PROVVEDIMENTO I.S.V.A.P 5 febbraio 1999
CIRCOLARE n. 28/E del 5.2.1999
CIRCOLARE I.N.P.S. n. 24 del 9.2.1999
EMENDAMENTO al ddl ordinamentale (atto senato 3599) presentato il 25 novembre 1999
COMUNICATO stampa diramato l'11.2.1999
ARTICOLO a cura di Giuseppe Ripa
CIRCOLARE n. 33/E del 12.2.1999
CIRCOLARE n. 32/E del 12.2.1999
PROVVEDIMENTO I.S.V.A.P 5 febbraio 1999 "Individuazione dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, a fini di vigilanza, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. (Provvedimento n. 01111-G)" In breve: Il provvedimento, in ottemperanza degli articolo 7 e 8 della legge n.20 del 9.1.1991[1], stabilisce i criteri da seguire per Nel documento
inoltre sono contenute disposizioni miranti a disciplinare il controllo dei
bilanci consolidati in questione, nonché l'indicazione del numero e delle
modalità di presentazione degli allegati allo stesso. Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12-02-1999
CIRCOLARE n. 28/E del 5.2.1999. "Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e tributi diretti. Differimento dei termini di cui all'art.3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, previsto dall'art.12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448." In breve Con le Novitàcon cui si sono anticipate le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 1999 si è messo in evidenza che, l'art.12 della predetta legge, riapre i termini per la regolarizzazione degli omessi versamenti desumibili dalle dichiarazioni IVA relative agli anni d'imposta 1993, 1994, e 1995; per le dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, previsti dai commi da 204 a 209 della legge 662/96 La circolare in commento chiarisce IN PARTICOLARE 1
Imposta sul valore aggiunto Oltre a ribadire che la regolarizzazione degli omessi versamenti, non
ancora costatati dall'amministrazione finanziaria, avviene con il versamento
delle imposte non versate e delle soprattasse previste, che ricordo sono: del
25% per il 1993, del 20% per il 1994, del 15% per il 1995, entro e non oltre il 2
marzo 1999. L'art.12 della legge finanziaria 1999, estende la sanatoria anche agli
omessi versamenti d'imposta risultanti dalla dichiarazione IVA 1997 (periodo
1996), con il versamento della soprattassa del 10%. In merito a questa estensione la circolare precisa che la
riduzione alla metà della sanzione prevista (nel nostro caso del 10%) nel caso
in cui si è avuta la regolarizzazione spontanea dell'omissione nei termini
previsti dall'art.48 D.P.R. n. 633/1972 (previgente ravvedimento operoso), non
si applica per il 1996. Secondo il ministero infatti, il rinvio fatto dal comma
204 è solamente e specificatamente agli anni d'imposta 1993, 1994 e 1995. La circolare, inoltre, chiarisce che l'estensione al 1996 comprende
l'eventuale omissione del versamento dell'acconto IVA, e cosa più importante,
mette in evidenza che comunque rimangono ferme le norme procedurali non
espressamente richiamate, in particolare l'obbligo
di presentare istanza all'ufficio IVA (o all'ufficio delle entrate se istituito)
entro 15 giorni dell'avvenuta regolarizzazione. 1.2
regolarizzazione successiva alla constatazione della violazione o
all'iscrizione a ruolo. Si premette che la regolarizzazione comprende anche In
quest'ultimo caso: q
l'imposta deve essere
versata al concessionario delle riscossione entro il termine indicato dalla
cartella stessa; q
la sanzione deve essere
pagata entro 5 giorni dal versamento dell'imposta. Nel caso di applicazione della evidenziata sanatoria il Ministero chiarisce che l'ammontare di soprattassa prevista per il 1993, pari al 35% dell'imposta non versata risulta paradossalmente superiore alla sanzione ora applicabile (30% ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 471/97). Le stesse finanze
fanno però presente che nel primo caso però non saranno dovuti gli interessi
moratori, che nel caso porterebbero la percentuale del maggior versamento di
molto superiore al 30%. La circolare precisa inoltre che 1.3 Detrazione dei crediti d'imposta La circolare in commento chiarisce in modo esplicito che è possibile regolarizzare i versamenti in questione utilizzando la procedura prevista dall'art.23 comma 3 della L. 449/97. Ricordo che l'articolo da ultimo citato concedeva la possibilità ai contribuenti di utilizzare il credito d'imposta sul valore aggiunto che i contribuenti non hanno avuto la possibilità di utilizzare in base al disposto dell'ultimo periodo del comma 9-bis dell'art.66 del D.L. 30.8.1993 n.331 convertito con modificazioni dalla legge 29.10.1993 n. 473, che si riporta " 9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi." Pertanto i contribuenti che vantano tale credito possono utilizzarlo per
il versamento delle somme dovute in relazione alla sanatoria degli omessi
versamenti in discorso. 2.
Imposte sui redditi versate prima dell'iscrizione a ruolo La circolare precisa L'art.12 in commento, come è noto ha esteso la possibilità di sanare
gli omessi versamenti relativi alle imposte di cui sopra riferite al periodo
d'imposta 1.1/ 31.12 1996. In tal caso insieme all'imposta non versata dovrà
essere pagata la soprattassa del 10%; per i tardivi pagamenti dovrà essere
solamente versata la soprattassa del 10%. Come anche chiarito dalla C.M. 263 del 1998 l'omesso versamento del
contributo straordinario per l'Europa comporta il pagamento dell'imposta nella
misura del 40% (questo perché con il D.L. 378/98 ne ha previsto la restituzione
per il 60%, confermato dall'ar.3 della legge 448 in commento), ma la soprattassa
del 10% dovrà essere calcolata sul 100% del contributo non versato. 2.1 Omessi versamenti risultanti
dalle cartelle notificate dopo il 30.9.1997. Dal momento che l'art.12 in commento non richiama 3.
Omessi versamenti di ritenute La C.M. conferma la possibilità di sanare l'omesso versamento delle
ritenute risultanti dai mod. 770
relativi ai periodi d'imposta 1992 - 1996, mediante il versamento delle ritenute
e le soprattasse previste entro l'ormai noto termine del 2.3.1999. 4.
modalità di versamento Il versamento delle somme dovute per regolarizzare gli omessi versamenti
deve avvenire mediante il mod. F24. La circolare per comodità riporta i codici
tributo da utilizzare e le modalità di compilazione del modello di versamento
unificato, compreso il nuovo codice 1209,
appositamente istituito per l'omesso versamento del contributo per l'Europa, in
quanto, come è noto, tale imposta è stata versata in autotassazione dai
sostituti d'imposta. Altre indicazioni molto importanti fornite dal ministero sono: q
i versamenti in questione
non possono essere compensati; q
il contribuente deve
avvisare il competente centro i servizi imposte dirette ed indirette se
istituito o altro ufficio, l'avvenuta regolarizzazione allegando copia
dell'avvenuto pagamento. Italia oggi
di Martedì 9 febbraio 1999, pag. 15 CIRCOLARE I.N.P.S. n. 24 del 9.2.1999 "Art.7 del D.M.
9.1.1998 e successive integrazioni. Certificazione unica dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati (mod. cud)" In breve La circolare integra la Circolare n.80 del 9.4.1998,
rispetto alle modalità di compilazione la sezione del modello C.U.D. riservata
alla contribuzione previdenziale e assistenziale. In particolare: q
viene specificato che in
caso di trasmissione della titolarità dell'impresa "mortis causa", il
successivo datore di lavoro potrà compilare il modello cud anche in relazione
al periodo di tempo in cui era titolare il defunto; q
lo stesso principio visto al
punto precedente si applica anche nel caso in cui, a seguito di operazioni
societarie quali scissioni o fusioni per incorporazione, il datore di lavoro
cambia in corso d'anno; q
nel caso in cui l'azienda
vanta più posizioni INPS nella stessa provincia o in diverse province gli è
concesso rilasciale una sola certificazione cud anche nel caso in cui i
versamenti vengono effettuati utilizzando più posizioni distinte; q dal lato dei soggetti obbligati a presentare tale modello di certificazione la circolare precisa che sono quelli che in passato dovevano presentare al contribuente l'ormai superato Italia oggi
di mercoledì 10 febbraio 1999, pag. 35 EMENDAMENTO al ddl ordinamentale (atto senato 3599) presentato il 25 novembre 1999. "Incentivi agli investimenti." In breve L'emendamento mira al rafforzamento della Dual income tax (DIT),
prevedendo affianco ad essa, ma per i soli
primi due periodi d'imposta, un ulteriore porzione di reddito imponibile
assoggettato da assoggettare all'aliquota ridotta del 19%. Ma Andiamo per ordine: q
i
soggetti che possono usufruire dell'agevolazione -
L'agevolazione è rivolta ai soggetti IRPEG di cui alle lettere a) b) d)
dell'art.87 TUIR (si ricorda che la lettera a) comprende le società commerciali
di capitali). Tuttavia il neo comma 9 dell'art.2 del ddl ordinamentale estende
l'applicazione dell'agevolazione al reddito d'impresa dichiarato dai soggetti
IRPEF: sostanzialmente imprese individuali e società di persone in regime di
contabilità ordinaria; q la fetta di reddito sottoposta all'aliquota del 19% - la parte di reddito da sottoporre alla tassazione del 19% corrisponde al minore tra gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli art.67 e 68 TUIR, e quello dei conferimenti in denaro o/e utili portati a riserva Ø
gli investimenti devono
riguardare strutture situate nel territorio italiano; Ø
l'ammontare degli
investimenti in detti beni deve essere preso al netto delle cessioni,
dismissioni e quote di ammortamento dedotte; Ø
sono esclusi dal novero
degli investimenti agevolati e ovviamente anche dai decrementi degli
investimenti in autoveicoli da art.121-bis TUIR, a meno che non siano
autoveicoli strumentali all'attività d'impresa o adibiti ad uso pubblico; Ø
i conferimenti in denaro
vanno calcolati con riferimento ai criteri di calcolo previsti per la DIT (
commi 4, 5 dell'art.1 D.Lgs 466/97). q
durata dell'agevolazione -
la "super DIT" ha
efficacia temporanea solamente per i primi due esercizi di entrata in vigore del
ddl ordinamentale in commento. Da ultimo si vogliono mettere in
evidenza che: q la parte di reddito determinato nei modi suddetti e la relativa imposta (19%) non sono considerati nel q
ed inoltre, come d'altronde
c'era d'aspettarsi, viene fissata al 48,65% la parte di reddito da prendere in
considerazione per il calcolo delle imposte virtuali da inserire nel basket B)
(credito d'imposta limitato) della
maggiorazione di conguaglio. Precisazioni S Nel caso specifico il 19% di 100 = 19 Si deve rispondere alla seguente domanda: quale percentuale del 100 devo
tassare al 37% per avere sempre come imposta L. 19?. Quindi 100 : X = 37 : 19 da cui
51,35 - quindi tassare 100 al 19% è equivalente tassare 51,35 al 37% Pertanto è lecito dire che il 51,35% del reddito è tassato al 37% e
contestualmente che il 48,65% non è stato tassato. Pertanto mentre quel 19 di
imposta pagata va a finire nel basket A), l'imposta virtuale,
pari al 58,73 di quel 48,65, deve essere imputata al basket B). Italia
Oggi di giovedì 11 febbraio 1999, pag. 16 Il
sole 24 ore di giovedì 11 febbraio 1999, pag. 19 COMUNICATO stampa diramato l'11.2.1999 "sulla compensabilità del credito iva emergente dalla dichiarazione IVA 1999. In breve Il comunicato, prevede l'utilizzo a compensazione Il ministero, infatti, supera il limite temporale previsto dall'art.17 del D.Lgs 241 del 1997, secondo il quale il credito compensabile è quello emergente dalla dichiarazione, affermando che il diritto alla compensazione non nasce dal momento in cui viene presentata la dichiarazione bensì dal momento in cui l'impresa è nelle condizione di poter compilare la dichiarazione. Tale momento, per quanto riguarda la dichiarazione IVA con
richiesta di credito (quadro VR) nasce il 1 febbraio di ogni anno. Pertanto il
contribuente ha la possibilità di congelare l'eventuale credito IVA 1997
traghettandolo nel 1998 con il suo inserimento nella dichiarazione 1999 già da
tale data. Spunti critici In verità leggendo il comunicato potrebbe sorgere il dubbio che il congelamento dell'eventuale credito non compensato emergente dalla dichiarazione relativa al 1997 sia un obbligo e non solamente una facoltà. Secondo chi scrive
il congelamento si deve ritenere quale facoltà, il cui esercizio traspare nella
dichiarazione presentata a Giugno. In altre parole, se il contribuente decide di
continuare ha compensare il credito 1997 anche nel corso del 1999, nella
dichiarazione IVA presentata a maggio non dovrà comparire (ovviamente se
utilizzato per intero), se invece decide di congelarlo a febbraio e riportarlo a
nuovo, secondo le indicazioni del comunicato, la dichiarazione di maggio dovrà
evidenziare tale comportamento. Il sole 24
ore di venerdì 12 febbraio 1999, pag. 25 Italia oggi
di venerdì 12 febbraio 1999, pag. 15 ARTICOLO a cura di Giuseppe Ripa "Italia oggi7 illustra le modifiche intervenute con l'approvazione del provvedimento in materia" In breve Lo scritto commenta
le principali novità normative approvate definitivamente nel ddl c.d. OMNIBUS.
In particolare: q
proroga dell'assegnazione
beni soci ex art.29 L. 449/97 - Attenzione il
codice tributo indicato per il versamento dell'imposta sostitutiva in questione
è errato. Infatti, il codice tributo
corretto è il n. 1677 come risulta dalla Nota n. II/IV/1998/38306 in
data 6.4.1998 e non il n.1667 come è invece indicato nell'articolo (art.13); q
Disposizioni in tema di
imposta di registro su beni immobili con iva indetraibile (art.8); q
modifiche alla disciplina
sull'autotutela (art.27); q
le modifiche alla disciplina
fiscale delle società cooperative (art.3); q
I redditi da capitale: le
disposizioni per interessi e premi (Art.14); q
Documenti non esibiti
(art.25). Italia
oggi di lunedì 15 febbraio 1999, pag. 2 CIRCOLARE n. 33/E del 12.2.1999 "Modalità di fruizione delle agevolazioni previste dal dl n. 244/1995, convertito dalla legge n.341/1995" In breve La circolare del ministero chiarisce che in virtù delle modifiche
apportate dal D.Lgs 422 del 1998 apportate al D.Lgs 241/97, per la riscossione
degli incentivi automatici sotto forma di crediti d'imposta per lo sviluppo
delle aree depresse, riconosciuti in applicazione del D.L. n. 244 del 23.6.1995
convertito dalla legge n. 341 del 8.8.1995, si rende inapplicabile la procedura
di compensazione prevista dal decreto n. 90 del 24.1.1996. In Ministero continua affermando che, in virtù delle nuove disposizioni
sulla riscossione è comunque possibile compensare detto credito con il modello
di versamento unificato F24, avendo cura di: q
consegnare al concessionario
della riscossione uno dei due moduli ricevuti dal M.I.C.A.; q
presentare il modello F24
con l'indicazione del credito relativo nella colonna importi a credito
compensati associato con il codice tributo n. 6706 e come anno di riferimento
quello della fruizione dell'agevolazione. La compensazione nei modi appena specificati è prevista anche per i
crediti d'imposta riconosciuti ai sensi dell'art.13 del D.L. n.79 del 28.3.1997 convertito dalla legge n. 140 del
28.5.1997; in questo caso il codice tributo da indicare è il n. 6707. Da ultimo il ministero precisa che la compensazione dei crediti
automatici può essere fatta valere nei confronti di tutti i debiti tributari e
contributivi da versare con il modello di versamento unificato. Italia Oggi
di sabato 13 febbraio 1999, pag. 1999. CIRCOLARE n. 32/E del 12.2.1999 "Contenzioso. Tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese. Legge 23 dicembre 1998, n.488. Rimborsi." In breve La CIRCOLARE mette in chiaro gli effetti sul contenzioso in corso e
sulla misura del tasso di interesse legale applicabile delle disposizioni
dell'art.11 della L. 448 del 1998 (collegato alla legge finanziaria 1999). Si
ricorda che l'articolo da ultimo citato disciplina il rimborso della tassa sulle
società dichiarata illegittima dalla Corte di giustizia europea. Appresso si evidenziano le
precisazioni fornite dal ministero con la circolare in oggetto: q
contenzioso
in primo grado - per i
procedimenti in corso di primo grado, stante il tenore interpretativo della
norma e in virtù del ius superveniens, si procederà al rimborso tramite la
procedura automatizzata prevista dal comma 4 dell'art.11, L. n.448/98,
risolvendosi automaticamente il contenzioso; q
casi
in cui sia già stata pronunciata la sentenza di primo grado: Ø
nei casi in cui
l'amministrazione finanziaria non abbia già provveduto al rimborso in
ottemperanza della decisione, può impugnare la sentenza di primo grado chiedendo l'applicazione dell'art.11; Ø
nei casi cui, invece,
l'ufficio abbia già provveduto al rimborso dell'imposta, lo stesso è invitato
a proporre impugnazione, si pensa sempre avverso la sentenza di primo grado; q casi di pendenza di procedimento di secondo grado - in questo caso la Circolare q
casi
di sentenza passata in giudicato -
in questi casi ovviamente si dovrà dare esecuzione integrale alla sentenza. Si evidenzia che la circolare in commento, modificando quanto
precedentemente indicato con la sua precedente C.M. 169/E del 1998, chiarisce che
sulle somme relative all'imposta da rimborsare deve essere applicato il tasso
d'interesse vigente all'epoca dell'entrata in vigore della legge n.448/98
medesima, che in base al D.M. 10.12.1998 è pari al 2,5%, a decorrere dalla data
di presentazione dell'istanza di rimborso. Quindi, continua la circolare, dovranno essere impugnate le sentenze "che riconoscano la corresponsione degli interessi secondo la normativa di cui alla legge 26 gennaio 1961, n.29, e successive modifiche, o, comunque, secondo criteri diversi da quelli fissati dall'art.11 citato Spunti critici Anche se non evidenziato dalla circolare si deve ritenere che nei casi di pendenza di primo grado della controversia, elemento essenziale per la proposizione dell'appello, è la non decorrenza dei termini (1 anno e 46 giorni ovvero 60 giorni se è stata notificata la sentenza), altrimenti si cade nell'ipotesi di sentenza passata in giudicato. Italia
oggi di sabato 13 febbraio 1999, pag. 23 Il
sole 24 ore di sabato 13 febbraio 1999, pag. 17 [1] Si riporta integralmente il testo degli articoli. Art. 7.(Obbligo di redazione del bilancio consolidato) .Le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati di gruppo. 2. L'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalità e vincoli per l'applicazione della norma di cui al comma 1.; Art. 8. (Verifica del bilancio consolidato) 1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese o enti assicurativi, ovvero eseguire ispezioni presso i predetti enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente controllato sia sottoposto alla vigilanza di altra autorità, l'ISVAP richiede la collaborazione di questa ultima. |
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