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Circolare 106 del 11.05.99 MATERIA FISCALE: Riscossione OGGETTO Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, ex art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
TESTO
L'art. 11 della legge finanziaria per il 1999 ha previsto il rimborso
della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle
imprese, fissando anche una procedura particolare per l'esecuzione dei
rimborsi stessi.
Tenuto conto che nel corso di quest'anno possono essere eseguiti rimborsi
nel limite di L.2.500 miliardi, la legge ha previsto che si predisponga una
unica lista di contribuenti aventi diritto al rimborso, privilegiando quelli
che per primi hanno prodotto istanza, e sempre che nella presentazione della
istanza stessa sia stato rispettato il termine decadenziale di tre anni
dall'eseguito versamento, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 641.
I rimborsi da erogare saranno commisurati alla differenza fra le somme
versate e quelle dovute in base al disposto del comma 1 dell'art. 11 della
citata legge 448/99, maggiorate degli interessi legali nella misura del 2,5%
annuo.
L'importo da detrarre e' pari a lire cinquecentomila per l'iscrizione
dell'atto costitutivo, mentre per l'iscrizione degli altri atti sociali vanno
detratti i seguenti importi forfetari annuali:
- lire settecentocinquantamila per le societa' per azioni e per le societa'
in accomandita per azioni;
- lire quattrocentomila per le societa' a responsabilita' limitata;
- lire novantamila per le societa' d'altro tipo.
Per la gestione di tali rimborsi e' stata realizzata, in ambiente 3270
(collegamento con Anagrafe Tributaria), una apposita procedura automatizzata.
Segue un'analisi schematica delle fasi che compongono la procedura.
Prima fase: ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO
La procedura di acquisizione e' disponibile a terminale a partire dal 10
maggio 1999.
Prima di iniziare la fase di acquisizione ogni ufficio provvedera',
qualora cio' non sia stato fatto in precedenza, ad inoltrare con la massima
sollecitudine all'ufficio competente le istanze non di propria competenza.
Si richiama l'attenzione sul fatto che l'istanza verra' acquisita a
condizione che il codice fiscale del contribuente sia presente nell'archivio
dell'Anagrafe Tributaria.
In questa prima fase di acquisizione, sara' consentito agli uffici di
rifiutare esclusivamente le istanze inaccoglibili per intempestivita' o per
altri motivi di carattere sostanziale, mentre per respingere le istanze per le
quali manchino uno o piu' versamenti occorrera' in ogni caso attendere la
successiva fase di validazione.
Gli uffici provvederanno, in base agli atti in loro possesso, anche alla
lavorazione delle istanze di rimborso impugnate con ricorso gerarchico e
trasmesse all'Amministrazione Centrale.
Per ciascun anno d'imposta, oggetto di rimborso, i dati acquisiti
dall'ufficio potranno essere confrontati con quelli presenti nell'archivio
dell'Anagrafe Tributaria per quanto riguarda i versamenti relativi agli anni
1989, 1990, 1991, 1992.
Per le annualita' 1985, 1986, 1987, 1988, per le quali non sono
disponibili, negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, i dati relativi ai
versamenti effettuati, nonche' per le annualita' successive nell'ipotesi in
cui i versamenti non risultino negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, il
rimborso puo' essere disposto sulla base degli elementi ricavabili dagli atti
gia' allegati all'istanza, e quindi anche dalle fotocopie dei versamenti
eseguiti: eventuali controlli con gli originali potranno essere disposti a
campione, secondo le direttive che ciascuna Direzione Regionale impartira' in
proposito.
Rimane fermo che ove il versamento sia stato eseguito su un conto
corrente diverso da quelli appositamente istituiti per la tassa in argomento,
gli uffici potranno considerarli validi, sempre che si possa escludere che gli
stessi versamenti abbiano formato oggetto di diverso utilizzo.
Per quanto riguarda l'ammissibilita' a questa procedura di rimborso delle
istanze oggetto di controversia in sede giurisdizionale, gli uffici terranno
conto di quanto disposto con circolare 32/E del 12 febbraio 1999.
Le norme operative per l'utilizzo della procedura automatizzata sono
oggetto di separate istruzioni di servizio.
Seconda fase: VALIDAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO
Questa fase avra' inizio il 15 giugno 1999 e terminera' il successivo 30
ottobre.
Dal 15 giugno al 31 agosto sara' possibile solo validare i versamenti
acquisiti nella prima fase ed eventualmente rettificare l'importo del rimborso
proposto.
La procedura proporra' all'operatore un importo del rimborso calcolato
automaticamente, diminuito delle quote previste dall'art. 11, comma 1, lett.
a), b) e c) della norma in oggetto, presumendo che si tratti di rimborso della
tassa annuale.
Sara' cura dell'ufficio rettificare tale importo qualora la richiesta di
rimborso non fosse relativa alla sola tassa annuale, ma anche alla tassa per
l'iscrizione dell'atto costitutivo, per la quale la norma prevede che venga
detratta una ulteriore quota pari a lire cinquecentomila.
La validazione definitiva dell'istanza, sia che contenga una o piu'
annualita' sara' possibile solo quando siano state esaminate tutte le
annualita', apponendo l'indicazione di accettazione o rifiuto a fronte di
tutti i versamenti acquisiti per ciascuna annualita'. Detta validazione
presuppone, ovviamente, la verifica della vigenza della societa' presso la
Camera di Commercio e comporta l'inserimento a terminale della data di
tale verifica oltre che dei dati della societa' destinataria del rimborso.
Si rammenta che le interrogazioni disponibili a terminale sulla banca dati
della Camera di Commercio hanno la stessa valenza del certificato di
iscrizione (gia' certificato di vigenza).
In conseguenza di cio', le certificazioni non potranno recare in nessun
caso una data anteriore al 1 settembre 1999, in quanto tali certificazioni
dovranno essere ancora valide al momento della formazione dell'ordinativo
collettivo di pagamento, che avverra' entro il successivo mese di novembre.
Il calcolo degli interessi verra' effettuato automaticamente dal Sistema
Centrale sull'importo complessivo del rimborso, al tasso del 2,5% annuo, cosi'
come previsto dall'art. 11 di cui in premessa e decorre dalla data di
presentazione dell'istanza e fino alla formazione dell'ordinativo collettivo
di pagamento.
A fronte della validazione definitiva di ogni istanza verra' verificata la
capienza dello stanziamento complessivo, che per il 1999 e' pari a lire 2.500
miliardi; una volta raggiunto tale limite, la procedura verra' automaticamente
disattivata fino a nuovo stanziamento.
Nella validazione definitiva delle istanze ciascun ufficio avra' cura di
osservare i criteri di trattazione previsti dalla norma, nel senso che andra'
data precedenza alle istanze presentate in epoca piu' remota e, a parita' di
data, a quelle di importo inferiore.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 della citata legge il Sistema Centrale
provvedera' a predisporre gli elenchi di rimborso sulla scorta dei quali
verranno emessi uno o piu' ordinativi di pagamento. In via ordinaria tali
ordinativi verranno estinti mediante vaglia cambiari non trasferibili della
Banca d'Italia.
Tuttavia, per consentire una piu' sollecita erogazione dei rimborsi in
oggetto, questa Direzione Centrale ha predisposto un modello, che viene
allegato alla presente circolare, mediante il quale i contribuenti potranno
fornire all'ufficio tributario che ha in carico l'istanza di rimborso le
proprie coordinate bancarie, per il successivo accredito del rimborso sul
conto corrente. L'acquisizione delle coordinate bancarie avverra' nella fase
di validazione definitiva dell'istanza.
L'ufficio avra' cura di verificare che l'intestatario del conto corrente,
riportato sul modello, corrisponda all'effettivo destinatario del rimborso;
in caso di discordanza non saranno acquisite le coordinate bancarie ed il
rimborso verra' eseguito con vaglia cambiario.
La presente circolare viene diramata agli uffici di questa amministrazione
a mezzo del servizio di documentazione tributaria.
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