
Roma, in data 02.06.99
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.123
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
All'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
All'Associazione Nazionale tra i Concessionari della Riscossione (Ascotributi)
Alle Poste Italiane S.p.a. - Servizi Finanziari
Alla Societa' Generale d'Informatica (Sogei)
All'Ufficio per l'Informazione del Contribuente
e, per conoscenza,
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate
Al Dipartimento delle Dogane
Al Dipartimento del Territorio
Al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- Ispettorato Generale di Finanza
- Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Alla Banca d'Italia - Servizio Rapporti con il Tesoro
All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL)
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Con decreto dirigenziale del 17 dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.301 del 28 dicembre 1998, e' stato approvato un nuovo
modello di versamento F23, da utilizzare a decorrere dal 1 gennaio 1999 per i
pagamenti in precedenza effettuati presso i soppressi servizi di cassa degli
uffici finanziari.
Cio' premesso, si evidenziano le seguenti modifiche da apportare al
testo delle avvertenze relative al suddetto modello.
Avvertenze per la compilazione del Mod. F23 sia in LIRE che in EURO (edizione
1999).
Nella "Tabella C - Codici tributo" dopo la descrizione "Sanzione
pecuniaria IVA" con codice "670T" inserire la descrizione "Sanzione pecuniaria
per violazioni tributarie" ed il relativo codice "695T".
Nelle istruzioni relative alla compilazione del campo 14 al quarto
rigo dopo la parola "circolazione" inserire "(RM per ROMA)".
Avvertenze per la compilazione del Mod. F23 in EURO (edizione 1999).
Nelle istruzioni relative alla compilazione del campo 13, al primo
rigo, nel primo periodo le parole "per difetto, se la frazione non e'
superiore a 50 centesimi di EURO o per eccesso se superiore", vanno sostituite
con le seguenti "per difetto, se la frazione e' inferiore a 50 centesimi di
EURO, e per eccesso se non inferiore." In questo senso deve intendersi
rettificata una analoga frase contenuta nella premessa (punto 1, 2 capoverso)
della circolare n. 27/E del 2 febbraio 1999, anche se nella stessa circolare
al punto 3, "Criteri di arrotondamento", e' esattamente esplicitato il
criterio cui i contribuenti devono attenersi nell'eseguire l'arrotondamento.
E' necessario, pertanto, che gli agenti riscuotitori (concessionari,
banche e agenzie postali) tengano conto delle suddette variazioni in occasione
della riproduzione dei modelli in parola, ferma restando la possibilita' di
utilizzare quelli gia' stampati fino ad esaurimento delle scorte.
In merito, poi, alle riscossioni eseguite dalle banche e dalle agenzie
postali con il modello F23, diversi concessionari hanno lamentato il mancato
rispetto del termine di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto
dirigenziale 17 dicembre 1998, concernente la trasmissione dei dati relativi a
tali pagamenti.
Al riguardo si ritiene utile rammentare che la mancata disponibilita'
da parte del concessionario dei suddetti dati non consente allo stesso di
effettuare le corrette attribuzioni in sede di riversamento. Conseguentemente,
tale irregolarita' crea particolari risvolti negativi, allorche' trattasi di
versamenti che per questo motivo non affluiscono agli enti, diversi dallo
Stato, aventi diritto a tali somme.
Pertanto si invitano le banche, per il tramite dell'Associazione
Bancaria Italiana, e le Poste Italiane Spa ad un puntuale rispetto delle
disposizioni in argomento, onde evitare che il ripetersi di tali situazioni
possa dare luogo a formali contestazioni a carico delle stesse.
Con riferimento, poi, alle segnalazioni pervenute dai contribuenti in
merito alle difficolta' riscontrate nell'utilizzazione, in particolare presso
le banche, del suddetto modello di pagamento F23, si ritiene utile far
presente che l'utilizzazione dei codici-tributo di cui alle tabelle "A" e "B"
dell'allegato n. 5 al suddetto decreto dirigenziale non e' strettamente
collegata ai codici, rispettivamente, degli uffici del Dipartimento delle
Entrate o del Dipartimento del Territorio (allegato 6 del citato decreto).
Pertanto, nella compilazione del modello F23 l'indicazione, nel campo
6, denominato "Ufficio o Ente", di un codice relativo agli uffici del
Dipartimento delle Entrate non deve precludere l'accettazione del pagamento
allorche' nel successivo campo 11, denominato "codice tributo", sia indicato
un codice tributo presente solo nella menzionata tabella "B", e viceversa.
Viene, inoltre, segnalata la mancata accettazione del modello in
parola allorche' nel suddetto campo 11 e' indicato, come codice tributo, il
codice territoriale di un comune italiano.
Al riguardo, si rammenta che nelle istruzioni relative all'elenco dei
codici-tributo, di cui all'allegato n. 5 del citato decreto dirigenziale, e'
prevista l'ipotesi in cui i codici territoriali dei comuni devono essere
utilizzati come codici-tributo.
Si invitano, pertanto, gli agenti riscuotitori all'osservanza di tale
disposizione onde consentire ai contribuenti di effettuare correttamente i
pagamenti in questione.
Alle Poste Italiane Spa si rappresenta, altresi', che essendo venuta
meno, a decorrere dal 1 febbraio scorso, la possibilita' di utilizzare il
bollettino di c/c postale F32, si rende necessario che i conti correnti
postali riportati nell'allegato 1, intestati ai concessionari e vincolati a
favore dell'Erario, sui quali affluivano i versamenti diretti, vengano chiusi
d'ufficio. Prima di procedere alla estinzione dei singoli conti le Poste
Italiane Spa sono invitate ad accertare che tutti i versamenti, a suo tempo
eseguiti, siano stati debitamente contabilizzati e che gli interessi siano
stati liquidati; all'estinzione dei conti dovra' procedersi, naturalmente,
quando sul conto stesso non risulta piu' depositata alcuna somma.
Con l'occasione, nell'allegato 2 si riporta la tabella dei codici e
sub-codici che l'INAIL ha attribuito ai propri uffici periferici; l'utilizzo
di tali sub-codici, in sede di precompilazione del campo 6 del Mod. F23,
consentira' al concessionario di individuare con precisione l'ufficio
destinatario delle informazioni relative agli eseguiti pagamenti.
E' il caso di notare che in tale tabella, nella colonna denominata
"Codice ente", gli ultimi due caratteri del codice fanno riferimento alla
sigla di individuazione delle provincie di cui al DPR 4 settembre 1998, n.
355. Tuttavia, tenuto conto che gli uffici, fino all'adeguamento delle proprie
procedure informatiche, continueranno ad allegare alle richieste di pagamento
il modello di pagamento (F23) precompilato con l'indicazione anche di sigle
soppresse (FO - PS), si rappresenta la necessita' che tali modelli vengano
accettati anche se recanti nel campo 6 e 14 sigle di provincie non piu'
attuali in base al citato decreto.
Le Direzioni regionali delle entrate e le Poste Italiane Spa sono
pregate di portare quanto sopra a conoscenza degli uffici interessati,
l'Ascotributi e l'ABI ai propri associati.

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