Circolare 106 del 11.05.99

MATERIA FISCALE: Riscossione

OGGETTO Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, ex art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

TESTO
     L'art. 11   della   legge finanziaria per il 1999 ha previsto il rimborso
della tassa  sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle
imprese, fissando    anche    una   procedura particolare per l'esecuzione dei
rimborsi stessi.
     Tenuto conto che nel corso di quest'anno possono essere eseguiti rimborsi
nel limite   di  L.2.500 miliardi, la legge ha previsto che si predisponga una
unica lista   di contribuenti aventi diritto al rimborso, privilegiando quelli
che per   primi hanno prodotto istanza, e sempre che nella presentazione della
istanza stessa   sia   stato   rispettato  il termine decadenziale di tre anni
dall'eseguito versamento,   ai sensi dell'art. 13 del  D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 641.
     I rimborsi   da  erogare saranno commisurati alla differenza fra le somme
versate e   quelle   dovute in base al disposto del comma 1 dell'art. 11 della
citata legge   448/99, maggiorate degli interessi legali nella misura del 2,5%
annuo.
     L'importo da   detrarre   e' pari a lire cinquecentomila per l'iscrizione
dell'atto costitutivo,  mentre per l'iscrizione degli altri atti sociali vanno
detratti i seguenti importi forfetari annuali:
 - lire   settecentocinquantamila per le societa' per azioni e per le societa'
in accomandita per azioni;
 - lire quattrocentomila per le societa' a responsabilita' limitata;
 - lire novantamila per le societa' d'altro tipo.
     Per la   gestione  di tali rimborsi e' stata realizzata, in ambiente 3270
(collegamento con Anagrafe Tributaria), una apposita procedura automatizzata.
     Segue un'analisi schematica delle fasi che compongono la procedura.
     Prima fase:   ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO
     La procedura  di acquisizione e' disponibile a terminale a partire dal 10
maggio 1999.
     Prima di   iniziare   la   fase di acquisizione ogni ufficio provvedera',
qualora cio'   non  sia stato fatto in precedenza, ad inoltrare con la massima
sollecitudine all'ufficio competente le istanze non di propria competenza.
     Si richiama   l'attenzione   sul   fatto che l'istanza verra' acquisita a
condizione che   il codice fiscale del contribuente sia presente nell'archivio
dell'Anagrafe Tributaria.
     In questa   prima   fase di acquisizione, sara' consentito agli uffici di
rifiutare esclusivamente   le  istanze inaccoglibili per intempestivita' o per
altri motivi di carattere sostanziale, mentre per respingere le istanze per le
quali manchino   uno   o  piu' versamenti occorrera' in ogni caso attendere la
successiva fase di validazione.
     Gli uffici  provvederanno, in base agli atti in loro possesso, anche alla
lavorazione delle   istanze   di   rimborso impugnate con ricorso gerarchico e
trasmesse all'Amministrazione Centrale.
     Per ciascun   anno   d'imposta,   oggetto   di rimborso, i dati acquisiti
dall'ufficio potranno   essere   confrontati con quelli presenti nell'archivio
dell'Anagrafe Tributaria   per quanto riguarda i versamenti relativi agli anni
1989, 1990, 1991, 1992.
     Per le   annualita'   1985,   1986,   1987,   1988, per le quali non sono
disponibili, negli   archivi   dell'Anagrafe   Tributaria,  i dati relativi ai
versamenti effettuati,   nonche'  per le annualita' successive nell'ipotesi in
cui i   versamenti   non  risultino negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, il
rimborso puo'  essere disposto sulla base degli elementi ricavabili dagli atti
gia' allegati   all'istanza,   e   quindi anche dalle fotocopie dei versamenti
eseguiti: eventuali   controlli   con gli originali potranno essere disposti a
campione, secondo  le direttive che ciascuna Direzione Regionale impartira' in
proposito.
     Rimane fermo   che   ove   il   versamento sia stato eseguito su un conto
corrente diverso  da quelli appositamente istituiti per la tassa in argomento,
gli uffici potranno considerarli validi, sempre che si possa escludere che gli
stessi versamenti abbiano formato oggetto di diverso utilizzo.
    Per quanto  riguarda l'ammissibilita' a questa procedura di rimborso delle
istanze oggetto   di controversia in sede giurisdizionale, gli uffici terranno
conto di quanto disposto con circolare 32/E del 12 febbraio 1999.
    Le norme   operative   per   l'utilizzo della procedura automatizzata sono
oggetto di separate istruzioni di servizio.
    Seconda fase: VALIDAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO
    Questa fase   avra' inizio il 15 giugno 1999 e terminera' il successivo 30
ottobre.
    Dal 15   giugno   al  31 agosto sara' possibile solo validare i versamenti
acquisiti nella prima fase ed eventualmente rettificare l'importo del rimborso
proposto.
    La procedura   proporra'   all'operatore un importo del rimborso calcolato
automaticamente, diminuito   delle quote previste dall'art. 11, comma 1, lett.
a), b) e c) della norma in oggetto, presumendo che si tratti di rimborso della
tassa annuale.
    Sara' cura   dell'ufficio rettificare tale importo qualora la richiesta di
rimborso non   fosse relativa alla sola tassa annuale, ma anche alla tassa per
l'iscrizione dell'atto   costitutivo,  per la quale la norma prevede che venga
detratta una ulteriore quota pari a lire cinquecentomila.
    La validazione   definitiva   dell'istanza,   sia  che contenga una o piu'
annualita' sara'    possibile    solo    quando siano state esaminate tutte le
annualita', apponendo   l'indicazione   di  accettazione o rifiuto a fronte di
tutti i   versamenti   acquisiti   per  ciascuna annualita'. Detta validazione
presuppone, ovviamente,   la   verifica della vigenza della societa' presso la
    Camera di   Commercio   e comporta l'inserimento a terminale della data di
tale verifica oltre che dei dati della societa' destinataria del rimborso.
    Si rammenta che le interrogazioni disponibili a terminale sulla banca dati
della Camera   di   Commercio    hanno   la  stessa valenza del certificato di
iscrizione (gia' certificato di vigenza).
    In conseguenza   di  cio', le certificazioni non potranno recare in nessun
caso una   data   anteriore al 1 settembre 1999, in quanto tali certificazioni
dovranno essere   ancora   valide  al momento della formazione dell'ordinativo
collettivo di pagamento, che avverra' entro il  successivo mese di novembre.
    Il calcolo   degli interessi verra' effettuato automaticamente dal Sistema
Centrale sull'importo complessivo del rimborso, al tasso del 2,5% annuo, cosi'
come previsto   dall'art.   11   di   cui  in premessa e decorre dalla data di
presentazione dell'istanza   e fino alla formazione dell'ordinativo collettivo
di pagamento.
    A fronte della validazione definitiva di ogni istanza verra' verificata la
capienza dello stanziamento complessivo, che per il 1999  e' pari a lire 2.500
miliardi; una volta raggiunto tale limite, la procedura verra' automaticamente
disattivata fino a nuovo stanziamento.
    Nella validazione   definitiva delle istanze ciascun ufficio avra' cura di
osservare i  criteri di trattazione previsti dalla norma, nel senso che andra'
data precedenza   alle istanze presentate in epoca piu' remota e, a parita' di
data, a quelle di importo inferiore.
    Ai sensi   del comma 6 dell'art. 11 della citata legge il Sistema Centrale
provvedera' a   predisporre   gli   elenchi di rimborso sulla scorta dei quali
verranno emessi   uno   o  piu' ordinativi di pagamento. In via ordinaria tali
ordinativi verranno   estinti  mediante vaglia cambiari non trasferibili della
Banca d'Italia.
    Tuttavia, per   consentire   una piu' sollecita erogazione dei rimborsi in
oggetto, questa   Direzione   Centrale   ha  predisposto un modello, che viene
allegato alla   presente  circolare, mediante il quale i contribuenti potranno
fornire all'ufficio   tributario   che   ha in carico l'istanza di rimborso le
proprie coordinate   bancarie,   per  il successivo accredito del rimborso sul
conto corrente.   L'acquisizione delle coordinate bancarie avverra' nella fase
di validazione definitiva dell'istanza.
    L'ufficio avra'  cura di verificare che l'intestatario del conto corrente,
riportato sul   modello,  corrisponda all'effettivo destinatario del rimborso;
in caso   di   discordanza  non saranno acquisite le coordinate bancarie ed il
rimborso verra' eseguito con vaglia cambiario.
    La presente circolare viene diramata agli uffici di questa amministrazione
a mezzo del servizio di documentazione tributaria.
 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 13 novembre 1999