

Senato - Disegno di legge 3599 (testo
presentato)

DISEGNO DI LEGGE
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Art. 1.
(Interventi strutturali per la perequazione del
prelievo fiscale)
1. In considerazione dell'esigenza di consentire
l'emersione di redditi sottratti ad imposizione e di garantire
l'equilibrata ridistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il
Governo é delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi volti al
riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto
degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale,
secondo i seguenti princípi e criteri direttivi:
a) previsione di una procedura di determinazione
del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale,
scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente,
delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle
grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;
b) restituzione del maggior gettito di cui alla lettera a) in
favore di tutti i contribuenti, mediante modifiche delle aliquote, delle
detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte
dirette, nonché mediante l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i
decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel
bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior
gettito oggetto della restituzione;
c) applicazione della procedura di determinazione del maggior
gettito di cui alla lettera a) a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3,
comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del
parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi
14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive
modificazioni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princípi e
criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono
essere emanate, con uno o piú decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive.
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Art. 2.
(Modifiche alla disciplina
dei redditi di impresa)
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti
legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti
le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle
società di persone, in regime di contabilità ordinaria, secondo i
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) tassazione separata, alla stessa aliquota
prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa
soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui
redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;
b) facoltà, per i periodi di imposta successivi a quello in
corso alla data del 1º gennaio 2000, di prevedere:
1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella
dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;
2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale,
con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;
3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei
redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori
familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per
l'imposta assolta dall'impresa.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3,
comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del
parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi
14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive
modificazioni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princípi e
criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono
essere emanate, con uno o piú decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive.
4. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole:
"rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo
al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996;"
sono inserite le seguenti: "la nuova disciplina puó essere
applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale
incremento;";
b) dopo la lettera b) é inserita la seguente:
" b-bis) possibilità di applicare la nuova disciplina con
riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e
delle società di persone in regime di contabilità ordinaria;".
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a
decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento
registrato nei primi due periodi di imposta successivi a quello
predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 4
trovano applicazione le disposizioni dei commi 2 e 3.
6. Dai decreti legislativi di cui al comma 4 non possono derivare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di
lire per l'anno 2000 e a 2.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno
2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 3.
(Fondi pensione)
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti
legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari
del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio
individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il
trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del
trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle
altre indennità.
2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per
l'erogazione di tratta menti pensionistici complementari del sistema
obbligatorio pubblico é informato ai seguenti princípi e criteri
direttivi:
a) aumento della deduzione fiscale prevista per i
lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli
articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al doppio delle
misure attualmente previste ed estensione della medesima deduzione anche
ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi
gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati,
eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la
deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico;
b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine
di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina
recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il
risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di
prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a
quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo;
conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo
n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in
beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da
perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi
pensione;
c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine
di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi
già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della
residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel
caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione
separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di
prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di
cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare
non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso
alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti
iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere
l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano
a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano
applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b)
sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento
finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione,
liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b),
applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la
tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse
subíto la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche
complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano
inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o
al precedente periodo, previsione della tassazione della intera
prestazione.
3. La disciplina delle forme di risparmio individuale
vincolate a finalità di previdenza é informata ai seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) definizione delle caratteristiche dei piani
pensionistici con finalità previdenziali, con riferimento ai criteri
stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in
particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri
fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del
1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini
suppletivi rispetto alla previdenza complementare, in coerenza con i
princípi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del
1993, con esten sione della possibilità di partecipazione anche ai
soggetti non titolari di redditi di lavoro o di impresa;
b) affidamento della gestione dei piani pensionistici di cui
alla lettera a) ai fondi aperti di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla
lettera a) del comma 2, deducibilità fiscale della
contribuzione ai piani pensionistici; applicazione alla gestione e alle
prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c)
del comma 2;
d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con
finalità previdenziali, secondo i princípi e criteri di cui alla
lettera a) , e loro assoggettamento al regime fiscale di cui
alla lettera c) .
4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione é informata ai seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1
della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216;
b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione
d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i
contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei
capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto
esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;
c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai
contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio
di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a
condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal
contratto;
d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati
alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la
disciplina prevista per i piani pensionistici dal comma 3, che i redditi
compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna
riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la
tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con
applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere
la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti
redditi avessero subíto la tassazione per maturazione;
e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una
disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle
precedenti lettere;
f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di attuazione del presente comma.
5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di
fine rapporto, delle indennità equipollenti, nonché delle altre
indennità e somme indicate nella lettera a) del comma 1
dell'articolo16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é
informato ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) tassazione dei rendimenti maturati e degli
importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b)
e c), primo periodo;
b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire
l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni
che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di attuazione del presente comma.
6. Nell'ambito dell'attuazione dei princípi e criteri
direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui
al comma 1 puó altresí prevedersi:
a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e
individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di
gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;
b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie,
prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale l'esclusione
dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta
sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di
contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto
decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di
istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a
consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova
disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina
con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico
tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi
compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta
dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui
all'articolo 13- bis del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i
contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con
tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi.
7. I decreti legislativi di attuazione delle
disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1º
gennaio 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla
Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la
procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata
legge n. 662 del 1996. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princípi e criteri
direttivi previsti dal presente articolo e previo parere della
Commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996,
possono essere emanate, con uno o piú decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente
articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
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Art. 4.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie)
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 maggio 1998,
n. 146, dopo il primo periodo é inserito il seguente: "Agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da
contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a
termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni
di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza
tra il corrispettivo a termine e quello a pronti".
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Art. 5.
(Prestazioni di servizi resi nell'ambito
dei gruppi e consorzi bancari)
1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi rese
nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo
59, comma 1, lettera c) , del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385:
a) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle
società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, a
condizione che il capitale sociale sia interamente posseduto dalle
società componenti il gruppo medesimo e che l'attività sia svolta
esclusivamente nei confronti di tali ultime società;
b) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società
capogruppo di cui all'articolo 61 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nei confronti delle società del
gruppo medesimo;
c) effettuate dai consorzi costituiti tra banche nei confronti
dei consorziati, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività
esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che i
corrispettivi da queste dovuti ai consorzi non superino per statuto le
spese di funzionamento dei consorzi stessi.
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Art. 6.
(Lavoro interinale)
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo l'articolo 26
é inserito il seguente:
"Art. 26- bis. - ( Disposizioni fiscali). - 1. I
rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto
utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo é tenuto a
corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa
fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in
favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non
compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta
fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al
rimborso di imposte già pagate, né é consentita la variazione di cui
all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972".
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Art. 7.
(Scomputo delle imposte
pagate in sede di accertamento)
1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo comma é aggiunto il
seguente:
"L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo
definitivo a seguito di ac certamento é scomputata dall'imposta dovuta
dal percipiente il medesimo reddito".
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Art. 8.
(Imposta provinciale di trascrizione)
1. All'articolo 3, comma 149, lettera d), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) é sostituito dal seguente:
"3) attribuzione alle province del compito di provvedere alla
liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta; esse
potranno assolverlo direttamente, anche nelle forme associate di cui
agli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o
mediante affidamento a terzi".
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Art. 9.
(Modalità di compilazione
del conto giudiziale)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze, sono individuati i documenti giustificativi validi ai fini
della dimostrazione nei conti giudiziali delle somme versate dai
concessionari in tesoreria ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.
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Art. 10.
(Disposizioni in materia
di federalismo fiscale)
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti
legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni e
l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) a decorrere dall'anno 2000, rideterminazione
delle compartecipazioni al gettito dell'IVA e dell'accisa sulla benzina,
in funzione dell'incremento dell'aliquota base dell'addizionale
regionale all'IRPEF con contestuale riduzione delle aliquote erariali e
della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446;
b) previsione di meccanismi perequativi interregionali in
funzione della capacità fiscale e dello sforzo fiscale, nonché dei
fabbisogni sanitari mediante ponderazione del parametro popolazione;
previsione di un periodo transitorio non superiore ad un triennio nel
quale la perequazione é effettuata anche in funzione della spesa
storica;
c) previsione di operare i trasferimenti interregionali per la
perequazione a valere sulle somme derivanti dalla compartecipazione al
gettito dell'IVA, la cui ripartizione é determinata in base ai dati
ISTAT piú recenti sui consumi regionali delle famiglie;
d) coordinamento della disciplina da emanare con quella
attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale.
2. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non possono
derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per le regioni.
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Art. 11.
(Organismo di controllo degli enti
non commerciali e delle ONLUS)
1. Il comma 191 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, é sostituito dal seguente:
" 191 . L'organismo di controllo opera
sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri
obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui
requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli
enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo é tenuto a
presentare al Parlamento apposita relazione an nuale; é investito dei
piú ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta
osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di
terzo settore. Puó inoltre formulare proposte di modifica della
normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni
di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460".
2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo il comma 192 é inserito il seguente:
" 192- bis. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del
lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il
funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri
e le modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al
comma 190".
3. L'onere derivante dal presente articolo dovrà essere
contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere
dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 12.
(Giochi)
1. Il Ministro delle finanze puó disporre, anche in via
temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota
fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e
dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) da parte dei soggetti cui é affidata in concessione
l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e
impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con
riferimento a tali nuove scommesse, il Ministro delle finanze emana
regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la
corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo,
ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze é altresí stabilito l'ammontare
del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna
scommessa; il prelievo non puó superare il 62 per cento delle somme
giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puó prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino
una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo
reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ha facoltà di destinare
annualmente al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE) quote, rispettivamente non superiori al 20 per cento e al
10 per cento, dei prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di
imposte e di spese.
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Senato della Repubblica
Testi dei disegni di legge
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