Novità della settimana

Dal 08.02.1999 al 15.02.1999

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Sommario

 

DISPOSIZIONI - varie - compagnie assicurative - bilancio consolidato - soggetti obbligati

PROVVEDIMENTO I.S.V.A.P  5 febbraio 1999

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

riscossione - omessi versamenti iva ii.dd. - proroga - art.12 L. 448 del 1998

CIRCOLARE n. 28/E del 5.2.1999

CONTRIBUTI - MODELLO C.U.D. - SEZIONE CONTRIBUTI - ISTRUZIONI

CIRCOLARE I.N.P.S. n. 24 del 9.2.1999

agevolazioni - incentivi  agli investimenti delle imprese - dit  - atto s3599

EMENDAMENTO al ddl ordinamentale (atto senato 3599) presentato il 25 novembre 1999

riscossione - compensazione - mod. f24 - crediti iva 1998

COMUNICATO stampa diramato l'11.2.1999

VARIE - LEGGE OMNIBUS - COMMENTI

ARTICOLO a cura di Giuseppe Ripa

agevolazioni - crediti d'imposta automatici - compensazione - ammissibile

CIRCOLARE n. 33/E del 12.2.1999

TASSA SULLE SOCIETà - RIMBORSI - CIRCOLARE ESPLICATIVA

CIRCOLARE n. 32/E del 12.2.1999

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTO I.S.V.A.P  5 febbraio 1999

"Individuazione dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, a fini di vigilanza, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. (Provvedimento n. 01111-G)"

In breve:

Il provvedimento, in ottemperanza degli articolo 7 e 8 della legge n.20 del 9.1.1991[1], stabilisce i criteri  da seguire per

Nel documento inoltre sono contenute disposizioni miranti a disciplinare il controllo dei bilanci consolidati in questione, nonché l'indicazione del numero e delle modalità di presentazione degli allegati allo stesso.

Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12-02-1999  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

CIRCOLARE n. 28/E del 5.2.1999.

"Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e tributi diretti. Differimento dei termini di cui all'art.3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, previsto dall'art.12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448."

In breve

Con le Novitàcon cui si sono anticipate le disposizioni  introdotte dalla legge finanziaria 1999 si è messo in evidenza che, l'art.12 della predetta legge, riapre i termini per la regolarizzazione degli omessi versamenti desumibili dalle dichiarazioni IVA relative agli anni d'imposta 1993, 1994, e 1995; per le dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, previsti dai commi da 204 a 209 della legge 662/96

La circolare in commento chiarisce

IN PARTICOLARE

1 Imposta sul valore aggiunto

Oltre a ribadire che la regolarizzazione degli omessi versamenti, non ancora costatati dall'amministrazione finanziaria, avviene con il versamento delle imposte non versate e delle soprattasse previste, che ricordo sono: del 25% per il 1993, del 20% per il 1994, del 15% per il 1995, entro e non oltre il 2 marzo 1999. 

L'art.12 della legge finanziaria 1999, estende la sanatoria anche agli omessi versamenti d'imposta risultanti dalla dichiarazione IVA 1997 (periodo 1996), con il versamento della soprattassa del 10%.  In merito a questa estensione la circolare precisa che la riduzione alla metà della sanzione prevista (nel nostro caso del 10%) nel caso in cui si è avuta la regolarizzazione spontanea dell'omissione nei termini previsti dall'art.48 D.P.R. n. 633/1972 (previgente ravvedimento operoso), non si applica per il 1996. Secondo il ministero infatti, il rinvio fatto dal comma 204 è solamente e specificatamente agli anni d'imposta 1993, 1994 e 1995.

La circolare, inoltre, chiarisce che l'estensione al 1996 comprende l'eventuale omissione del versamento dell'acconto IVA, e cosa più importante, mette in evidenza che comunque rimangono ferme le norme procedurali non espressamente richiamate, in particolare l'obbligo di presentare istanza all'ufficio IVA (o all'ufficio delle entrate se istituito) entro 15 giorni dell'avvenuta regolarizzazione.

1.2  regolarizzazione successiva alla constatazione della violazione o all'iscrizione a ruolo.

Si premette che la regolarizzazione comprende anche 

In quest'ultimo caso:

q     l'imposta deve essere versata al concessionario delle riscossione entro il termine indicato dalla cartella stessa;

q     la sanzione deve essere pagata entro 5 giorni dal versamento dell'imposta.

Nel caso di applicazione della evidenziata sanatoria il Ministero chiarisce che l'ammontare di soprattassa prevista per il 1993, pari al 35% dell'imposta non versata risulta paradossalmente superiore alla sanzione ora applicabile (30% ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 471/97). 

Le stesse finanze fanno però presente che nel primo caso però non saranno dovuti gli interessi moratori, che nel caso porterebbero la percentuale del maggior versamento di molto superiore al 30%.

La circolare precisa inoltre che 

1.3 Detrazione dei crediti d'imposta

La circolare in commento chiarisce in modo esplicito che è possibile regolarizzare i versamenti in questione utilizzando la procedura prevista dall'art.23 comma 3 della L. 449/97. Ricordo che l'articolo da ultimo citato concedeva la possibilità ai contribuenti di utilizzare il credito d'imposta  sul valore aggiunto che i contribuenti non hanno avuto la possibilità di utilizzare in base al disposto dell'ultimo periodo del comma 9-bis dell'art.66 del D.L. 30.8.1993 n.331 convertito con modificazioni dalla legge 29.10.1993 n. 473, che si riporta  

" 9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione  delle attività previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi."

Pertanto i contribuenti che vantano tale credito possono utilizzarlo per il versamento delle somme dovute in relazione alla sanatoria degli omessi versamenti in discorso.

2.      Imposte sui redditi versate prima dell'iscrizione a ruolo

La circolare precisa

L'art.12 in commento, come è noto ha esteso la possibilità di sanare gli omessi versamenti relativi alle imposte di cui sopra riferite al periodo d'imposta 1.1/ 31.12 1996. In tal caso insieme all'imposta non versata dovrà essere pagata la soprattassa del 10%; per i tardivi pagamenti dovrà essere solamente versata la soprattassa del 10%.

Come anche chiarito dalla C.M. 263 del 1998 l'omesso versamento del contributo straordinario per l'Europa comporta il pagamento dell'imposta nella misura del 40% (questo perché con il D.L. 378/98 ne ha previsto la restituzione per il 60%, confermato dall'ar.3 della legge 448 in commento), ma la soprattassa del 10% dovrà essere calcolata sul 100% del contributo non versato.

2.1 Omessi versamenti risultanti dalle cartelle notificate dopo il 30.9.1997.

Dal momento che l'art.12 in commento non richiama 

3.      Omessi versamenti di ritenute

La C.M. conferma la possibilità di sanare l'omesso versamento delle ritenute risultanti dai mod.  770 relativi ai periodi d'imposta 1992 - 1996, mediante il versamento delle ritenute e le soprattasse previste entro l'ormai noto termine del 2.3.1999.

4.      modalità di versamento

Il versamento delle somme dovute per regolarizzare gli omessi versamenti deve avvenire mediante il mod. F24. La circolare per comodità riporta i codici tributo da utilizzare e le modalità di compilazione del modello di versamento unificato, compreso il nuovo codice 1209, appositamente istituito per l'omesso versamento del contributo per l'Europa, in quanto, come è noto, tale imposta è stata versata in autotassazione dai sostituti d'imposta.

Altre indicazioni molto importanti fornite dal ministero sono:

q     i versamenti in questione non possono essere compensati;

q     il contribuente deve avvisare il competente centro i servizi imposte dirette ed indirette se istituito o altro ufficio, l'avvenuta regolarizzazione allegando copia dell'avvenuto pagamento.

Italia oggi di Martedì 9 febbraio 1999, pag. 15  

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CIRCOLARE I.N.P.S. n. 24 del 9.2.1999

"Art.7 del D.M. 9.1.1998 e successive integrazioni. Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (mod. cud)"

In breve

La circolare integra la Circolare n.80 del 9.4.1998, rispetto alle modalità di compilazione la sezione del modello C.U.D. riservata alla contribuzione previdenziale e assistenziale. In particolare:

q     viene specificato che in caso di trasmissione della titolarità dell'impresa "mortis causa", il successivo datore di lavoro potrà compilare il modello cud anche in relazione al periodo di tempo in cui era titolare il defunto;

q     lo stesso principio visto al punto precedente si applica anche nel caso in cui, a seguito di operazioni societarie quali scissioni o fusioni per incorporazione, il datore di lavoro cambia in corso d'anno;

q     nel caso in cui l'azienda vanta più posizioni INPS nella stessa provincia o in diverse province gli è concesso rilasciale una sola certificazione cud anche nel caso in cui i versamenti vengono effettuati utilizzando più posizioni distinte;

q     dal lato dei soggetti obbligati a presentare tale modello di certificazione la circolare precisa che sono quelli che in passato dovevano presentare al contribuente l'ormai superato

Italia oggi di mercoledì 10 febbraio 1999, pag. 35

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EMENDAMENTO al ddl ordinamentale (atto senato 3599) presentato il 25 novembre 1999.

"Incentivi agli investimenti."

In breve

L'emendamento mira al rafforzamento della Dual income tax (DIT), prevedendo affianco ad essa, ma per i soli  primi due periodi d'imposta, un ulteriore porzione di reddito imponibile assoggettato da assoggettare all'aliquota ridotta del 19%.

Ma Andiamo per ordine:

q     i soggetti che possono usufruire dell'agevolazione - L'agevolazione è rivolta ai soggetti IRPEG di cui alle lettere a) b) d) dell'art.87 TUIR (si ricorda che la lettera a) comprende le società commerciali di capitali). Tuttavia il neo comma 9 dell'art.2 del ddl ordinamentale estende l'applicazione dell'agevolazione al reddito d'impresa dichiarato dai soggetti IRPEF: sostanzialmente imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria;

q     la fetta di reddito sottoposta all'aliquota del 19% - la parte di reddito da sottoporre alla tassazione del 19% corrisponde al minore tra gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli art.67 e 68 TUIR, e quello dei conferimenti in denaro o/e utili portati a riserva

Ø gli investimenti devono riguardare strutture situate nel territorio italiano;

Ø l'ammontare degli investimenti in detti beni deve essere preso al netto delle cessioni, dismissioni e quote di ammortamento dedotte;

Ø sono esclusi dal novero degli investimenti agevolati e ovviamente anche dai decrementi degli investimenti in autoveicoli da art.121-bis TUIR, a meno che non siano autoveicoli strumentali all'attività d'impresa o adibiti ad uso pubblico;

Ø i conferimenti in denaro vanno calcolati con riferimento ai criteri di calcolo previsti per la DIT ( commi 4, 5 dell'art.1 D.Lgs 466/97).

q     durata dell'agevolazione - la "super DIT"  ha efficacia temporanea solamente per i primi due esercizi di entrata in vigore del ddl ordinamentale in commento.

Da ultimo si vogliono mettere in evidenza che:

q     la parte di reddito determinato nei modi suddetti e la relativa imposta (19%) non sono considerati nel

q     ed inoltre, come d'altronde c'era d'aspettarsi, viene fissata al 48,65% la parte di reddito da prendere in considerazione per il calcolo delle imposte virtuali da inserire nel basket B) (credito d'imposta limitato)  della maggiorazione di conguaglio.

Precisazioni

S

Nel caso specifico il 19% di 100 = 19

Si deve rispondere alla seguente domanda: quale percentuale del 100 devo tassare al 37% per avere sempre come imposta L.  19?.

Quindi

100 : X = 37 : 19  da cui  51,35 - quindi tassare 100 al 19% è equivalente tassare 51,35 al 37%

Pertanto è lecito dire che il 51,35% del reddito è tassato al 37% e contestualmente che il 48,65% non è stato tassato. Pertanto mentre quel 19 di imposta pagata va a finire nel basket A), l'imposta virtuale,  pari al 58,73 di quel 48,65, deve essere imputata al basket B).

Italia Oggi di giovedì 11 febbraio 1999, pag. 16

Il sole 24 ore di giovedì 11 febbraio 1999, pag. 19  

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COMUNICATO stampa diramato l'11.2.1999

"sulla compensabilità del credito iva emergente dalla dichiarazione IVA 1999.

In breve

Il comunicato, prevede l'utilizzo a compensazione 

Il ministero, infatti, supera il limite temporale previsto dall'art.17 del D.Lgs 241 del 1997, secondo il quale il credito compensabile è quello emergente dalla dichiarazione, affermando che il diritto alla compensazione non nasce dal momento in cui viene presentata la dichiarazione bensì  dal momento in cui l'impresa è nelle condizione di poter compilare la dichiarazione. 

Tale momento, per quanto riguarda la dichiarazione IVA con richiesta di credito (quadro VR) nasce il 1 febbraio di ogni anno. Pertanto il contribuente ha la possibilità di congelare l'eventuale credito IVA 1997 traghettandolo nel 1998 con il suo inserimento nella dichiarazione 1999 già da tale data.

Spunti critici 

In verità leggendo il comunicato potrebbe sorgere il dubbio che il congelamento dell'eventuale credito non compensato emergente dalla dichiarazione relativa al 1997 sia un obbligo e non solamente una facoltà. 

Secondo chi scrive il congelamento si deve ritenere quale facoltà, il cui esercizio traspare nella dichiarazione presentata a Giugno. In altre parole, se il contribuente decide di continuare ha compensare il credito 1997 anche nel corso del 1999, nella dichiarazione IVA presentata a maggio non dovrà comparire (ovviamente se utilizzato per intero), se invece decide di congelarlo a febbraio e riportarlo a nuovo, secondo le indicazioni del comunicato, la dichiarazione di maggio dovrà evidenziare tale comportamento.

Il sole 24 ore di venerdì 12 febbraio 1999, pag. 25

Italia oggi di venerdì 12 febbraio 1999, pag. 15

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ARTICOLO a cura di Giuseppe Ripa

"Italia oggi7 illustra le modifiche intervenute con l'approvazione del provvedimento in materia"

In breve

Lo scritto commenta le principali novità normative approvate definitivamente nel ddl c.d. OMNIBUS. In particolare:

q     proroga dell'assegnazione beni soci ex art.29 L. 449/97 - Attenzione  il codice tributo indicato per il versamento dell'imposta sostitutiva in questione è errato. Infatti, il codice tributo corretto è il n. 1677 come risulta dalla Nota n. II/IV/1998/38306 in data 6.4.1998 e non il n.1667 come è invece indicato nell'articolo (art.13);

q     Disposizioni in tema di imposta di registro su beni immobili con iva indetraibile (art.8);

q     modifiche alla disciplina sull'autotutela (art.27);

q     le modifiche alla disciplina fiscale delle società cooperative (art.3);

q     I redditi da capitale: le disposizioni per interessi e premi (Art.14);

q     Documenti non esibiti (art.25).

Italia oggi di lunedì 15 febbraio 1999, pag. 2  

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CIRCOLARE n. 33/E del 12.2.1999

"Modalità di fruizione delle agevolazioni previste dal dl n. 244/1995, convertito dalla legge n.341/1995"

In breve

La circolare del ministero chiarisce che in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs 422 del 1998 apportate al D.Lgs 241/97, per la riscossione degli incentivi automatici sotto forma di crediti d'imposta per lo sviluppo delle aree depresse, riconosciuti in applicazione del D.L. n. 244 del 23.6.1995 convertito dalla legge n. 341 del 8.8.1995, si rende inapplicabile la procedura di compensazione prevista dal decreto n. 90 del 24.1.1996.

In Ministero continua affermando che, in virtù delle nuove disposizioni sulla riscossione è comunque possibile compensare detto credito con il modello di versamento unificato F24, avendo cura di:

q     consegnare al concessionario della riscossione uno dei due moduli ricevuti dal M.I.C.A.;

q     presentare il modello F24 con l'indicazione del credito relativo nella colonna importi a credito compensati associato con il codice tributo n. 6706 e come anno di riferimento quello della fruizione dell'agevolazione.

La compensazione nei modi appena specificati è prevista anche per i crediti d'imposta riconosciuti ai sensi dell'art.13  del D.L. n.79 del 28.3.1997 convertito dalla legge n. 140 del 28.5.1997; in questo caso il codice tributo da indicare è il n. 6707.

Da ultimo il ministero precisa che la compensazione dei crediti automatici può essere fatta valere nei confronti di tutti i debiti tributari e contributivi da versare con il modello di versamento unificato.

Italia Oggi di sabato 13 febbraio 1999, pag. 1999.  

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CIRCOLARE n. 32/E del 12.2.1999

"Contenzioso. Tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione  nel registro delle imprese. Legge 23 dicembre 1998, n.488. Rimborsi."

In breve

La CIRCOLARE mette in chiaro gli effetti sul contenzioso in corso e sulla misura del tasso di interesse legale applicabile delle disposizioni dell'art.11 della L. 448 del 1998 (collegato alla legge finanziaria 1999). Si ricorda che l'articolo da ultimo citato disciplina il rimborso della tassa sulle società dichiarata illegittima dalla Corte di giustizia europea. Appresso si evidenziano le precisazioni fornite dal ministero con la circolare in oggetto:

q     contenzioso in primo grado - per i procedimenti in corso di primo grado, stante il tenore interpretativo della norma e in virtù del ius superveniens, si procederà al rimborso tramite la procedura automatizzata prevista dal comma 4 dell'art.11, L. n.448/98, risolvendosi automaticamente il contenzioso;

q     casi in cui sia già stata pronunciata la sentenza di primo grado:

Ø nei casi in cui l'amministrazione finanziaria non abbia già provveduto al rimborso in ottemperanza della decisione, può impugnare la sentenza di primo grado  chiedendo l'applicazione dell'art.11;

Ø nei casi cui, invece, l'ufficio abbia già provveduto al rimborso dell'imposta, lo stesso è invitato a proporre impugnazione, si pensa sempre avverso la sentenza di primo grado;

q     casi di pendenza di procedimento di secondo grado - in questo caso la Circolare

q     casi di sentenza passata in giudicato - in questi casi ovviamente si dovrà dare esecuzione integrale alla sentenza.  

Si evidenzia che la circolare in commento, modificando quanto precedentemente indicato con la sua precedente C.M. 169/E del 1998, chiarisce che sulle somme relative all'imposta da rimborsare deve essere applicato il tasso d'interesse vigente all'epoca dell'entrata in vigore della legge n.448/98 medesima, che in base al D.M. 10.12.1998 è pari al 2,5%, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

Quindi, continua la circolare, dovranno essere impugnate le sentenze "che riconoscano  la corresponsione degli interessi secondo la normativa di cui alla legge 26 gennaio 1961, n.29, e successive modifiche, o, comunque, secondo criteri diversi da quelli fissati dall'art.11 citato

Spunti critici

Anche se non evidenziato dalla circolare si deve ritenere che nei casi di pendenza di primo grado della controversia, elemento essenziale per la proposizione dell'appello, è la non decorrenza dei termini (1 anno e 46 giorni ovvero 60 giorni se è stata notificata la sentenza), altrimenti si cade nell'ipotesi di sentenza passata in giudicato.

Italia oggi di sabato 13 febbraio 1999, pag. 23

Il sole 24 ore di sabato 13 febbraio 1999, pag. 17  

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[1]  Si riporta integralmente il testo degli articoli. Art. 7.(Obbligo di redazione del bilancio consolidato) 

.Le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati di gruppo. 2. L'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalità e vincoli per l'applicazione della norma di cui al comma 1.;

Art. 8. (Verifica del bilancio consolidato)  1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese o enti assicurativi, ovvero eseguire ispezioni presso i predetti enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente controllato sia sottoposto alla vigilanza di altra autorità, l'ISVAP richiede la collaborazione di questa ultima.

 

 
 
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Aggiornato il: 04 dicembre 1999