dipartimento, che esercitano poteri amministrativi. In quest'ottica, dunque è dubbio il limite ai danni causati "in conseguenza di una violazione involontaria degli obblighi derivanti dalla legge nell'espletamento delle attribuzioni", dal momento che il Direttore agisce non soltanto in adempimento di obblighi, ma anche in esercizio di poteri e facoltà.

manca la copertura della responsabilità per danni conseguenti a lesioni personali e danneggiamentí a cose o animali (diversi da quelli derivanti dalla l.n.626)

SEZ.II (TUTELA LEGALE E PERITALE) -pag.16

OGGETTO

Sul limite della tutela alle richieste di risarcimento di soli danni arrecati mediante violazione di obblighi, etc. v. sopra.

Non è chiaro in che consista la tutela: è vero che si dice (sub) 1) che la Società assume a proprio carico tutte le spese per l'assistenza giudiziale, extragiudiziale e peritale, però dopo, a proposito della "gestione della vertenza di danno" (sub 4) si dice che l'incarico professionale ai legali "verrà conferito esclusivamente dalla Società" e che l'Assicurato dovrà conferire la necessaria procura: resta dubbio in definitiva, a chi spetti la scelta dei legali, se alla Società o all'Assicurato, dato che si afferma solo che quest'ultimo "potrà indicare" i legali, ma non si precisa anche se tale indicazione sia o meno vincolante per la Società

B) Rilievi dei proff. Tazzari e Martellucci

I proff. Tazzari e Martellucci concordano su più punti con le osservazioni di Anzon. Inoltre, in particolare:

Il Prof. Tazzari sottolinea: t.

l'inaccetabilità dell'esclusione di cui alla Sez.I sub 3, d).

l'incongruità della esclusione dalla tutela legale di cui alla SezII, sub 3), e), trattandosi di materia strettamente inerente alla responsabilità tipica dei Direttore di Dipartimento.

Il Prof. Martellucci sostiene:

che il premio previsto per i Direttori sarebbe troppo oneroso;

che il massimale di 250 milioni per la tutela legale sarebbe troppo basso, specie in considerazione della responsabilità relativa a grandi attrezzature.

che il termine temporale della garanzia, limitato ai 5 anni successivi alla cessazione del contratto e/o della carica (Sez.I, sub 5), sarebbe troppo breve rispetto ai tempi della possibilità di contestazioni da parte della Corte dei Conti;

che l'estensione territoriale della garanzia dovrebbe essere modificata perch&egave; non includerebbe eventuali controversie insorte con collaboratori stranieri operanti all'estero

C)Da più parti si fa presente la necessità di estendere la garanzia assicurativa anche ai Segretari amministrativi di Dipartimento.