Roma, in data 21.05.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.112


 

        ALLE DIREZIONI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE                
        ALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE                                
        AI CENTRI DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE              
        AGLI UFFICI DELLE ENTRATE                                             
        AGLI UFFICI DEL REGISTRO                                              
        AGLI UFFICI IVA                                                       
        AGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE                        
        AL GABINETTO DEL MINISTRO                                             
        ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE                                   
        AL SERVIZIO ISPETTIVO CENTRALE                                        
                                        LORO SEDI                             
        AL SERVIZIO CONSULTIVO E ISPETTIVO TRIBUTARIO                         
                                        R O M A                               
        ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE         
                                        R O M A                               
        AL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE                
                                        R O M A                               
        AL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO                                        
                                        R O M A                               
        AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA                          
                                        R O M A                               
        AL CONSIGLIO NAZIONALE  DEL NOTARIATO                                 
                                        R O M A                               
        ALL'ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETA' ITALIANE PER AZIONI - ASSONIME       
                                        R O M A                               
        ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA                
                                        R O M A                               
        ALL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA                                    
                                        R O M A                               
        ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI                     
                                        R O M A                               
        ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - C.I.A.                     
                                        R O M A                               
        ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'ARTIGIANATO -CONFARTIGIANATO        
                                        R O M A                               
        ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA DELL'ARTIGIANATO - CNA         
                                        R O M A                               
        ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL COMMERCIO                            
                                        R O M A                               
I N D I C E                                                                   
PREMESSA                                                                      
CAPITOLO  I - L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI                       
PARTE  I -  ASPETTI GENERALI                                                  
1. Nozione di assegnazione                                                    
2. Ambito soggettivo di applicazione dell'assegnazione agevolata              
2.1 Soggetti che possono effettuare l'assegnazione                            
2.2 Soggetti assegnatari dei beni                                             
2.3 Casi particolari di assegnazione                                          
3. Ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione - Generalita'           
3.1 Beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art.  40, comma 2, primo   
periodo, del Tuir.                                                            
3.2 Beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali 
per l'attivita' propria dell'impresa.                                         
3.3 Quote di partecipazione in societa'.                                      
PARTE II -  DISCIPLINA AI FINI  DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP         
1. Determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva. Generalita'.                                                     
1.1 Individuazione del valore  normale dei beni assegnabili                   
1.1.1 Valore normale dei beni immobili                                        
1.1.2 Valore normale dei beni mobili iscritti in pubblici registri            
1.1.3. Valore normale delle quote di partecipazioni in societa'               
1.2 Individuazione del costo fiscalmente riconosciuto                         
2. Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap                  
3. Imposta sostitutiva sulle riserve annullate per effetto dell'assegnazione  
4. Effetti delle assegnazioni dei beni                                        
4.1.  Effetti dell'operazione di assegnazione nei confronti dei soci          
assegnatari, della societa' assegnante e dei beni oggetto d'assegnazione.     
4.1.1 Effetti nei confronti dei soci assegnatari                              
4.1.1.1 Assegnazione mediante distribuzione di utili o riserve di utili       
4.1.1.2  Assegnazione mediante restituzione di riserve di capitale            
4.1.1.3 Assegnazione nelle particolari ipotesi, previste dal comma 3 dell'art.
44 del Tuir (recesso, riduzione del capitale esuberante e liquidazione della  
societa').                                                                    
4.2 Effetti dell'assegnazione nei confronti della societa'                    
4.3 Gli effetti dell'assegnazione sul bene assegnato                          
PARTE III - DISCIPLINA AI FINI DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI       
1. Maggiorazione dell'imposta sostitutiva                                     
2. Applicazione degli altri tributi indiretti                                 
3. Base imponibile ai fini della maggiorazione dell'imposta sostitutiva,      
dell'imposta di registro e delle altre imposte indirette.                     
CAPITOLO II -  LA CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI                         
PARTE  I - DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP  28       
1. Generalita'                                                                
2. Effetti della cessione sul bene ceduto.                                    
PARTE II  - DISCIPLINA AI FINI DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI       
1. Maggiorazione ai fini dell'imposta sostitutiva                             
2. Trattamento ai fini degli altri tributi indiretti                          
3. Base imponibile ai fini della maggiorazione dell'imposta sostitutiva e     
   degli altri tributi indiretti                                              
CAPITOLO III -  LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETA' SEMPLICE              
PARTE I - DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP 1.         
Generalita' 31                                                                
PARTE II  - DISCIPLINA AI FINI DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI 32    
1. La maggiorazione dell'imposta sostitutiva                                  
2. L'applicazione degli altri tributi indiretti                               
CAPITOLO IV - LA DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA DI CUI ALL'ART.  37-BIS DEL D.P.R.  
              N.  600 DEL 1973                                                
CAPITOLO V - LE PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ACCERTAMENTO DELLE DIVERSE IMPOSTE
             SOSTITUTIVE                                                      
CAPITOLO VI - IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA                          
PREMESSA                                                                      
      L'art.  13   della   legge  18 febbraio 1999, n.  28, ha integrato ed in
parte modificato   le disposizioni di cui all'art.  29 della legge 27 dicembre
1997, n.    449,   concernenti l'assegnazione agevolata di taluni beni ai soci
nonche' la   trasformazione  in societa' semplici delle societa' che hanno per
oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.                 
      In particolare,   a   seguito delle modifiche dell'art.  29 della citata
legge n.   449 del 1997 che hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998, data
di entrata in vigore della disposizione stessa:                               
 - e'  stata estesa la disciplina agevolativa alle societa' in accomandita per
azioni, precedentemente non menzionate;                                       
 - per   le   operazioni   rilevanti   ai   fini Iva e' stata resa facoltativa
l'applicazione di  tale tributo in alternativa alla maggiorazione dell'imposta
sostitutiva;                                                                  
 - e'   stata   prevista per gli immobili la facolta' di determinare il valore
normale, in   luogo della disciplina ordinaria prevista dall'art.  9 del Tuir,
in base   all'applicazione   dei   moltiplicatori  fissati dalle singole leggi
d'imposta alle   rendite catastali ovvero secondo i criteri stabiliti ai sensi
dell'art.  12   del   decreto-legge   14   marzo 1988, n.  70, convertito, con
modificazioni, dalla   legge 13 maggio 1988, n.  154, riguardante la procedura
per l'attribuzione della rendita catastale;                                   
 - sono   state  rideterminate le date di scadenza con riferimento alle  quali
deve essere   suddiviso   il  versamento dell'imposta sostitutiva, fissandole,
anche per   coloro   i  quali hanno gia' effettuato i versamenti alle scadenze
stabilite dall'art.    29   della  legge n.  449 del 1997 nella sua originaria
formulazione, alla   data   del  16 luglio, del 16 settembre e del 16 novembre
1999.                                                                         
      Inoltre, il   suddetto  art.  13 della citata legge n.  28 del 1999, con
decorrenza 2 settembre 1998:                                                  
 - ha   stabilito   che le disposizioni agevolative dell'art.  29 della citata
legge n.    449 del 1997, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere
ed alle   trasformazioni   deliberate   dal 2 settembre 1998 al 30 giugno 1999
(comma 1);   ha esteso il regime agevolativo sopra evidenziato alle cessioni a
titolo oneroso   dei  beni di cui trattasi ai soci aventi i requisiti previsti
dal comma 1 dell'art.  29 sopracitato (comma 3);                              
 - ha   disposto, relativamente alle partecipazioni assegnate o cedute nonche'
per quelle   facenti  parte del patrimonio della societa' trasformata, diversi
criteri di determinazione del loro valore basati non piu' sul patrimonio netto
della societa'   partecipata   bensi'  sul valore normale delle partecipazioni
stabilito dall'art.  9, comma 4, del Tuir (comma 4);                          
 - ha   stabilito   l'obbligo, per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati, di certificare il valore del patrimonio netto mediante apposita
relazione giurata di stima (comma 5).                                         
      Di seguito    verranno    affrontate,    innanzi tutto, le problematiche
concernenti l'assegnazione   dei   beni   ai soci e, successivamente, verranno
trattati gli   aspetti  concernenti la cessione dei beni ai soci medesimi e la
trasformazione da societa' commerciale in societa' semplice.                  
      Nel prosieguo   della   presente  circolare i riferimenti all'art.  13 e
all'art. 29  devono essere rispettivamente intesi come effettuati all'art.  13
della legge n.  28 del 1999 e all'art.  29 della legge n.  449 del 1997.      
CAPITOLO I - L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI                        
PARTE  I -  ASPETTI GENERALI                                                  
1. Nozione di assegnazione                                                    
      Le disposizioni   agevolative   in  esame prevedono, come gia' detto, la
possibilita' di   assegnare   o   cedere  in via agevolata taluni beni ai soci
nonche' di  trasformare in societa' semplici le societa' che hanno per oggetto
esclusivo o principale la gestione dei beni individuati dalle norme medesime. 
Mentre non   sorgono   problemi per l'inquadramento giuridico della nozione di
cessione e   di   trasformazione,   si  ritiene utile precisare il concetto di
assegnazione il    quale    trae    il   suo fondamento giuridico nel rapporto
societario. L'assegnazione   viene  a configurarsi ogni qual volta la societa'
procede, nei confronti dei soci, alla restituzione di capitale o di riserve di
capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili. Al riguardo
si precisa   che   la   disciplina  di cui trattasi e' applicabile in tutte le
fattispecie regolate dalle norme del codice civile nonche' da quelle contenute
nel Tuir e quindi anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante
o di liquidazione previsti dall'art.  44, comma 3, del predetto Tuir.         
2. Ambito soggettivo di applicazione dell'assegnazione agevolata.             
2.1 Soggetti che possono effettuare l'assegnazione                            
     Possono effettuare,  in regime agevolato, l'assegnazione dei beni ai soci
le seguenti societa' residenti nel territorio dello Stato:                    
 - societa' per azioni;                                                       
 - societa' in accomandita per azioni;                                        
 - societa' a responsabilita' limitata;                                       
 - societa' in nome collettivo:                                               
 - societa' in accomandita semplice                                           
     Inoltre, tra   i soggetti residenti che possono effettuare l'assegnazione
in modo   agevolato,  per effetto del comma 3 dell'art.  5 del Tuir, rientrano
anche:                                                                        
 - le societa' di armamento;                                                  
 - le   societa'   di   fatto   che hanno per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali.                                                                  
2.2 Soggetti assegnatari dei beni                                             
      Con riferimento   ai   soci   nei   confronti dei quali la societa' puo'
procedere all'assegnazione agevolata dei beni, si fa presente che, in mancanza
di una    espressa    limitazione    soggettiva,   questi possono essere anche
rappresentati da    soggetti    diversi    dalle persone fisiche ed essere non
residenti nel territorio dello Stato.                                         
      Inoltre, il   comma   1   dell'art.  29, dispone che tutti i soci devono
risultare "iscritti   nel   libro   dei soci, ove prescritto, alla data del 30
settembre 1997,   ovvero... iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore   della   presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente
data certa   anteriore   al  1 ottobre 1997". Cio' posto, si precisa che detta
condizione deve  essere intesa nel senso che, all'atto dell'assegnazione, solo
i soci   che   rivestivano   tale   qualifica  anche alla predetta data del 30
settembre 1997   possono fruire delle agevolazioni previste dalla disposizione
in esame.  A tale riguardo si fa presente che la percentuale di partecipazione
del socio,   della   quale  occorre tenere conto ai fini dell'assegnazione, e'
quella esistente   alla   data dell'assegnazione medesima e che non ricorre la
necessita' dell'ininterrotto   possesso della partecipazione dalla data del 30
settembre 1997 alla data dell'assegnazione al socio.                          
      Il subentro   dell'erede   nella qualita' di socio, successivamente alla
predetta data del 30 settembre 1997, a seguito dell'accettazione dell'eredita'
da parte  dell'erede medesimo, non configurando ipotesi di cessione volontaria
della partecipazione, non comporta la perdita dell'agevolazione stessa.       
      L'agevolazione e'  inoltre applicabile anche nei casi in cui le azioni o
quote dell'effettivo   socio   siano  intestate a societa' fiduciarie. In tale
ipotesi, la   societa'   fiduciaria deve risultare iscritta nel libro dei soci
alla data   del   30   settembre 1997 ed e' necessario fornire la prova che il
rapporto fiduciario,   tra  la societa' fiduciante ed il fiduciario, sia sorto
anteriormente alla predetta data.                                             
     Nel caso   in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di
usufrutto, la   qualita'   di   socio, ai fini di cui trattasi, va riferita al
soggetto titolare della nuda proprieta'.                                      
     Da ultimo   si fa presente che, relativamente alle societa' non obbligate
alla tenuta  del libro dei soci (ad esempio, societa' di persone), l'identita'
dei soci medesimi alla data del 30 settembre 1997 deve essere provata mediante
idoneo titolo avente data certa.                                              
2.3 Casi particolari di assegnazione                                          
     Nei casi di fusione (propria o per incorporazione) o di scissione (totale
o parziale), in ossequio al principio di continuita' fiscale che assiste dette
operazioni, la   societa'  incorporante risultante dalla fusione e le societa'
beneficiarie delle   scissioni   possono  procedere all'assegnazione dei beni,
anche nei confronti dei soci delle societa' incorporate, fuse o scisse, sempre
che questi   ultimi abbiano rivestito tale qualita' di soci presso le societa'
di provenienza alla data del 30 settembre 1997.                               
     Gli stessi criteri valgono anche per le operazioni di cessione agevolata.
3. Ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione - Generalita'.          
     Il comma   1  dell'art.  29, prevede la possibilita' di assegnare ai soci
taluni beni,  le cui caratteristiche debbono essere verificate, ai fini di cui
trattasi, nel    momento    dell'assegnazione,    a  prescindere dalla data di
acquisizione al   patrimonio   della  societa'. A tal fine, tenuto conto della
previsione contenuta   nel   comma   1  dell'art.  13, che utilizza il termine
"assegnazioni poste   in  essere", si precisa che il momento dell'assegnazione
deve essere    individuato    in    quello  in cui l'atto d'assegnazione viene
effettuato e non in quello della delibera che dispone l'assegnazione medesima.
     Si precisa   che non rientrano tra i beni assegnabili in modo agevolato i
singoli diritti   reali   afferenti   i   beni medesimi (es., usufrutto e nuda
proprieta').                                                                  
     In particolare,   i   beni  che possono formare oggetto dell'assegnazione
agevolata ai soci sono i seguenti:                                            
 - beni   immobili,   diversi da quelli indicati nell'art.  40, comma 2, primo
periodo, del Tuir;                                                            
 - beni   mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali
per l'attivita' propria dell'impresa;                                         
 - quote di partecipazione in societa'                                        
     Come gia'    detto,    l'assegnazione    dei    beni costituisce, insieme
all'attribuzione di   denaro,   lo   strumento attraverso il quale la societa'
effettua la   distribuzione di utili o la restituzione di capitale. Si precisa
che la   predetta   operazione   deve essere effettuata nel rispetto della par
condicio tra   i   soci,   nel   senso che i beni facenti parte del patrimonio
aziendale devono  essere assegnati a tutti i soci, nel rispetto delle quote di
partecipazione al   capitale  da ciascuno di essi posseduto. Si rileva che non
costituisce causa   ostativa  l'attribuzione di beni agevolabili solo a taluni
soci anziche' alla generalita' di essi; pertanto,  sara' possibile assegnare a
taluni soci beni agevolabili e, agli altri, beni non agevolabili.             
     Cio' posto,   vengono   di   seguito   esaminate le tre categorie di beni
assegnabili ai soci  in modo agevolato.                                       
3.1 Beni   immobili,  diversi da quelli indicati nell'art.  40, comma 2, primo
periodo, del Tuir.                                                            
     Possono essere   assegnati in regime agevolato solo beni immobili diversi
da quelli   strumentali   per   destinazione,   vale  a dire diversi da quelli
utilizzati esclusivamente    per    l'esercizio    dell'impresa da parte della
societa'. Da   cio'   deriva   che sono esclusi dall'agevolazione anche i beni
immobili i   quali,  pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra
quelli strumentali   per   natura,  in quanto non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza    radicali    trasformazioni,    sono tuttavia utilizzati
esclusivamente per l'esercizio dell'impresa  da parte del loro possessore.    
     Sono invece  assegnabili in modo agevolato gli immobili diversi da quelli
strumentali per destinazione, vale a dire:                                    
 - quelli   strumentali   per  natura, sempre che siano concessi in locazione,
comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa;              
 - quelli   alla   cui   produzione   o  al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa;                                                                 
quelli che   concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni
di cui all'art.  57 del Tuir.                                                 
     Con riferimento   alle societa' di gestione immobiliare, si ritiene utile
richiamare i   contenuti   della  sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n.   1367 del 13 ottobre 1983, secondo cui possono definirsi strumentali
quegli immobili    che    hanno    come    unica destinazione quella di essere
direttamente impiegati      nell'espletamento      di    attivita' tipicamente
imprenditoriali, si'   da   non   essere idonei a produrre un reddito autonomo
rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti.            
     Pertanto, la   Suprema Corte ha escluso il carattere di strumentalita' di
quegli immobili   che  "pur potendo essere in certo senso strumentali rispetto
alle finalita'   che   il   soggetto d'imposta persegue attraverso l'esercizio
dell'impresa, costituiscono,   nel contempo l'oggetto della predetta attivita'
imprenditoriale"  quali, in generale, gli immobili locati a terzi. Ne consegue
che le   societa'   che   hanno   per oggetto la gestione di immobili potranno
assegnare ai soci in via agevolata gli immobili medesimi.                     
     Con riferimento   alle societa' operanti nel settore agricolo, si precisa
che il   terreno,   qualora  sia utilizzato per effettuare la coltivazione e/o
l'allevamento di   animali,   essendo   in   tal modo impiegato dalla societa'
nell'esercizio dell'impresa, non e' assegnabile ai soci in regime agevolato.  
3.2 Beni  mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali
per l'attivita' propria dell'impresa                                          
     La norma  in esame prevede la possibilita' di assegnare in modo agevolato
ai soci   i   beni   mobili  iscritti in pubblici registri non utilizzati come
strumentali per    l'attivita'    propria   dell'impresa. Circa il concetto di
strumentalita' nell'ambito    dell'attivita'    propria  dell'impresa, restano
confermate le  precisazioni piu' volte fornite dalla scrivente sull'argomento:
trattasi di   quei beni senza i quali l'attivita' dell'impresa non puo' essere
esercitata (rientrano,  ad esempio, in tale fattispecie, le autovetture per le
imprese che   effettuano attivita' di noleggio delle stesse, gli aeromobili da
turismo e   le imbarcazioni da diporto utilizzati rispettivamente dalle scuole
di addestramento al volo e alla navigazione).                                 
3.3 Quote di partecipazione in societa'                                       
     La disposizione   in   esame prevede la possibilita' di assegnare in modo
agevolato ai soci le quote di partecipazione in societa', siano esse residenti
o non residenti. Al riguardo, si precisa che:.                                
 - nella   nozione   di   quote  di partecipazioni in societa', ai fini di cui
trattasi, sono   ricomprese   anche   le quote di partecipazioni costituite da
azioni o da titoli similari alle azioni;                                      
 - possono  essere assegnate in regime agevolato anche le azioni proprie delle
societa'.                                                                     
PARTE II - DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP           
1. Determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva. Generalita'                                                      
     Il comma   2   dell'art.    29 dispone che sulla differenza tra il valore
normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica
una imposta   sostitutiva   delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita'   produttive  (IRAP) nella misura del 10 per cento. Il periodo
successivo del   medesimo   comma   2  dispone, inoltre, che per i beni la cui
assegnazione e'   soggetta   ad   Iva  puo' essere applicata, in luogo di tale
imposta, una   maggiorazione dell'imposta sostitutiva in misura pari al 30 per
cento dell'Iva  applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria
dei medesimi.                                                                 
     Cio' posto,   deve   preliminarmente  essere precisato che in mancanza di
base imponibile   ai fini della predetta imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'Irap l'assegnazione agevolata non puo' essere effettuata.      
     Ai fini    della    determinazione    della  base imponibile dell'imposta
sostitutiva delle   imposte   sui   redditi e dell'Irap, l'art.  29, nei commi
successivi al    primo,    fermo    restando   per tutti i beni assegnabili il
riferimento al   costo fiscalmente riconosciuto, stabilisce criteri diversi di
individuazione del   valore normale a seconda della tipologia del bene oggetto
di assegnazione.                                                              
1. 1 Individuazione del valore  normale dei beni assegnabili                  
1.1.1 Valore normale dei beni immobili                                        
     Il comma   3  dell'art.  29 stabilisce, con riferimento ai beni immobili,
che su   richiesta   della societa' e nel rispetto delle condizioni prescritte
dalla norma   in   esame,   il  valore normale, in alternativa a quello di cui
all'art.  9   del   Tuir,   puo'   essere  determinato in misura pari a quello
risultante dall'applicazione  dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi
d'imposta alle   rendite catastali ovvero in base ai criteri fissati dall'art.
12 del   decreto-legge   14 marzo 1988, n.  70, convertito, con modificazioni,
dalla legge   13   maggio   1988,   n.    154, riguardante la procedura per la
attribuzione della rendita catastale.                                         
     Con riferimento    a    quanto    precede,    si    precisa  che, ai fini
dell'assegnazione, il  valore normale degli immobili -analogamente al criterio
espressamente previsto    dalla    norma   con riferimento alla cessione degli
immobili stessi,   di cui si trattera' nel prosieguo- puo' essere computato in
misura non   inferiore ad uno dei sopra indicati valori. Pertanto, ad esempio,
qualora il   valore   normale   del   bene  immobile che si intende assegnare,
determinato ai sensi dell'art.  9 del Tuir, sia pari a 100 e quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori delle rendite catastali sia pari a 80, il
valore normale ai fini dell'assegnazione di cui trattasi potra' essere assunto
anche in un importo intermedio tra i due predetti valori.                     
1.1.2 Valore normale dei beni mobili iscritti in pubblici registri.           
     Il valore   normale  per i beni mobili iscritti in pubblici registri, non
dettando la    norma    in    esame alcuna particolare previsione, deve essere
individuato in   base alle ordinarie disposizioni del comma 3 dell'art.  9 del
Tuir.                                                                         
1.1.3. Valore normale delle quote di partecipazione e in societa'             
     Per la individuazione del valore normale delle quote di partecipazione in
societa', come precedentemente definite, occorre distinguere le partecipazioni
assegnate dal   1  gennaio al 1 settembre 1998 da quelle assegnate a decorrere
dal 2 settembre 1998 e fino al 30 giugno 1999.                                
     In particolare,   relativamente   alle partecipazioni assegnate fino alla
data del  1 settembre 1998, il valore normale e' determinato in proporzione al
patrimonio netto    contabile    della    societa' partecipata con riferimento
all'ultimo bilancio   approvato   da quest'ultima precedentemente alla data di
assegnazione. Nell'ipotesi di partecipazioni in societa' di persone non tenute
all'approvazione del   bilancio  deve farsi riferimento, in luogo del bilancio
approvato, al   patrimonio   netto  contabile risultante alla data di chiusura
dell'esercizio precedente la data dell'assegnazione; qualora la partecipazione
riguardi societa'   di  persone in regime di contabilita' semplificata dovra',
invece, farsi    riferimento    agli    elementi patrimoniali risultanti dalla
contabilita' relativa all'ultimo esercizio chiuso precedentemente alla data di
assegnazione.                                                                 
     Per le assegnazioni di quote di partecipazione effettuate a decorrere dal
2 settembre 1998, l'art. 13 della legge n. 28 del 1999 stabilisce, invece, che
il valore normale delle partecipazioni e' determinato ai sensi dell'art. 9 del
Tuir, vale a dire:                                                            
 - per le azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri, in base
alla media    aritmetica    dei    prezzi rilevati nell'ultimo mese precedente
l'assegnazione;                                                               
 - per   le   altre   azioni   e   per  le quote di societa' non azionarie, in
proporzione al "valore" del patrimonio netto della societa'.                  
      In tale   ultimo  caso, il valore del patrimonio netto deve risultare da
relazione giurata  di stima, cui si applica l'art.  64 del codice di procedura
civile, redatta da soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e    dei    periti    commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili. Il   valore   periziato  deve essere riferito all'intero patrimonio
sociale esistente  ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella
in cui   l'assegnazione e' stata deliberata. La perizia asseverata deve essere
conservata a   cura della societa' fino al termine di decadenza dell'esercizio
dell'azione di accertamento.                                                  
1.2 Individuazione del costo fiscalmente riconosciuto                         
     L'altro elemento    da    considerare    per la determinazione della base
imponibile cui   applicare   l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'Irap nella   misura  del 10 per cento e' costituito dal costo fiscalmente
riconosciuto del bene assegnato.                                              
     A tale   riguardo   si precisa che, relativamente ai beni plusvalenti, il
costo fiscalmente   riconosciuto   e'   determinato secondo i criteri previsti
dall'art. 76,   comma   1,   lettera b), del Tuir, al netto degli ammortamenti
fiscalmente dedotti.                                                          
     Con riferimento  ai beni che in caso di cessione, ai sensi dell'art.  53,
comma 1,   lett.    da   a) a  c), del Tuir, danno luogo a ricavi (cosi' detti
beni-merce), nell'ipotesi   in cui questi non siano valutati dalla societa' in
base al   metodo   del "costo specifico", il costo fiscalmente riconosciuto va
determinato con    criteri    corrispondenti    a    quelli   stabiliti per la
determinazione del   costo   del   venduto,  facendo quindi riferimento ad una
situazione di   magazzino,   relativa  ai beni assegnati, redatta alla data di
assegnazione con i criteri di cui agli articoli 59 e 61 del Tuir.             
2. Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap                  
     L'aliquota dell'imposta    sostitutiva    delle    imposte  sui redditi e
dell'Irap, da   applicare alla base imponibile come sopra determinata e', come
gia' detto,  pari al 10 per cento. Si precisa che detta imposta non concorre a
formare l'ammontare di cui all'art.  105, comma 2,  lett.  a), del Tuir.      
3. Imposta sostitutiva sulle riserve annullate per effetto dell'assegnazione  
     L'ultimo periodo   del   comma  2 dell'art.  29 dispone che le riserve in
sospensione d'imposta,   annullate   per effetto dell'assegnazione dei beni ai
soci, sono   soggette   ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del  20 per cento. Si precisa che detta imposta, diversamente da quella
precedentemente esaminata,   concorre   a  formare l'ammontare di cui all'art.
105, comma 2, lett.  a), del Tuir.                                            
     Nell'ipotesi in cui, per effettuare l'assegnazione, vengano annullate, ad
esempio, riserve   in   sospensione   d'imposta derivanti da una rivalutazione
monetaria effettuata  in base agli artt.  1 e seguenti della legge 29 dicembre
1990, n.    408,  ovvero in base all'art.  25 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, sull'importo   delle   riserve annullate si applica l'imposta sostitutiva
delle imposte   sui   redditi   del   20 per cento. In tal caso, non spetta la
restituzione, sotto forma di credito d'imposta, dell'imposta sostitutiva a suo
tempo versata per effettuare la rivalutazione medesima.                       
4.  Effetti delle assegnazioni dei beni                                       
4.1.  Effetti    dell'operazione    di    assegnazione  nei confronti dei soci
assegnatari, della societa' assegnante e dei beni oggetto d'assegnazione.     
     Vengono di    seguito    analizzati    gli    effetti che l'operazione di
assegnazione produce nei confronti della partecipazione dei soci assegnatari. 
4.1.1 Effetti nei confronti dei soci assegnatari                              
     Va preliminarmente   precisato  che la disposizione del comma 4 dell'art.
29, interessa   le   operazioni  di assegnazione limitatamente alle previsioni
contenute nel   secondo e terzo periodo, in quanto il primo periodo secondo il
quale "Il   costo  fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai
soci delle  societa' trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad
imposta sostitutiva",   si   applica   alle  sole operazioni di trasformazione
effettuate ai sensi del precedente comma 1 dello stesso articolo 29.          
     Cio' posto,   si rileva che il secondo periodo del comma 4 dell'art.  29,
dispone che    "Nei    confronti    dei   soci assegnatari non si applicano le
disposizioni di   cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui
redditi"; inoltre,   il   successivo terzo periodo stabilisce che "Tuttavia il
valore normale   dei  beni assegnati, al netto dei debiti accollati, riduce il
costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.".              
     A tale   riguardo,  tenuto conto che l'assegnazione agevolata dei beni ai
soci, come   gia'   detto,   viene  a configurarsi ogni qual volta la societa'
procede, nei   confronti   dei  soci medesimi, alla restituzione di riserve di
capitale ovvero   alla   distribuzione di utili o di riserve di utili e che la
disciplina di   cui trattasi e' applicabile anche ai casi previsti dal comma 3
dell'art.  44   del   Tuir   (recesso, riduzione del capitale per esuberanza e
liquidazione), e' necessario analizzare separatamente le seguenti ipotesi:    
 - assegnazione mediante distribuzione di utili o riserve di utili;           
 - assegnazione mediante restituzione di riserve di capitale;                 
 - assegnazione   nelle particolari ipotesi previste dal comma 3 dell'art.  44
del Tuir   (recesso,   riduzione  del capitale esuberante e liquidazione della
societa').                                                                    
     E' appena   il   caso di precisare che le ipotesi di cui ai punti 1) e 2)
possono essere   effettuate    autonomamente ovvero congiuntamente anche sugli
stessi beni.                                                                  
4.1.1.1 Assegnazione mediante distribuzione di utili o riserve di utili       
     Ove l'assegnazione sia attuata da una societa' di capitale nell'ambito di
una attribuzione   di   utili   o   di  riserve di utili, si precisa che detta
attribuzione rileva fiscalmente per il socio percettore per un importo pari al
valore normale del bene assegnato, determinato secondo i criteri dell'art.  29
di cui   si   e'   detto   in   precedenza. Inoltre, in assenza di una diversa
previsione normativa,    si    applica,  nella fattispecie, l'ordinario regime
fiscale relativo   alla   distribuzione di utili di cui all'art.  41, comma 1,
lett.  e), del Tuir e dell'art.  27, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600. In tal caso, il socio assegnatario dovra' versare alla societa' l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta che deve essere effettuata.       
     Qualora, invece,   il   soggetto  assegnante sia una societa' di persone,
l'assegnazione medesima   non  rileva sulla posizione reddituale del socio, in
quanto per   tali societa' opera il regime di trasparenza dettato dall'art.  5
del Tuir,    in    base    al    quale   sono ininfluenti le vicende correlate
all'attribuzione degli   utili  ai soci. Assumono invece rilievo nei confronti
dei soci   assegnatari   le disposizioni contenute nell'art.  82, comma 5, del
Tuir, secondo    le    quali    "Per le partecipazioni nelle societa' indicate
nell'art.  5,   diverse   da   quelle   immobiliari e finanziarie, il costo e'
aumentato o   diminuito   dei  redditi e delle perdite imputate al socio e dal
costo si   scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili
distribuiti al socio.".                                                       
4.1.1.2  Assegnazione mediante restituzione di riserve di capitale            
      La restituzione di riserve di capitale ai soci e' disciplinata dal comma
1 dell'art.    44   del  Tuir il quale dispone che "Non costituiscono utili le
somme o   i   beni   ricevuti dai soci delle societa' soggette all'imposta sul
reddito delle   persone   giuridiche  a titolo di ripartizione di riserve o di
altri fondi costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote, con
interessi di   conguaglio  versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote,
con versamenti  fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi
di rivalutazione   monetaria  esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore
normale dei   beni   ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle
azioni o quote possedute.".                                                   
     Cio' posto,    si    precisa    che   la previsione contenuta nel comma 4
dell'art. 29,  secondo cui nei confronti dei soci assegnatari non si applicano
le disposizioni   dell'art.    44  del Tuir, non interferisce nella richiamata
disposizione del   comma 1 dell'art.  44, atteso che, per quanto espressamente
previsto nel   predetto   comma   4  dell'art.  29, il valore normale dei beni
assegnati riduce   il   costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in
capo al   socio.   Nell'ipotesi   in  cui il valore normale del bene assegnato
dovesse essere   d'importo   superiore al costo fiscalmente riconosciuto della
predetta partecipazione,   la differenza deve essere assoggettata a tassazione
all'atto dell'assegnazione del bene.                                          
     A tale  riguardo deve essere precisato che, laddove il socio assegnatario
sia una   persona fisica e la partecipazione nella societa' assegnante non sia
detenuta nell'ambito   di una attivita' d'impresa, si applica la disciplina di
cui ai   commi  3 e seguenti dell'art.  82 del Tuir, con la conseguenza che il
predetto maggior  importo e' acquisito a tassazione all'atto dell'assegnazione
del bene.                                                                     
4.1.1.3 Assegnazione nelle particolari ipotesi, previste dal comma 3 dell'art.
44 del   Tuir (recesso, riduzione del capitale esuberante e liquidazione della
societa').                                                                    
     Il comma   3   dell'art  44 del Tuir disciplina le particolari ipotesi di
attribuzione di   somme   o di beni ai soci, in caso di recesso, riduzione del
capitale esuberante   e liquidazione della societa', disponendo che le somme e
il valore   normale   dei  beni costituiscono utile per la parte che eccede il
prezzo pagato   per   l'acquisto   o   la  sottoscrizione delle azioni o quote
annullate e   che,  in tali casi, il credito d'imposta di cui all'art.  14 del
Tuir spetta limitatamente alla parte di utile proporzionalmente corrispondente
alle riserve,   diverse   da   quelle indicate nel comma 1 dell'art.  44 dello
stesso Tuir, anche se imputate a capitale.                                    
     Al riguardo,  va preliminarmente precisato che mentre nel recesso e nella
liquidazione viene    integralmente    annullata    la partecipazione, venendo
conseguentemente meno   il  rapporto societario, nell'ipotesi di riduzione del
capitale sociale, per esuberanza, invece, tale rapporto continua a permanere. 
     Cio' posto, si precisa che il piu' volte citato secondo periodo del comma
4 dell'art.    29, il quale prevede che nei confronti dei soci assegnatari non
si applicano    le    disposizioni    dell'art.   44 del Tuir, rileva solo con
riferimento alla   sopra riportata disposizione di cui al comma 3 del predetto
art.  44,   nel   senso   che   la  disapplicazione delle disposizioni in esso
contenute comportano    il    disconoscimento    della    natura   di utile da
partecipazione relativamente   alla   parte  del valore dei beni assegnati che
eccede il   prezzo   pagato  per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o
quote annullate.                                                              
      Tuttavia, considerato   che  lo stesso comma 4 dell'art.  29 prevede che
"il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il
conto fiscalmente   riconosciuto delle azioni o quote possedute", la eventuale
eccedenza determinata secondo le richiamate regole dell'art.  44, comma 3, del
Tuir, assume   per  il socio assegnatario natura di plusvalenza da realizzo di
partecipazione soggetta   al regime impositivo specifico del soggetto medesimo
(reddito d'impresa o reddito diverso).                                        
      Inoltre, considerato   che   la   disapplicazione dell'art.  44 del Tuir
comporta, come   gia'   detto,   il   disconoscimento della natura di utile da
partecipazione alle   somme   o  al valore del bene conseguiti in eccedenza al
costo della   partecipazione,   e' anche disapplicata la previsione di cui  al
secondo periodo   del comma 3 dell'art. 44 del Tuir riguardante l'attribuzione
del credito d'imposta.                                                        
      Con riferimento   all'ipotesi   di   riduzione  del capitale sociale per
esuberanza, il  valore normale del bene assegnato va raffrontato con il  costo
della partecipazione annullata per effetto dell'assegnazione medesima, per cui
l'eventuale eccedenza   determinera'  le medesime conseguenze impositive sopra
indicate.                                                                     
4.2 Effetti dell'assegnazione nei confronti della societa'.                   
      L'assegnazione dei beni che genera nei confronti dei soci l'applicazione
dei regimi sopra descritti, si riflette anche sugli adempimenti riguardanti le
societa' di capitali assegnanti.                                              
      Queste ultime,   infatti,   nell'ipotesi  di distribuzione di utili o di
riserve di utili, debbono osservare le regole di cui al comma 5 dell'art.  105
del Tuir,   procedendo   alla  rilevazione dell'ammontare delle imposte di cui
all'art. 105,  comma 1, lett.  a) e b), del medesimo Tuir nonche' osservare le
disposizioni relative alle ritenute alla fonte di cui al comma 2 dell'art.  27
del D.P.R.  n.  600 del 1973. Qualora, invece, l'attribuzione delle riserve di
utili, venga operata nell'ambito delle particolari ipotesi di cui all'art. 44,
comma 3   del Tuir (recesso del socio, liquidazione della societa' e riduzione
del capitale    per    esuberanza),  la non configurabilita' dell'attribuzione
medesima quale    distribuzione    di    utili   per il socio, comporta la non
applicazione per   la   societa' di capitale assegnante della sopra richiamata
disposizione di   cui   al comma 5 dell'art.  105 del Tuir e di cui al comma 2
dell'art.  27 del D.P.R. n.  600 del 1973.                                    
4.3 Gli effetti dell'assegnazione sul bene assegnato                          
     L'operazione di   assegnazione  del bene comporta per il bene medesimo il
riconoscimento fiscale,   in   capo al socio assegnatario, di un costo pari al
valore normale   assunto dalla societa' assegnante per la determinazione della
base imponibile   ai   fini  dell'applicazione  dell'imposta sostitutiva delle
imposte sui   redditi   e   dell'Irap   del 10 per cento, e cio' a prescindere
dall'importo eventualmente contabilizzato dal socio assegnatario.             
     Si precisa   che   ai   fini  dell'applicazione della disposizione di cui
all'art. 81,   comma  1, lett.  b) del Tuir, che prevede l'imponibilita' delle
plusvalenze realizzate   mediante   cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquisiti da   non   piu'   di  cinque anni, essendo l'assegnazione un negozio
giuridico di   trasferimento della proprieta', la stessa interrompe il termine
di decorrenza del quinquennio.                                                
PARTE III - DISCIPLINA AI FINI DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI       
1. Maggiorazione dell'imposta sostitutiva                                     
     L'art.  29,  comma 2, concede agevolazioni anche ai fini dell'Iva, atte a
favorire la   dismissione dei beni da parte delle societa',  nelle fattispecie
caratterizzate dai presupposti oggettivi e  soggettivi avanti descritti.      
     La  norma  nella sua originaria formulazione stabiliva, per i beni la cui
assegnazione e'   soggetta   ad   Iva, che l'imposta sostitutiva doveva essere
aumentata di   un importo pari al 30 per cento  dell'Iva applicabile al valore
normale dei beni   in base all'aliquota propria dei medesimi.                 
     A seguito  delle modifiche apportate alla disposizione in esame dall'art.
13, comma   2,   lett.    b),  aventi effetto, come gia' detto,  dalla data di
entrata in   vigore   della   legge  n.  449 del 1997,  l'applicazione di tale
maggiorazione e'   diventata   facoltativa,  essendo concessa alla societa' la
scelta tra   tale   particolare   sistema di tassazione e l'applicazione della
imposta sul   valore  aggiunto secondo i principi generali che disciplinano il
tributo. Va   precisato   che   la   scelta   tra il regime ordinario e quello
sostitutivo puo' essere operata anche per le singole operazioni.              
      La maggiorazione   dell'imposta   sostitutiva  non si configura come una
forfetizzazione dell'Iva   poiche'   le   assegnazioni  di beni ai soci, nello
specifico ambito  delineato dalla normativa in esame,  per espressa previsione
del comma 5 del citato articolo 29, non sono considerate cessioni agli effetti
di tale   tributo.   Ne consegue che la percentuale del  30% dell'Iva relativa
all'operazione costituisce    una    integrazione   dell'imposta sostitutiva e
l'operazione non e' soggetta agli  obblighi previsti ai fini di detto tributo,
ivi compresi la fatturazione e la registrazione.                              
      La prevista     esclusione     dall'ambito    applicativo dell'Iva delle
assegnazioni soggette    all'applicazione    della  maggiorazione dell'imposta
sostitutiva comporta,   inoltre,    la  necessaria rettifica  della detrazione
dell'imposta assolta    in    via    di   rivalsa  in relazione all'acquisto o
all'importazione del bene oggetto di assegnazione,  ai sensi dell'art.  19-bis
2 del D.P.R. n.  633 del 1972.                                                
     In base   alle disposizioni recate dal predetto decreto presidenziale, le
assegnazioni di   beni ai soci, per espressa previsione ivi contenuta all'art.
2, comma  2, n. 6), costituiscono cessioni di beni, ed integrano, pertanto, il
presupposto oggettivo   di  imponibilita' ai fini dell'Iva, con la conseguente
applicabilita', ai fini della determinazione dell'imposta, delle  disposizioni
previste per  tali operazioni. Possono quindi  aversi assegnazioni soggette al
tributo,  assegnazioni esenti ed assegnazioni fuori campo di applicazione Iva.
     Ai sensi   dell'articolo 29, comma 1,  l'ambito oggettivo di applicazione
dell'imposta sostitutiva,   come   precisato   al  Capitolo I, Paragrafo 3, e'
costituito da beni immobili e beni mobili registrati  che non siano utilizzati
come strumentali dalla societa'  e da quote di partecipazione  in societa'.   
     In relazione a tali fattispecie di assegnazione si hanno:                
  a) Operazioni soggette ad Iva:                                              
1- assegnazioni  di beni  per i quali la societa' abbia detratto integralmente
o parzialmente  l'Iva addebitatale in via di rivalsa  al momento dell'acquisto
o dell'importazione.    Queste ultime operazioni non rientrano, infatti, nella
previsione esentativa  dell'art.  10, n.  27-quinquies) del D.P.R. n.  633 del
1972, il quale qualifica come operazioni esenti dall'Iva le cessioni, e quindi
le assegnazioni, che hanno per oggetto  beni acquistati  o importati  senza il
diritto alla  detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli
19, 19-bis1 e 19-bis2;                                                        
2- assegnazioni   aventi  ad oggetto  beni acquistati dalla societa' presso un
soggetto privato.  Non verificandosi in tal caso le ipotesi di indetraibilita'
di cui   agli   articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n.  633 del 1972, il
successivo trasferimento   al   socio  resta assoggettato ad Iva. In proposito
occorre evidenziare   che   ai   fini della determinazione della maggiorazione
dell'imposta sostitutiva,    non   assume   rilievo  il cosiddetto "regime del
margine "   previsto   dall'articolo   36   del   DL  23 febbraio 1995, n. 41,
convertito della   legge   22   marzo 1995, n. 85,  il quale detta particolari
modalita' di   applicazione dell'Iva per le cessioni di beni mobili acquistati
in regime   di   esenzione   o   presso  privati. Tale disciplina, infatti, fa
riferimento ad una base imponibile all'Iva, costituita dalla differenza tra il
corrispettivo della   cessione  ed il costo sostenuto per l'acquisto del bene,
che risulta   incompatibile   con   quella  indicata dall'art.  29 ai fini del
calcolo della   maggiorazione dell'imposta sostitutiva,  costituita dal valore
normale del bene;                                                             
3- assegnazioni aventi ad oggetto beni acquistati dalla societa' anteriormente
al 1.1.1973, in quanto anche in questo caso non si verifica un'indetraibilita'
dell'imposta assolta  sugli acquisti, ai sensi degli articoli 19 e 19-bis1 del
D.P.R. n.  633 del 1972;                                                      
4- assegnazioni aventi ad oggetto beni  che sono stati ceduti alla societa' in
regime di   esenzione   da   imposta. Si pensi alle assegnazioni di immobili a
destinazione abitativa   poste   in essere da una societa' che ha come oggetto
esclusivo o principale dell'attivita' la rivendita dei predetti fabbricati, la
quale non   e'  compresa tra i soggetti che effettuano le suddette cessioni in
esenzione da   imposta  ai sensi dell'art. 10, n. 8-bis del D.P.R. n.  633 del
1972, qualora   abbia acquistato tali fabbricati da una societa'  che, invece,
effettua le   suddette   cessioni  in regime di esenzione da  Iva ai sensi del
citato art.  10, n. 8-bis,  dello stesso decreto presidenziale.               
     L'assoggettamento al    tributo    nelle  ultime  ipotesi esaminate (beni
acquistati presso   privati,  beni acquistati anteriormente al 1 gennaio 1973,
beni acquistati   in   esenzione da imposta),  trova conferma, oltre che nella
previsione dell'art.  10, n.  27-quinquies) del D.P.R. n.  633 del 1972 che fa
espresso riferimento  alle ipotesi di indetraibilita' di cui agli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2 dello stesso decreto,   anche nel tenore letterale dell'art.
13 B,   c)   della   VI direttiva CEE n.  77/388, il quale, dichiarando esenti
dall'Iva  le   cessioni   dei  beni che sono stati destinati esclusivamente ad
operazioni esenti    e   dei   beni   per i quali la detrazione e' preclusa in
ragione delle    loro  caratteristiche oggettive, non consente di estendere la
previsione  esentativa   anche   alle   cessioni   di quei beni per i quali la
detrazione non   e'   stata   esercitata   perche' non si e' subita la rivalsa
dell'imposta. Condizione questa che puo' verificarsi  o perche' l'acquisto  e'
stato fatto   presso   un   privato   (che  in quanto tale non ha il potere di
esercitare la  rivalsa) o perche' l'acquisto e' stato fatto anteriormente alla
introduzione dell'Iva  o perche', trattandosi di una operazione esente, non vi
e' stata Iva da addebitare in via di rivalsa.                                 
  b) Operazioni esenti da Iva:                                                
1- assegnazioni   aventi   ad   oggetto  beni acquistati o importati  senza il
diritto alla  detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli
19, 19-bis1 e 19-bis2, le quali sono esenti per espressa previsione del citato
art.  10, n.  27 quinquies) del D.P.R. n.  633 del 1972;                      
     Dette assegnazioni esenti si verificano:                                 
 - per   ragioni   di   natura   soggettiva,  in quanto la societa', svolgendo
esclusivamente attivita' esenti,  ha un pro-rata di indetraibilita' del  cento
per cento ai sensi dell'articolo 19-bis del D.P.R. n.  633 del 1972;          
 - per   ragioni di natura oggettiva, essendo previsto uno specifico regime di
indetraibilita' per   la   particolare  categoria di  beni, ai sensi dell'art.
19-bis1 (aeromobili, autoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto, etc);       
2- assegnazioni   aventi ad oggetto fabbricati a destinazione abitativa per le
quali torna   applicabile  la disposizione dettata dall'art. 10, n.  8-bis del
D.P.R. n.     633    del    1972,   in relazione alla quale sono stati forniti
chiarimenti con   la   circolare    n.  182/E dell'11 luglio 1996. Tale  norma
dispone l'esenzione   dall'Iva   per  le cessioni di  fabbricati o porzioni di
fabbricato a   destinazione   abitativa  effettuate da soggetti diversi  dalle
imprese costruttrici   degli  stessi,  o dalle imprese che vi  hanno eseguito,
anche tramite    imprese    appaltatrici,    interventi di recupero,restauro o
ristrutturazione ai   sensi dell'art.  31, lettere c), d) ed e) della legge n.
457 del   1978,    ovvero   dalle   imprese  che hanno per oggetto esclusivo o
principale  la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;   
3- assegnazioni aventi ad oggetto    quote di partecipazione in societa'.  Si 
precisa che   esse   si  configurano come operazioni esenti dall'Iva  ai sensi
dell'art. 10,   n.      4,   del   D.P.R.   n.   633 del 1972 che prevede tale
regime per   le  operazioni relative    ad     azioni,    obbligazioni,   o ad
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali.                  
  c) Operazioni escluse dall'Iva:                                             
1- Assegnazioni   aventi   ad  oggetto  beni immobili il cui trasferimento non
costituisce cessione   agli   effetti   di  tale imposta, quali le cessioni di
terreni non   edificabili   (art. 2, comma 3, lett. c), del D.P.R. n.  633 del
1972). Le   altre   operazioni   escluse   dal campo di applicazione dell'Iva,
elencate nell'art.    2,   comma 3, del  D.P.R. n.  633, quali, ad esempio, le
cessioni di  azienda, non rilevano ai fini delle assegnazioni in discorso, non
potendo costituire oggetto di assegnazioni agevolate ai sensi dell'art.  29.  
La  disamina   delle fattispecie soggette ad Iva, esenti ed escluse,  consente
di individuare     l'ambito    applicativo    della maggiorazione dell'imposta
sostitutiva, essendo   evidente   che,   se trattasi di operazioni esenti o di
operazioni escluse, questa non puo' applicarsi per carenza di base imponibile.
Si precisa   che resta salva la possibilita' per il contribuente che ha scelto
l'applicazione della   maggiorazione dell'imposta sostitutiva, di assoggettare
le operazioni   rientranti   nel   campo   di applicazione dell'Iva al tributo
medesimo nei modi ordinari, osservando tutti gli obblighi previsti nel D.P.R. 
n.  633   del 1972 entro il termine  di scadenza previsto dal testo modificato
dell'art.  29   per il primo versamento dell'imposta sostitutiva; resta inteso
che la   maggiorazione   dell'imposta sostitutiva e l'imposta di registro gia'
pagate potranno  formare oggetto di richiesta di rimborso nei termini previsti
dalle singole   leggi   di   imposta (facendo riferimento per la maggiorazione
dell'imposta sostitutiva   alla  disciplina dei rimborsi in materia di imposte
sui redditi) a decorrere dalla data del versamento dell'Iva nei modi ordinari.
     A tale    conclusione    si    perviene  in considerazione della facolta'
introdotta dall'art.  13 di scegliere tra il regime ordinario e l'applicazione
dell'imposta sostitutiva con decorrenza dal 1 gennaio 1998.                   
     Tutte le   suddette    ipotesi   rientrano, sotto il profilo  oggettivo e
soggettivo, nella   previsione normativa dell'art.  29 e restano soggette agli
altri tributi indiretti secondo i criteri illustrati al successivo paragrafo. 
2. Applicazione degli altri tributi indiretti                                 
     Con riferimento   all'imposta  di registro si ritiene opportuno precisare
che per determinare l'ammontare dell'imposta e' necessario che il contribuente
dichiari in   atto   di   volersi avvalere della norma in esame, specificando,
altresi', quali   assegnazioni  intende assoggettare all'Iva secondo i criteri
ordinari. Si precisa che qualora l'atto d'assegnazione sia stato gia' formato,
in mancanza    di    volonta'    espressa   in ordine alla scelta dell'imposta
sostitutiva o   del   regime   normale, sara' ritenuto valido il comportamento
concludente adottato dal contribuente.                                        
Il comma   5   dell'art. 29 disciplina il trattamento tributario ai fini delle
imposte indirette   e,   in particolare, dispone che: "Le assegnazioni ai soci
sono soggette   all'imposta   di registro nella misura fissa dell'1 per cento,
nonche' alle   imposte   ipotecaria   e   catastale in misura fissa e non sono
considerate cessioni agli effetti dell'Iva e dell'Invim".                     
     Va da   se'  che anche per l'imposta di registro vale quanto gia' esposto
con riferimento ai requisiti soggettivi e all'ambito oggettivo di applicazione
dell'agevolazione; pertanto,   rientrano   nella   norma di favore soltanto le
assegnazioni di   beni   espressamente  individuati precedentemente, mentre le
altre tipologie di beni sono assoggettate al regime fiscale ordinario.        
In via    preliminare    giova    richiamare   l'art. 40 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile
1986, n.   131,   il   quale   stabilisce il principio dell'alternativita' tra
l'imposta di   registro   e  l'imposta sul valore aggiunto, per cui, ogni qual
volta si   renda applicabile l'Iva nei modi ordinari, l'imposta di registro e'
dovuta in misura fissa.                                                       
     L'imposta di   registro   si applichera', pertanto, nella misura fissa di
lire 250.000   a   tutte   le   operazioni imponibili, indicate nel precedente
paragrafo, che vengono assoggettate all'Iva nei modi ordinari.                
     A tale   proposito si precisa che per le assegnazioni di veicoli a motore
poste in essere fino al 31 dicembre 1998, oltre all'Iva ordinaria e' dovuto un
tributo nella misura fissa di lire 150.000 - quale imposta di registro, ovvero
imposta erariale    di    trascrizione    -    nonche' la relativa addizionale
provinciale; e' appena il caso di rammentare che dal 1 gennaio 1998 per i soli
motocicli di  qualsiasi tipo non e' dovuta l'imposta erariale di trascrizione,
ai sensi della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, art.  17, comma 39.         
    Le stesse assegnazioni, poste in essere a decorrere dal 1 gennaio 1999 non
sono soggette   all'imposta  di registro ai sensi del combinato disposto degli
articoli 11-bis   della tabella e 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n.
131 del 1986.                                                                 
    Alle assegnazioni    di    veicoli    torna, invece, applicabile l'imposta
provinciale di   trascrizione    relativamente  alle formalita' di iscrizione,
trascrizione ed   annotazione richieste al pubblico registro automobilistico a
decorrere dal   1  gennaio 1999. Dall'applicazione di tale imposta provinciale
esulano le  cennate formalita' richieste a decorrere dalla medesima data del 1
gennaio 1999, aventi ad oggetto motocicli di qualsiasi tipo.                  
    Qualora l'operazione  soggetta ad Iva rientri nella precedente lettera a),
punti da   1 a 4, ed il contribuente intenda avvalersi del regime dell'imposta
sostitutiva, l'imposta di registro si applica nella misura dell'1 per cento.  
    Le operazioni   specificate   alla  precedente lettera b) danno luogo, con
riferimento all'applicazione     dell'imposta     sostitutiva,     al seguente
trattamento fiscale:                                                          
1) per   le   operazioni   esenti di cui all'art. 10, punto 27 quinquies), del
D.P.R. n.   633   del   1972 effettuate anteriormente al 9 marzo 1999 (data di
entrata in   vigore   dell'art.   8   della legge n. 28 del 18 febbraio 1999),
l'imposta di   registro si applichera' nella misura fissa;  con riferimento ai
beni mobili  iscritti in pubblici registri si deve tener conto di quanto sopra
evidenziato.                                                                  
Le stesse   operazioni   esenti, effettuate a decorrere dal 9 marzo 1999, sono
assoggettate all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento.           
In ordine   agli   atti   di  assegnazione di beni mobili iscritti in pubblici
registri, effettuati  a decorrere dal 9 marzo 1999, si ritiene invece di dover
precisare che  per le unita' da diporto  elencate nell'art. 7, lett. f), della
Tariffa, parte prima, del piu' volte citato D.P.R. n. 131 del 1986, si applica
il regime fiscale previsto dallo stesso articolo.                             
E' appena  il caso di rappresentare che detto articolo stabilisce l'imposta di
registro in   misura   fissa,  ma correlata alle caratteristiche del natante e
quindi non   sembra   possibile   applicare   l'aliquota stabilita dal comma 5
dell'art. 29   in  commento che, non dettando alcun criterio di determinazione
della base  imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, non
consente deroghe    ai    criteri    stabiliti    dal  D.P.R. n. 131 del 1986;
2) per le assegnazioni agevolate che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi
dell'art. 10,   punto 8 bis) del D.P.R. n.  633 del 1972, si applica l'imposta
di registro   nella   misura   dell'1 per cento nonche', se dovute, le imposte
ipotecarie e   catastali  nella misura fissa di lire   250.000; e' evidente in
questa ipotesi    la    portata    agevolativa del provvedimento in esame, che
stabilisce un'aliquota   ridotta   rispetto   a quelle previste in misura piu'
elevata dalla   Tariffa,   parte   prima,   del Testo Unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro;                                            
3)  per le assegnazioni di quote di partecipazione in societa' che danno luogo
ad  operazioni   esenti  ai sensi dell'art. 10, punto 4 del D.P.R. n.  633 del
1972, si   applica  l'imposta di registro nella misura fissa di L..250.000, in
quanto un   diverso  trattamento comporterebbe  oneri piu' gravosi rispetto al
regime tributario ordinario.                                                  
Per quanto    concerne    l'Invim,    si    precisa   che l'applicazione della
agevolazione recata  dal quinto comma dell'art.  29, come modificato dall'art.
13, qualora   ricorrano   le   condizioni  indicate  nelle leggi medesime, non
determina l'interruzione    dell'incremento   di  valore imponibile, stante la
formulazione della  norma, in forza della quale  " le assegnazioni........ non
sono considerate cessioni agli effetti dell'Invim".                           
Pertanto, in   occasione   del   verificarsi   di un presupposto di tassazione
successivo all'assegnazione    agevolata,   dovra'  essere assunto come valore
iniziale quello   alla   data   di   acquisto  da parte della societa'  che ha
effettuato l'assegnazione    ovvero   alla   data  di tassazione, in capo alla
predetta societa',    agli    effetti    dell'imposta   decennale  o di quelle
"straordinarie 1983 o 1991".                                                  
3. Base   imponibile   ai   fini della maggiorazione dell'imposta sostitutiva,
dell'imposta di registro  e delle altre imposte indirette.                    
      L'art.  29,   comma  2, nel dettare le modalita' di determinazione della
maggiorazione del  30% dell'imposta sostitutiva per i beni la cui cessione  e'
soggetta ad   Iva,  stabilisce che debba essere calcolata l'Iva applicabile al
valore normale del bene. In proposito si richiama l'art. 13, comma 2, lett.c),
del D.P.R.   n. 633 del 1972 il quale  indica tale valore come base imponibile
all'Iva per   le   assegnazioni  di beni ai soci.  La definizione  del "valore
normale" viene   poi fornita  dal successivo art.  14  dello stesso D.P.R. che
fa riferimento   al  prezzo o corrispettivo  mediamente praticato per i beni e
servizi della stessa specie  o similari in condizioni di libera concorrenza ed
al medesimo   stadio   di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui e'
stata effettuata  l'operazione  o nel tempo e nel luogo piu' prossimi, facendo
riferimento, in quanto possibile,  ai listini, alle tariffe dell'impresa, ecc.
      Nell'ambito della   specifica   disciplina delle assegnazioni agevolate,
tuttavia, il   legislatore, come gia' precisato, detta dei criteri particolari
per la   determinazione  del valore normale dei beni immobili e delle quote di
partecipazione in    societa'.    Ai    fini  della maggiorazione dell'imposta
sostitutiva  assume   rilievo,   ovviamente,   solo il criterio dettato per il
valore normale  degli immobili, in quanto le assegnazioni di partecipazioni in
societa' costituiscono operazioni esenti dall'Iva.                            
     Per quanto   concerne   le assegnazioni di beni immobili, a seguito delle
modifiche apportate   all'art.    29   dall'art.    13, comma 2, lett.  c), la
societa'  puo'  scegliere  di applicare l'imposta sostitutiva assumendo, con i
criteri evidenziati   in precedenza, come valore normale quello risultante dai
principi generali  o, in alternativa, quello risultante dalla applicazione dei
moltiplicatori alle   rendite   catastali ovvero,  per gli immobili censiti in
catasto ma   senza  attribuzione di rendita,  quello  stabilito ai sensi dello
art. 12   del  D.L. n.  70 del 1988, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n.
154.                                                                          
     Si ritiene    che   la   possibilita' di scelta tra  i diversi criteri di
determinazione del valore normale in deroga ai principi del D.P.R. n.  633 del
1972, trovi   applicazione   anche ai fini della determinazione dell'Iva sulla
quale calcolare   la  maggiorazione dell'imposta sostitutiva. Cio'  in quanto,
vertendosi  comunque   nell'ambito di determinazione dell'imposta sostitutiva,
non puo'    ipotizzarsi   il  riferimento   a valori normali individuati sulla
base di criteri differenti.                                                   
     Si rileva   altresi'   che, con riferimento all'imposta di registro, come
precedentemente accennato,   la   norma   in parola non contiene invece alcuna
previsione circa   i   criteri di determinazione della base imponibile; sembra
evidente, pertanto, che tornano applicabili i criteri stabiliti dagli articoli
50, 51 e 52 del citato D.P.R. n. 131 del 1986.                                
     Per completezza   di  argomento e' appena il caso di precisare che per la
determinazione del   valore  degli immobili si puo'  ricorrere alla cosiddetta
valutazione automatica  e, pertanto, si rende applicabile anche il citato art.
12 del   D.L.14   marzo 1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n.
154.                                                                          
CAPITOLO II -  LA CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI                         
PARTE I - DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP            
1. Generalita'                                                                
     L'art.  13,   comma 3,  dispone che  le norme dettate dall'articolo 29 si
applicano anche   alle  cessioni a titolo oneroso di beni ai soci. Per effetto
del rinvio  operato dal citato comma 3 al comma 1 dello stesso articolo 13, il
quale estende   l'arco temporale di applicazione dell'imposta sostitutiva alle
assegnazioni poste  in essere e alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre
1998 al  30 giugno 1999, la disposizione deve ritenersi riferita alle cessioni
onerose effettuate   in  tale lasso di tempo. Tale conclusione trova ulteriore
conferma  nel    comma    4    dell'art.  13  ove risultano menzionate  "...le
cessioni... effettuate a decorrere dal 2 settembre 1998".                     
    Circa la   nozione   di   cessione   si  precisa che la stessa, oltre alla
compravendita, comprende   altri negozi (esempio: permuta,  datio in solutum e
conferimento in societa').                                                    
    Si fa   presente che nell'ipotesi in cui il corrispettivo stabilito per la
cessione in    modo    agevolato    sia  d'importo inferiore al valore normale
determinato secondo   le   indicazioni  precedentemente fornite, ai fini della
cessione medesima   deve   essere considerato il valore normale determinato ai
sensi dell'art.    9   del   Tuir   ovvero ai sensi dell'art.  29, comma 3. Il
corrispettivo della   cessione   assume  rilievo, pertanto, soltanto quando lo
stesso e'   pari   o superiore al valore normale. Anche per le cessioni di cui
trattasi che   non hanno formato oggetto di specifici chiarimenti nel presente
paragrafo si   rinvia alle considerazioni svolte in precedenza con riferimento
alle assegnazioni agevolate.                                                  
2. Effetti della cessione sul bene ceduto                                     
     Con riferimento   agli   effetti   della cessione sul bene acquistato dal
cessionario, si   precisa   che   il   costo fiscalmente riconosciuto del bene
medesimo, da   assumere   da   parte del cessionario stesso, e' costituito dal
corrispettivo pattuito   per   la   cessione, a prescindere dal valore normale
eventualmente utilizzato   dalla societa' cedente ai fini della determinazione
dell'imposta sostitutiva.                                                     
PARTE II  - DISCIPLINA AI FINI DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI       
1. Maggiorazione ai fini dell'imposta sostitutiva                             
     Alle cessioni   di beni ai soci a titolo oneroso, per espressa previsione
della norma  modificativa,  si applicano tutte le disposizioni  dettate per le
assegnazioni agevolate,  ad eccezione di quelle concernenti la base imponibile
sulla quale   commisurare  la maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui si
dira' in   seguito.   Anche per le cessioni a titolo oneroso,  che la societa'
scelga di    assoggettare    alla    maggiorazione dell'imposta sostitutiva in
alternativa all'Iva,   opera, pertanto,  la disposizione recata dall'art.  29,
comma 5,   con l'effetto che  le stesse non costituiscono operazioni rilevanti
agli effetti   dell'Iva.  Per definire le fattispecie alle quali puo' rendersi
applicabile la    maggiorazione    dell'imposta    sostitutiva, si rinvia alle
indicazioni fornite    in    merito    alle assegnazioni,  atteso che, ai fini
dell'Iva, le   cessioni onerose e le assegnazioni ai soci  integrano lo stesso
presupposto oggettivo d'imposta e soggiacciono alla stessa disciplina.        
2. Trattamento ai fini degli altri tributi indiretti                          
     Per gli    altri    tributi    indiretti vale, in linea generale,  quanto
precisato con riferimento alle assegnazioni.                                  
     Tuttavia, le   cessioni   ai   soci    di partecipazioni in societa' sono
soggette, all'applicazione   della   tassa di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n.
3278 e   successive   modificazioni (Disciplina delle tasse per i contratti di
trasferimento di   titoli e valori), che e' commisurata al corrispettivo della
cessione.                                                                     
     A tale   proposito   si   osserva  che non torna applicabile l'imposta di
registro prevista   dal   suddetto  comma 5 dell'art. 29, in quanto l'art. 34,
comma 5,   del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, espressamente stabilisce che
"le imposte  di bollo e di registro sono comprese nelle tasse sui contratti di
borsa".                                                                       
     Considerato che    detta    previsione    normativa  e' stata qualificata
"esenzione" dal   legislatore nell'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 21
novembre 1997,   n. 435, che ha introdotto delle modifiche alla disciplina dei
contratti di borsa, non si puo' che ritenere  gli atti di cui trattasi  esenti
dall'imposta di registro.                                                     
3. Base   imponibile   ai  fini della maggiorazione dell'imposta sostitutiva e
degli altri tributi indiretti.                                                
     Per le   cessioni  onerose ai soci, l'articolo 13, comma 3, stabilisce un
criterio di   individuazione   della base imponibile dell'imposta sostitutiva,
riferito a tutti i beni che possono formare oggetto delle cessioni stesse.    
     Sulla base   di   tale criterio viene attribuito rilievo al corrispettivo
solo quando   questo   sia stabilito dalle parti in misura pari o superiore al
valore normale,  mentre, nel caso in cui sia inferiore, la  base imponibile e'
rappresentata dal   valore normale del bene,  che  puo' essere individuato  ai
sensi dell'art.    9   del  D.P.R. n.  917 del 1986 o  ai sensi dell'art.  29,
comma 3, per il quale si rinvia  a quanto detto in precedenza (4.1.1.).       
     Anche se    tale    criterio    e'    dettato espressamente ai fini della
determinazione della  base imponibile dell'imposta sostitutiva, deve ritenersi
che esso   si   rende   applicabile  anche  per  determinare l'Iva sulla quale
calcolare il    30    per    cento  da corrispondere a titolo di maggiorazione
dell'imposta sostitutiva.                                                     
     La base    imponibile    all'Iva,    a tale fine, sara', pertanto, quella
risultante dall'applicazione  dell'aliquota propria del bene al  corrispettivo
stabilito dalle   parti,  solo nell'ipotesi in cui questo non sia inferiore al
valore normale.  Tale criterio garantisce che, anche ai fini dell'applicazione
della maggiorazione   dell'imposta   sostitutiva, la tassazione della cessione
avvenga per   un   ammontare che il legislatore ha ritenuto congruo. La deroga
all'art. 13   del   D.P.R. n.  633 del 1972, che  indica quale base imponibile
all'Iva delle   cessioni  onerose il corrispettivo  stabilito dalle parti,  e'
consentita in   quanto  la determinazione di tale tributo, per le finalita' in
esame, costituisce    soltanto    un     riferimento per calcolare l'ammontare
dell'imposta sostitutiva    dovuta    e  non opera nell'ambito applicativo del
D.P.R. n.    633   del   1972.  Si  sottolinea, infine, che i criteri indicati
dall'art.  9   del D.P.R. n.  917 del 1986, richiamato dall'art.  13, comma 3,
per la determinazione del valore normale  dei beni oggetto di cessione onerosa
ai soci, sono coincidenti con quelli indicati, allo stesso fine, dall'articolo
14 del D.P.R. n.  633 del 1972.                                               
     Per gli   altri   tributi   indiretti   valgono le osservazioni fatte con
riferimento alle assegnazioni.                                                
CAPITOLO III - LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETA' SEMPLICE               
PARTE I - DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP            
1.Generalita'                                                                 
     L'ultimo periodo del comma 1 dell'art.  29 stabilisce che le disposizioni
contenute nello   stesso   articolo   si applicano alle societa' che hanno per
oggetto esclusivo  o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 1
settembre si trasformano in societa' semplici. Peraltro, come gia' evidenziato
in premessa,   il   comma  1 dell'art.  13 ha reso applicabili le disposizioni
previste dall'art.    29  anche alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre
1998 al   30   giugno 1999 effettuate in base ai nuovi criteri stabiliti dallo
stesso art.  13.                                                              
     Si precisa che, la trasformazione agevolata in societa' semplice, secondo
quanto disposto   dall'ultimo  periodo del comma 1 dell'art.  29, e' riservata
alle societa'   che   hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei
beni assegnabili dei quali si e' trattato in precedenza.                      
     A tale   riguardo,   si   fa  presente che il secondo periodo del comma 4
dell'art. 87   del   Tuir,   stabilisce  che per oggetto principale si intende
l'attivita' essenziale  per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.                           
     Si precisa    che,    diversamente    dall'ipotesi  dell'assegnazione, la
trasformazione in   societa'  semplice in via agevolata puo' essere effettuata
soltanto se   all'atto   della trasformazione la compagine sociale e' composta
dagli stessi   soci   che   erano   tali   alla data del 30 settembre 1997. La
necessita' che   la   compagine   sociale   alla data della trasformazione non
comprenda nuovi    soci,    deriva    dalla  circostanza che gli effetti della
trasformazione agevolata coinvolgono tutti i soci della societa' trasformata. 
     Si precisa   altresi'   che   e' ininfluente, ai fini di cui trattasi, la
circostanza che    alla    data    della    trasformazione   la percentuale di
partecipazione del   capitale da parte dei singoli soci sia variata rispetto a
quella da questi posseduta alla data del 30 settembre 1997.                   
     La trasformazione   in   regime   agevolato delle societa' che gestiscono
terreni agricoli    non   trova   preclusioni  sempreche' le predette societa'
abbiano ad   oggetto   la   gestione esclusiva o principale dei terreni ad uso
agricolo.                                                                     
     In presenza   di una operazione di trasformazione in societa' semplice, i
beni che non possono godere dell'agevolazione in argomento, in quanto all'atto
della trasformazione   non  possiedono le necessarie caratteristiche richieste
dalla norma,   devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari,
configurandosi in   tale ipotesi una fattispecie riconducibile alle previsioni
dell'art.  53, comma 2 e dell'art.  54, comma 1, lett.  d) del Tuir.          
     Anche nel   caso   di   trasformazione,  per la determinazione della base
imponibile cui    commisurare    l'imposta    sostitutiva del 10 per cento, si
applicano le  medesime disposizioni precedentemente illustrate con riferimento
alle assegnazioni.                                                            
     Sempre in   relazione all'ipotesi di trasformazione, il primo periodo del
comma 4   dell'art.    29  dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle
azioni o   quote   possedute  dai soci delle societa' trasformate va aumentato
della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva, vale a dire dell'importo
su cui e' stata applicata l'imposta sostitutiva del 10 per cento.             
     Si precisa,  inoltre, che ai fini dell'applicazione della disposizione di
cui all'art.    81,  comma 1, lett.  b), del Tuir, che prevede l'imponibilita'
delle plusvalenze   realizzate   mediante   cessione  a titolo oneroso di beni
immobili acquisiti  da non piu' di cinque anni, l'operazione di trasformazione
in societa' semplice non interrompe il termine di decorrenza del quinquennio. 
PARTE II - DISCIPLINA AI FINI DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI        
1. La maggiorazione dell'imposta sostitutiva                                  
     Per quanto concerne l'Iva, al fine di verificare  se alle  trasformazioni
previste dall'art.    29, comma 1, si renda applicabile la maggiorazione della
imposta sostitutiva,  occorre premettere che l'art.  2, comma 3, lett. f), del
D.P.R. n.    633   del  1972 esclude dall'ambito di applicazione del tributo i
passaggi di   beni   in  dipendenza di fusioni, scissioni  o trasformazioni di
societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti. La previsione
di esclusione comprende anche le trasformazioni in societa' semplici.         
     Tuttavia, la    societa'    semplice,     che ha come oggetto esclusivo o
principale la   gestione   dei   beni,  non svolge attivita' rilevante ai fini
dell'Iva, in  quanto ai sensi dell'art.  4, secondo comma, n. 2, del D.P.R. n.
633 del  1972, svolgono attivita' d'impresa solo  gli enti pubblici e privati,
le associazioni   o   altre  organizzazioni  senza personalita' giuridica e le
societa' semplici  che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali   o   agricole.  Poiche' ai fini civilistici le societa'
semplici non   possono   svolgere attivita' commerciali (art. 2249  c.c.),  la
disposizione recata   dall'art.   4,  secondo comma,n. 2,  citato, deve essere
limitata, per le societa' semplici, al solo svolgimento di attivita' agricole.
L'assenza della   qualifica   imprenditoriale  in capo alla societa' semplice,
avente come   oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, comporta che
le societa' commerciali che assumono tale configurazione civilistica anche  ai
fini fiscali    attuano  la cessazione dell'attivita' imprenditoriale e devono
assoggettare   i   relativi trasferimenti ad Iva,  a titolo di autoconsumo, ai
sensi dell'art.    2,   comma   2,   n.  5,  del D.P.R. n.  633 del 1972 o, in
alternativa, alla  maggiorazione dell'imposta sostitutiva ai sensi del secondo
comma dell'art.  29.                                                          
     Per quanto   concerne   la   base   imponibile sulla quale commisurare la
maggiorazione dell'imposta   sostitutiva,    si   rinvia  a quanto chiarito in
relazione  alle   assegnazioni   di beni ai soci, tenendo conto se per i detti
beni sia   stata   operata   la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti
secondo  quanto precisato con la risoluzione n.  28 del 17 aprile 1998.       
2. L'applicazione degli altri tributi indiretti .                             
    Con riferimento  all'imposta di registro, e' appena il caso di evidenziare
che le   trasformazioni  delle societa' di cui si tratta  in societa' semplici
sono disciplinate   dall'art.    4,  comma 1, lettera c), della Tariffa, parte
prima, del    piu'    volte    citato     D.P.R. n.  131 del 1986, che prevede
l'applicazione dell'imposta  nella misura fissa  di L.250.000 per le modifiche
statutarie, comprese   le   trasformazioni,  ovviamente qualora non comportino
variazione del capitale o del patrimonio sociale.                             
CAPITOLO IV - LA DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA DI CUI ALL'ART.  37-BIS DEL D.P.R.  
              N.  600 DEL 1973                                                
     Va premesso  che le disposizioni agevolative in esame, come si evince dai
lavori parlamentari,   sono   tese   "a proseguire l'opera di liberazione e di
pulizia rispetto   ad   alcune  societa'... che detengono beni non strumentali
all'attivita' d'impresa".                                                     
Pertanto, si   precisa,   con  specifico riferimento all'ipotesi di operazioni
rientranti nell'ambito   dell'art.  37-bis del D.P.R. n.  600 del 1973, che si
applicano, nelle operazioni agevolate in esame, ricorrendone i presupposti, le
norme ivi contenute.                                                          
CAPITOLO V   -   LE   PROBLEMATICHE  CONCERNENTI L'AC-CERTAMENTO DELLE DIVERSE
                 IMPOSTE SOSTITUTIVE                                          
     Per quanto   concerne   gli uffici competenti  in materia di accertamento
dell'imposta sostitutiva,     occorre    evidenziare    che,     in attesa del
completamento dell'avvio   degli   Uffici  delle Entrate,  tale potere rientra
nelle competenze degli uffici delle imposte dirette, anche per quanto concerne
la corretta    determinazione     della maggiorazione dell'imposta sostitutiva
corrisposta in luogo dell'Iva.                                                
     Gli uffici    Iva    mantengono    le    proprie competenze in materia di
accertamento in   relazione alle operazioni rientranti nell'ambito applicativo
dell'art.  29,  come modificato dall'art.  13,  per le quali la societa' abbia
applicato l'Iva    nei    modi   ordinari,  rinunciando all'applicazione della
maggiorazione dell'imposta sostitutiva.                                       
     Restano invariati   gli   ordinari   poteri di accertamento  degli uffici
titolari della   gestione   degli altri tributi indiretti  per quanto concerne
l'applicazione di    tali    tributi    alle   operazioni soggette all'imposta
sostitutiva.                                                                  
     Occorre precisare che, qualora oggetto dell'assegnazione o della cessione
agevolata sia un immobile, censito in catasto ma senza attribuzione di rendita
catastale, con   riferimento  al quale e' stato chiesta in atto l'applicazione
del citato art.  12 del D.L. n.  70 del 1998,  la rendita catastale attribuita
dovra' essere   comunicata dall'Ufficio del registro all'Ufficio delle imposte
dirette competente,  in quanto elemento utile per la determinazione della base
imponibile ai   fini  dell'applicazione delle imposte indirette e quale valore
normale del bene ai fini dell'imposta sostitutiva.                            
CAPITOLO VI - IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA                          
     Le societa'   che   si  avvalgono delle disposizioni della norma in esame
devono versare   il 40 per cento dell'imposta sostitutiva, intesa quest'ultima
come somma   delle   imposte  sostitutive nonche' della maggiorazione dovute a
diverso titolo secondo le disposizioni della normativa in argomento,  entro il
16 luglio   1999  e la restante parte in quote di pari importo rispettivamente
entro il 16 settembre ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al D.Lgs. 9
luglio 1997, n.  241.                                                         
     Si fa   presente che i nuovi termini di versamento sono applicabili anche
nei confronti delle societa' che si sono avvalse delle previgenti disposizioni
dell'art.  29    e    che    hanno, secondo quanto previsto dalla disposizione
medesima, gia' effettuato i versamenti.                                       
     In relazione ai versamenti dell'imposta sostitutiva si fa presente che e'
stato istituito   il   seguente   codice   tributo: 1677 - imposta sostitutiva
assegnazione agevolata dei beni ai soci ai sensi dell'art. 29 L. 449/97 -, con
riferimento al    quale    devono    essere  versate cumulativamente l'imposta
sostitutiva delle   imposte sui redditi e dell'Irap, la maggiorazione di detta
imposta sostitutiva in luogo dell'Iva e l'imposta sostitutiva del 20 per cento
per le riserve in sospensione d'imposta. Il periodo di riferimento da indicare
sul modello di versamento e' l'anno per il quale si effettuano i versamenti da
indicare nella   forma   AAAA.AAAA. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno
solare, si   ripete   lo stesso anno; se non coincide, si riportano i due anni
dell'esercizio. Il   versamento puo' essere effettuato presso gli sportelli di
qualsiasi concessionario,   presso le banche o le agenzie postali, utilizzando
il modello   F24.  Si precisa che le somme in parola possono essere oggetto di
compensazione.                                                                
     Si ritiene   utile   evidenziare   che   le somme riscosse sono riversate
esclusivamente all'Erario/Stato   (art.    64,   legge 449 del 1997) e sono di
competenza del   Capo   VI,   capitolo 1188, non articolato del bilancio dello
Stato.                                                                        
     Per cio' che concerne la tempestivita' dei versamenti, poiche' il comma 1
dell'art.  13   della legge n.  28 del 1999 amplia i termini dell'assegnazione
agevolata dei  beni ai soci e la lett.  d) del comma 2 della medesima legge n.
28 del  1999 stabilisce nuovi termini di pagamento, il contribuente, una volta
ricalcolato l'importo   totale  dell'imposta sostitutiva dovuta, effettuera' i
versamenti rateali nei nuovi termini previsti dalle norme, defalcando l'intero
ammontare dei   versamenti   gia'   effettuati   a partire dalla prima rata di
versamento stabilita dalla legge n.  28 del 1999.                             
                                  *******                                     
Gli Uffici   in   indirizzo   sono   pregati  di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.                                           

 
 
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Aggiornato il: 27 novembre 1999