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Dal 02.11.1999 al 08.11.1999

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Sommario

AGEVOLAZIONI - CREDITO D'IMPOSTA - METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA

DECRETO 5 agosto 1999

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

CONTENZIOSO - IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA NON DETERMINA LA CESSAZIONE DEL GIUDIZIO

Cass. Sez. I, Sent. 22 settembre 1999,n. 10269

TASSA SULLE SOCIETà - RIMBORSI - soggetti CESSATI

CIRCOLARE  4.11.1999, n. 215/E

IRAP - SANZIONI - SCHEMA DI DECRETO COrRETTIVO

SCHEMA DI D.LGS approvato il 5.11.1999 dal Consiglio dei Ministri approdato alla Comm. dei trenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 5 agosto 1999

"Modalità e termini per la fruizione delle agevolazioni fiscali per la mancata attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna di cui all'art.6 della legge 31 marzo 1998, n. 73."

In breve

Il decreto del Ministero dell’industria ha stabilito le modalità ed i termini per la fruizione del credito di imposta previsto dall’art.6, della legge n. 73/98, a favore delle imprese che svolgono un’attività produttiva nella regione Sardegna in ragione dei maggiori costi che sostengono a causa della mancata metanizzazione.

Gazzetta Ufficiale n. 257 del 02-11-1999  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

Cass. Sez. I, Sent. 22 settembre 1999,n. 10269

In breve

La sentenza esprime un principio di carattere generale in relazione agli effetti sul procedimento tributario del pagamento dell'imposta. Sebbene nel caso concreto la questione sia ascritta al pagamento dell’imposta proporzionale di registro, anziché in misura fissa su un’ordinanza pretorile che assegnava al ricorrente un credito di lavoro, si ritiene che il principio possa avere valenza generale

Secondo  la Corte di Cassazione

"Il pagamento dell’imposta, successivo all’impugnazione dell’atto di liquidazione della stessa, non è idoneo a evidenziare da parte dell’istante un’implicita volontà di abbandonare la domanda o di rinunciare al giudizio. Infatti, tale pagamento è un atto dovuto e non può comportare la cessazione della materia del contendere, che si verifica solo a fronte di fatti che esauriscano oggettivamente e definitivamente il tema del dibattito, facendo venir meno l’interesse alla prosecuzione della causa. Il pagamento costituisce un evento che soddisfa in via solo provvisoria la posizione di una delle parti, lasciando intatto il diritto dell’altra ad ottenere un accertamento negativo della posizione stessa."

La notizia non è stata riportata dai quotidiani  

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CIRCOLARE  4.11.1999, n. 215/E 

"Rimborsi della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese."

In breve

La circolare ministeriale ha fornito chiarimenti in ordine ai rimborsi della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese (le cui modalità sono state precedentemente chiarite dalle circolari n. 106/1999 e n. 192/1999) a favore di soggetti che dopo la richiesta si sono estinti, sia a seguito della conclusione di procedure concorsuali sia a causa della cessazione dell’attività. 

In estrema sintesi il documento ha chiarito che i predetti soggetti per ottenere il rimborso dovranno presentare una nuova istanza in carta libera all’Ufficio competente, nella quale dovranno essere indicati tutti gli eventi che comunque hanno portato alla cessazione dell’attività, specificando anche i dati anagrafici degli aventi diritto e in particolare del soggetto al quale questi ultimi avranno conferito delega per la riscossione del credito.

Il sole 24 ore di sabato 6 novembre 1999, 1999, pag. 21 (notizia in breve)  

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SCHEMA DI D.LGS approvato il 5.11.1999 dal Consiglio dei Ministri approdato alla Comm. dei trenta.

"Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 19997,n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie"

In breve

Lo schema di decreto, il cui testo corredato di relazione accompagnatoria è stato pubblicato nel sole 24 ore del 6 e del 7 novembre 1999, apporta ulteriori ritocchi alla disciplina dell'IRAP e alla regole generali del sistema sanzionatorio tributario non penale.

Appresso si metteranno in evidenza le modifiche più innovative e di carattere generale.

  Suddivisione della base imponibile su più regioni - nel caso di attività svolta su più regioni da parte di istituti di credito, attualmente, la base imponibile deve essere ripartita in base ai depositi in denaro e in titoli. Il decreto specifica che i depositi in titoli ed in denaro rilevanti per tale suddivisione sono solamente quelli nei confronti dei clienti. Appare evidente che si vuole, come giusto, escludere i depositi interbancari - (Articolo 1 let. b));

Rimodulazione dei criteri di determinazione della base imponibile delle imprese industriali - La lettera c) dell'art.1 del decreto riscrive completamente l'art.5 del decreto IRAP. Il "nuovo" articolo 5, prevede che:

§   le società di capitali;

§   le società di persone ed equiparate;

§   le persone fisiche che svolgono attività commerciale

che non svolgono attività bancaria o assicurativa, determinano la base imponibile IRAP confrontando il valore della produzione, indicato (classificabile nella)[1] dalla lettera A) dell'art.2425 del c.c. e i costi classificati (o classificabili) nella lettera B) dello stesso articolo del codice civile, ad esclusione dei i costi del personale dipendente e le perdite su crediti.

Spunti critici

Rispetto alla precedente formulazione il nuovo articolo 5, non si preoccupa più di escludere espressamente le lettere c) e d) del n. 10 e i numeri 12 e 13 delll'art.2425 c.c. L'esclusione tuttavia non causa mutamenti nella determinazione della base imponibile. Infatti tali componenti rimangono sempre esclusi in ragione del noto criterio di correlazione che porta ad escludere dalla base imponibile elementi di costo e di ricavo classificabili nelle componenti irrilevanti ai fini della stessa imposta (art.11 del decreto IRAP).

Per le banche sono deducibili gli accantonamenti perdite su crediti  e accantonamenti per cessazione di rapporti di agenzia - La lettera d) dell'articolo 1 dello schema di decreto dispone[2] la deducibilità ai fini dell'IRAP degli accantonamenti per le perdite su crediti (anche per interessi di mora) e degli accantonamenti per la cessazione dei rapporti di agenzia ai fini della determinazione della base imponibile delle banche ;

Determinazione della base imponibile ad oc per le amministrazioni pubbliche - La lettera a) dell'articolo 1 dello schema di decreto in commento inserisce tra i soggetti IRAP gli enti pubblici (nuova lettera e-bis nell'art.3, comma 1 del D.Lgs n. 446/1997). Dal canto suo la lettera g) dell'art.1 dello stesso schema di decreto inserisce l'art.10-bis nel decreto IRAP al fine di dare una disciplina autonoma al la determinazione della base imponibile di questi soggetti.

Rilevanza IRAP dei rimborsi spese ai dipendenti a pie di lista, dei costi riferiti alla generalità dei dipendenti e delle minus/plus valenze riferite ai beni strumentali non emergenti da trasferimenti d'azienda - la lettera h), articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in commento riscrive l'art.11 del decreto IRAP. In larga parte, anche se con diversa collocazione, il nuovo articolo 11 ripropone le norme contenute nella "passata" formulazione.[3] Tuttavia il nuovo testo prevede delle novità::

§   la deducibilità ai fini IRAP dei costi sostenuti per l'acquisizione di beni in favore della generalità dei dipendenti;

§   rimborsi spese a pie di lista  delle spese sostenute dai dipendenti per lo svolgimento delle mansioni lavorative;

§   la rilevanza dell'IRAP dei componenti straordinari di reddito riferiti a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda.

Eliminazione del riferimento ai principio contabili - Nel nuovo articolo 11 è stato cancellato il riferimento ai principi contabili finalizzato all'esatta collocazione delle voci di conto economico rilevanti ai fini dell'IRAP. Come chiarito nella relazione ministeriale al decreto la modifica è stata effettuata al fine di chiarire che, l'esatta collocazione delle voci del conto economico non è solamente quella  stabilita dai dottori commercialisti, ma in generale quella indicata direttamente dal: codice civile, dalle disposizioni comunitarie, dall'elaborazione della dottrina specializzata e dalle interpretazioni  giurisprudenziali.

Variazioni fiscali al valore della produzione netta - la stessa lettera h) inserisce l'art.11-bis nel decreto IRAP. Nel nuovo articolo vengono stabiliti i criteri di applicazione delle norme del  TUIR rilevanti per la determinazione della base imponibile IRAP. A fianco di un rinvio generalizzato di applicazione del TUIR, peraltro presente già adesso nell'ìart.11 attualmente in vigore, il nuovo articolo 11-bis prevede delle deroghe.

          Infatti secondo la norma non si applicano:

§        Articolo 58 - Proventi non computabili nella determinazione del reddito  - Pertanto sebbene esclusi dal reddito d'impresa, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, confermando quanto detto nella C.M. 141/1998:    

ü      i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;

ü      i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;

ü      le indennità per la cessazione  di rapporti di agenzia delle persone fisiche;

ü      le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del primo comma dell' art. 16 quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del secondo comma dello stesso articolo,

§        Articolo 63  - Interessi passivi  -Si ricorda preliminarmente che l'articolo 63 del TUIR limita la deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa. Si ritiene che la disposizione interessi  esclusivamente i soggetti che includono nella determinazione della base imponibile gli interessi passivi, quali i soggetti che possono optare per il regime forfetario di determinazione della base imponibile, indicati dal comma 3 dell'art.17 del D.Lgs n. 446/1997 ovvero in tutti i casi i cui altre norme del TUIR dispongono una limitazione facendo riferimento all'art.63. Pertanto si ritiene che:

ü      le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398;

ü      le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco;

ü      le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;. i soggetti di cui all'art. 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

ü      gli enti non commerciali di cui all'art. 109-bis del TUIR.,

determinano la base imponibile sommando ai costi del personale interessi passivi al lordo delle limitazione indicate dall'aer.63 del TUIR.

§        Articolo 65, comma 2 - Erogazioni liberali

La disapplicazione dell'articolo 65, comma 2 porterebbe a ritenere che, le erogazioni liberali indicate dalle lettere da a) a c)-septies dell'art.65, comma 2 sono interamente deducibili dalla base imponibile IRAP senza alcuna limitazione. Tuttavia l'ultimo periodo del comma 1 del nuovo articolo 11-bis  facendo riferimento al comma 4 dell'art.65 Tuir  dispone l'indeducibilità ai fini IRAP di tutte le liberalità, comprese quelle indicate nelle lettere del comma 2 del predetto articolo 65. La combinazione delle norme appena citate porta a ritenere che, risultano deducibili, senza alcuna limitazione, solamente i costi indicati nelle lettere c-ter e c)-septies [4], non potendo essere classificate quali erogazioni liberali; i costi indicati nelle altre lettere risultano quindi totalmente indeducibili

§        Articolo 75, comma 5 seconda parte e comma 5-bis - Limitazioni nella deducibilità di spese generali - Come anche chiarito dalla relazione accompagnatoria l'esclusione delle limitazione nella deducibilità, insieme a quella indicata sopra riferita all'art.63, ha lo scopo di semplificare la determinazione della base IRAP. Infatti la disapplicazione dei commi indicati comporta che:

ü      la deduzione totale delle spese generali, anche nel caso in cui siano riferiti a beni produttivi e non produttivi  di ricavi, senza alcuna limitazione;

ü      la deduzione totale delle spese generali, anche qualora l'ammontare degli interessi attivi esenti eccede l'ammontare degli interessi passivi.

§        articolo 17, comma 4 del D.Lgs n. 504/92 - Confermata la deducibilità dell'ICI

L'esclusione dell'articolo conferma la deducibilità IRAP dell'ICI, anticipata dalla circolare  del Ministero delle finanze n. 141del 1998.

Imponibilità dei ricavi e plusvalenze da autoconsumo

Il comma 2 dell'art.11-bis, "introdotto" dallo schema di decreto legislativo, produce la rilevanza IRAP dei ricavi e plusvalenze emergenti:

§        dalle destinazioni di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;

§        da autoconsumo;

§        da assegnazioni di beni ai soci nel caso delle società.

In precedenza infatti tali componenti rimanevano esclusi dalla base imponibile IRAP in quanto non classificabili nel conto economico (Cfr relazione accompagnatoria)

Attuazione della modifica apportata dall'art.6, vomma 1 lettera a) della legge n. 448/98 all'art.3, comma 144 della Legge 662/1996.

La lettera l) numero 2 corregge l'articolo 186 del decreto IRAP disponendo la possibilità per le regioni di modificare in ribasso oltre che di maggiorare, le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive

Ravvedimento operoso per l'omessa presentazione della dichiarazione va da 30 a 90 giorni - L'articolo 2 del lo schema di decreto legislativo in commento da risposta alla raccomandazione parlamentare (RISOLUZIONE VI Comm. finanze della Camera approvata il 21.10.1999.) messa in evidenza con le novità del 25.10.1999 portando il termine per proporre ravvedimento operoso da 30a 90 giorni.

Il sole 24 ore di sabato 6 e domenica 7 novembre 1999, pagg. 19, 6

Italia oggi di sabato 6 novembre 1999, pag. 28  

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[1] Il nuovo articolo, a differenza del precedente, non prevede due criteri di determinazione della base imponibile: uno per i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio e un secondo per i soggetti non tenuti a tale approvazione, piuttosto si limita ad indicare un unico criterio applicabili ad entrambi i soggetti.

[2] Sembra il caso di ricordare che il precedente D.Lgs n. 176/1999,  Art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), n. 2, ha spostato la disposizione che imponeva l'indeducibilità delle perdite su crediti dall'art.11 (disposizioni comuni) all'art.5 (applicabile agli esercenti le altre attività diverse da quelle bancarie e assicurative).  Pertanto l’irrilevanza di queste perdite ai fini della determinazione della base imponibile IRAP è applicabile solamente per le società industriali meglio definite dall’art.5 del D.Lgs 446/1997, ad esclusione quindi delle banche.

[3] Data la sua importanza si segnala la riproposizione del nuovo principio di correlazione introdotto dal D.Lgs 176/99 nella lettera 0a) dell'art.11, ora riproposto nel comma 3 della nuova formulazione. Secondo tale nuovo principio e allo scopo di eliminare il c.d. terzo binario, la norma produce la rilevanza nella base imponibile IRAP delle voci ad essa irrilevanti se correlate a voci rilevanti.

[4] A titolo esemplificativo si riporta il testo delle lettere c-ter) e c-septies) dell'art.65 TUIR - c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089 , e del decreto del Presidente della Repubblica 30-9-1963, n. 1409 , nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi  (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera c), D.L. 31-5-1994, n. 330)

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi  (lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, lettera b), D.L.gs 4-12-1997, n. 460) .

                                                                                               

 
 
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Aggiornato il: 27 novembre 1999