Senato - Disegno di legge 3599 (testo presentato)




DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale)

1. In considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti ad imposizione e di garantire l'equilibrata ridistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo é delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, secondo i seguenti princípi e criteri direttivi:

a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;
b) restituzione del maggior gettito di cui alla lettera a) in favore di tutti i contribuenti, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonché mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione;
c) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera a) a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princípi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o piú decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

 

 

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina
dei redditi di impresa)


1. Il Governo é delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, secondo i seguenti princípi e criteri direttivi:

a) tassazione separata, alla stessa aliquota prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;
b) facoltà, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1º gennaio 2000, di prevedere:
1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;
2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;
3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princípi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o piú decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: "rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996;" sono inserite le seguenti: "la nuova disciplina puó essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento;";
b) dopo la lettera b) é inserita la seguente:
" b-bis) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria;".

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi due periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 4 trovano applicazione le disposizioni dei commi 2 e 3.
6. Dai decreti legislativi di cui al comma 4 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire per l'anno 2000 e a 2.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 3.

(Fondi pensione)

1. Il Governo é delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità.
2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di tratta menti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico é informato ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) aumento della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al doppio delle misure attualmente previste ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico;
b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;
c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subíto la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.

3. La disciplina delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza é informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) definizione delle caratteristiche dei piani pensionistici con finalità previdenziali, con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini suppletivi rispetto alla previdenza complementare, in coerenza con i princípi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, con esten sione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o di impresa;
b) affidamento della gestione dei piani pensionistici di cui alla lettera a) ai fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione ai piani pensionistici; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2;
d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i princípi e criteri di cui alla lettera a) , e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c) .

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione é informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;
c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;
d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista per i piani pensionistici dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subíto la tassazione per maturazione;
e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;
f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti, nonché delle altre indennità e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é informato ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo;
b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

6. Nell'ambito dell'attuazione dei princípi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 puó altresí prevedersi:

a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;
b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13- bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi.

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1º gennaio 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere della Commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o piú decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

 

Art. 4.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il primo periodo é inserito il seguente: "Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti".

 

 

Art. 5.

(Prestazioni di servizi resi nell'ambito
dei gruppi e consorzi bancari)


1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c) , del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385:

a) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, a condizione che il capitale sociale sia interamente posseduto dalle società componenti il gruppo medesimo e che l'attività sia svolta esclusivamente nei confronti di tali ultime società;
b) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nei confronti delle società del gruppo medesimo;
c) effettuate dai consorzi costituiti tra banche nei confronti dei consorziati, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi non superino per statuto le spese di funzionamento dei consorzi stessi.

 

 

Art. 6.

(Lavoro interinale)

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo l'articolo 26 é inserito il seguente:
"Art. 26- bis. - ( Disposizioni fiscali). - 1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo é tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, né é consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972".

 

 

Art. 7.

(Scomputo delle imposte
pagate in sede di accertamento)


1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo comma é aggiunto il seguente:
"L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di ac certamento é scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito".

 

 

Art. 8.

(Imposta provinciale di trascrizione)

1. All'articolo 3, comma 149, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) é sostituito dal seguente:
"3) attribuzione alle province del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta; esse potranno assolverlo direttamente, anche nelle forme associate di cui agli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o mediante affidamento a terzi".

 

 

Art. 9.

(Modalità di compilazione
del conto giudiziale)


1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione nei conti giudiziali delle somme versate dai concessionari in tesoreria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

 

 

Art. 10.

(Disposizioni in materia
di federalismo fiscale)


1. Il Governo é delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) a decorrere dall'anno 2000, rideterminazione delle compartecipazioni al gettito dell'IVA e dell'accisa sulla benzina, in funzione dell'incremento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF con contestuale riduzione delle aliquote erariali e della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) previsione di meccanismi perequativi interregionali in funzione della capacità fiscale e dello sforzo fiscale, nonché dei fabbisogni sanitari mediante ponderazione del parametro popolazione; previsione di un periodo transitorio non superiore ad un triennio nel quale la perequazione é effettuata anche in funzione della spesa storica;
c) previsione di operare i trasferimenti interregionali per la perequazione a valere sulle somme derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IVA, la cui ripartizione é determinata in base ai dati ISTAT piú recenti sui consumi regionali delle famiglie;
d) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale.

2. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per le regioni.

 

 

Art. 11.

(Organismo di controllo degli enti
non commerciali e delle ONLUS)


1. Il comma 191 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é sostituito dal seguente:

" 191 . L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo é tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione an nuale; é investito dei piú ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Puó inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 192 é inserito il seguente:

" 192- bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190".

3. L'onere derivante dal presente articolo dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 12.

(Giochi)

1. Il Ministro delle finanze puó disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui é affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze é altresí stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puó superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puó prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha facoltà di destinare annualmente al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) quote, rispettivamente non superiori al 20 per cento e al 10 per cento, dei prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e di spese.


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Aggiornato il: 04 dicembre 1999