Roma, in data 02.06.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.123


 

Alle Direzioni Regionali delle Entrate                                        
All'Associazione Bancaria Italiana (ABI)                                      
All'Associazione Nazionale tra i Concessionari della Riscossione (Ascotributi)
Alle Poste Italiane S.p.a. - Servizi Finanziari                               
Alla Societa' Generale d'Informatica (Sogei)                                  
All'Ufficio per l'Informazione del Contribuente                               
e, per conoscenza,                                                            
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate                        
Al Dipartimento delle Dogane                                                  
Al Dipartimento del Territorio                                                
Al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica -      
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato                            
- Ispettorato Generale di Finanza                                             
- Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio                           
Alla Banca d'Italia - Servizio Rapporti con il Tesoro                         
All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro    
(INAIL)                                                                       
              ----------------------------------------                        
        Con decreto   dirigenziale   del   17  dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale   n.301   del 28 dicembre 1998, e' stato approvato un nuovo
modello di  versamento F23, da utilizzare a decorrere dal 1 gennaio 1999 per i
pagamenti in   precedenza effettuati presso i soppressi servizi di cassa degli
uffici finanziari.                                                            
        Cio' premesso,   si  evidenziano le seguenti modifiche da apportare al
testo delle avvertenze relative al suddetto modello.                          
Avvertenze per  la compilazione del Mod. F23 sia in LIRE che in EURO (edizione
1999).                                                                        
        Nella "Tabella   C   -   Codici tributo" dopo la descrizione "Sanzione
pecuniaria IVA" con codice "670T" inserire la descrizione "Sanzione pecuniaria
per violazioni tributarie" ed il relativo codice "695T".                      
        Nelle istruzioni   relative   alla compilazione del campo 14 al quarto
rigo dopo la parola "circolazione" inserire "(RM per ROMA)".                  
Avvertenze per la compilazione del Mod. F23 in EURO (edizione 1999).          
        Nelle istruzioni   relative   alla compilazione del campo 13, al primo
rigo, nel   primo   periodo   le   parole  "per difetto, se la frazione non e'
superiore a 50 centesimi di EURO o per eccesso se superiore", vanno sostituite
con le  seguenti  "per difetto, se la frazione  e' inferiore a 50 centesimi di
EURO, e   per   eccesso   se   non inferiore." In questo senso deve intendersi
rettificata una analoga frase  contenuta nella premessa (punto 1, 2 capoverso)
della circolare   n. 27/E del 2 febbraio 1999, anche se nella stessa circolare
al punto   3,   "Criteri   di   arrotondamento", e' esattamente esplicitato il
criterio cui i contribuenti devono attenersi nell'eseguire l'arrotondamento.  
        E' necessario,   pertanto, che gli agenti riscuotitori (concessionari,
banche e agenzie postali) tengano conto delle suddette variazioni in occasione
della riproduzione   dei  modelli in parola, ferma restando la possibilita' di
utilizzare quelli gia' stampati fino ad esaurimento delle scorte.             
        In merito, poi, alle riscossioni eseguite dalle banche e dalle agenzie
postali con   il modello F23, diversi concessionari hanno lamentato il mancato
rispetto del    termine    di    cui   all'art. 4, comma 2, del citato decreto
dirigenziale 17 dicembre 1998, concernente la trasmissione dei dati relativi a
tali pagamenti.                                                               
        Al riguardo  si ritiene utile rammentare che la mancata disponibilita'
da parte   del   concessionario  dei suddetti dati non consente allo stesso di
effettuare le corrette attribuzioni in sede di riversamento. Conseguentemente,
tale irregolarita'   crea particolari risvolti negativi, allorche' trattasi di
versamenti che   per   questo  motivo non affluiscono agli enti, diversi dallo
Stato, aventi diritto a tali somme.                                           
        Pertanto si   invitano   le   banche, per il tramite dell'Associazione
Bancaria Italiana,   e   le   Poste Italiane Spa ad un puntuale rispetto delle
disposizioni in   argomento,  onde evitare che il ripetersi di tali situazioni
possa dare luogo a formali contestazioni a carico delle stesse.               
        Con riferimento,  poi, alle segnalazioni pervenute dai contribuenti in
merito alle  difficolta' riscontrate nell'utilizzazione, in particolare presso
le banche,   del   suddetto   modello   di pagamento F23, si ritiene utile far
presente che  l'utilizzazione dei codici-tributo di cui alle tabelle "A" e "B"
dell'allegato n.   5   al   suddetto  decreto dirigenziale non e' strettamente
collegata ai   codici,   rispettivamente,  degli uffici del Dipartimento delle
Entrate o del Dipartimento del Territorio (allegato 6 del citato decreto).    
        Pertanto, nella  compilazione del modello F23 l'indicazione, nel campo
6, denominato   "Ufficio   o   Ente",   di  un codice relativo agli uffici del
Dipartimento delle   Entrate  non deve precludere l'accettazione del pagamento
allorche' nel   successivo campo 11, denominato "codice tributo", sia indicato
un codice tributo presente solo nella menzionata tabella "B", e viceversa.    
        Viene, inoltre,   segnalata   la   mancata accettazione del modello in
parola allorche'   nel  suddetto campo 11 e' indicato, come codice tributo, il
codice territoriale di un comune italiano.                                    
        Al riguardo,  si rammenta che nelle istruzioni relative all'elenco dei
codici-tributo, di   cui all'allegato n. 5 del citato decreto dirigenziale, e'
prevista l'ipotesi   in   cui   i codici territoriali dei comuni devono essere
utilizzati come codici-tributo.                                               
        Si invitano,  pertanto, gli agenti riscuotitori all'osservanza di tale
disposizione onde   consentire   ai contribuenti di effettuare correttamente i
pagamenti in questione.                                                       
        Alle Poste   Italiane Spa si rappresenta, altresi', che essendo venuta
meno, a   decorrere   dal  1 febbraio scorso, la possibilita' di utilizzare il
bollettino di   c/c   postale   F32,  si rende necessario che i conti correnti
postali riportati   nell'allegato  1, intestati ai concessionari e vincolati a
favore dell'Erario,  sui quali affluivano i versamenti diretti, vengano chiusi
d'ufficio. Prima   di   procedere   alla estinzione dei singoli conti le Poste
Italiane Spa   sono  invitate ad accertare che tutti i versamenti, a suo tempo
eseguiti, siano   stati   debitamente contabilizzati e che gli interessi siano
stati liquidati;   all'estinzione   dei conti dovra' procedersi, naturalmente,
quando sul conto stesso non risulta piu' depositata alcuna somma.             
        Con l'occasione,   nell'allegato  2 si riporta la tabella dei codici e
sub-codici che   l'INAIL ha attribuito ai propri uffici periferici; l'utilizzo
di tali   sub-codici,   in   sede di precompilazione del campo 6 del Mod. F23,
consentira' al    concessionario    di    individuare con precisione l'ufficio
destinatario delle informazioni relative agli eseguiti pagamenti.             
        E' il   caso   di notare che in tale tabella, nella colonna denominata
"Codice ente",   gli   ultimi  due caratteri del codice fanno riferimento alla
sigla di   individuazione   delle provincie di cui al DPR 4 settembre 1998, n.
355. Tuttavia, tenuto conto che gli uffici, fino all'adeguamento delle proprie
procedure informatiche,  continueranno ad allegare alle richieste di pagamento
il modello   di  pagamento (F23) precompilato con l'indicazione anche di sigle
soppresse (FO   -   PS), si rappresenta la necessita' che tali modelli vengano
accettati anche   se   recanti   nel  campo 6 e 14 sigle di provincie non piu'
attuali in base al citato decreto.                                            
        Le Direzioni   regionali   delle  entrate e le Poste Italiane Spa sono
pregate di   portare   quanto   sopra   a conoscenza degli uffici interessati,
l'Ascotributi e l'ABI ai propri associati.                                    

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999