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31.05.1999 al 07.06.1999
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Sommario

ENTI
CONFERENTI – DISCIPLINA FISCALE
DECRETO
LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n.153
IRAP
– QUADRI IQ DI DICHIARAZIONE - APPROVAZIONE
DECRETO
MINISTERIALE 21 maggio 1999
ici
– versamento – ultime istruzioni
CIRCOLARE
27 maggio 1999, n.120
QUOTIDIANI
ECONOMICI
DICHIARAZIONI
IVA – TRASMISSIONE TELEMATICA - SPECIFICHE TECNICHE
Errata
corrige (Novità del 24.5.1999)
DISPOSIZIONI
VARIE
RISOLUZIONE
1.6.1999, n. 89/E
RISCOSSIONE
– SANZIONI – MOD. F23 DI VERSAMENTO
circolare
2.6.1999, n. 123/E
IVA
– “SPLAFONAMENTO” – RAVVEDIMENTO OPEROSO
NOTA
10.3.1999, n. 39186
irap
- decreto correttivo
SCHEMA
DI DECRETO LEGISLATIVO definitivamente approvato il 4.6.1999 dal Consiglio dei
ministri

DECRETO
LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n.153
“Disciplina civilistica e
fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998,
n. 461.”
In breve
Si tratta del decreto legislativo di attuazione della
legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della
disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale
delle operazioni di ristrutturazione bancaria.
In particolare, secondo i principi dettati dalla legge
delega gli enti conferenti:
 |
sono
considerati enti non commerciali ai sensi dell’art.87 comma 1 lettera c);
|
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a
loro è applicabile l’art.6 del D.P.R. n. 601 del 1973, secondo il quale
l’IRPEG è ridotta del 50%;
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possono
dismettere le partecipazioni bancarie che detengono in regime di neutralità
fiscale;
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possono
liberarsi delle partecipazioni in regime di neutralità fiscale di cui
sopra, entro quattro anni dall’entrata in vigore dei decreti attuativi
previsti;
|
Inoltre:
 |
le
società conferitarie possono apportare beni immobili a favore di fondi
comuni immobiliari chiusi in regime di neutralità fiscale;
|
 |
le
ristrutturazioni realizzate mediante operazioni straordinarie all’interno
del comparto bancario saranno sottoposte all’imposta sostitutiva del 27%.
|
Il provvedimento in più
stabilisce:
 |
le
modalità di perseguimento degli scopi statutari, con il divieto
dell'esercizio di funzioni creditizie e di qualsiasi forma di finanziamento
ed erogazione, dirette o indirette, ad enti con fini di lucro o a imprese
(escluse le imprese strumentali ai fini strumentali e le cooperative
sociali);
|
 |
la
composizione degli organi e i principi per la definizione dell'assetto
organizzativo delle fondazioni;
|
 |
il
totale vincolo del patrimonio della fondazione al perseguimento degli scopi
statutari e i criteri prudenziali per la sua amministrazione;
|
 |
la
detenzione di partecipazioni di controllo, solamente in enti e società che
abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
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le
modalità di diversificazione del rischio di investimento del patrimonio,
attraverso il suo impiego in modo da ottenerne un'adeguata redditività;
|
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i
criteri di destinazione del reddito, nel seguente ordine: spese di
funzionamento, oneri fiscali, riserva obbligatoria, settori rilevanti
(almeno il 50 per cento del residuo), altri fini statutari, erogazioni
previsti dalla legge;
|
 |
la
tenuta del bilancio e delle scritture contabili;
|
 |
l'attività
di vigilanza, con particolare riferimento ai compiti affidati all'Autorità
di vigilanza (in via transitoria il Ministero del tesoro), la quale, tra
l'altro, autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, determina un
limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato a un
profilo di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle fondazioni,
approva le modificazioni statutarie, può effettuare ispezioni presso le
fondazioni, cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle fondazioni e può
adottare provvedimenti straordinari come lo scioglimento degli organi
amministrativi e di controllo della fondazione.
|
Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31-05-1999
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DECRETO
MINISTERIALE 21 maggio 1999
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CIRCOLARE
27 maggio 1999, n.120
“Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Istruzioni
per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1999.”
In breve
Dal momento che già a partire dall’anno in corso
alcuni comuni, esercitando la loro potestà regolamentare demandata dal D.Lgs
446/1997, hanno emesso dei propri
regolamenti aventi la forza derogatoria al D.Lgs n. 504/1992. La Circolare in
esame tra le altre cose indica ai contribuenti quali sono gli aspetti che i
regolamenti comunali possono disciplinare in modo difforme dal D.Lgs n.
504/1992.
Le materie più significative a cui i regolamenti possono
derogare sono riassunte dalla circolare nelle seguenti:
 |
introduzione di condizioni ulteriori,
rispetto a quelle richieste dalla legge, le quali rendono piu' difficile il
verificarsi del presupposto per l'ottenimento dell'agevolazione consistente
nella "finzione giuridica" della non edificabilita' dei suoli
posseduti e utilizzati direttamente per le attivita' agricole dai
coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale; |
 |
restringimento del campo di
applicazione della esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non
commerciali, limitandola ai soli fabbricati e purche' posseduti dai medesimi
enti non commerciali utilizzatori; |
 |
ampliamento della esenzione per lo
Stato ed altri enti territoriali, estendendola anche agli immobili non
destinati ai compiti istituzionali; |
 |
individuazione delle pertinenze
dell'abitazione principale, con disciplina del relativo trattamento ai fini
dell'aliquota e della detrazione di imposta; |
 |
assimilazione ad abitazione principale
dell'alloggio dato in uso gratuito a parenti entro un determinato grado, con
estensione della sola aliquota ridotta deliberata per la prima oppure con il
riconoscimento, altresi', di una ulteriore detrazione di imposta; |
 |
introduzione di agevolazioni varie; |
 |
introduzione di modalita' diverse di
effettuazione del versamento dell'imposta in autotassazione, prevedendo il
pagamento diretto in favore del comune aggiuntivamente rispetto a quello
tramite il concessionario, oppure stabilendo che l'imposta deve essere
corrisposta dal contribuente non piu' per mezzo del concessionario bensi'
esclusivamente sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli
del tesoriere comunale; |
 |
differimenti di termini per il
versamento in autotassazione, in determinate situazioni particolari; |
 |
fissazione di importi al di sotto
dei quali il contribuente e' esonerato dal versamento dell'imposta. |
Per conoscere se il comune ha adottato delibere
regolamentari (ovviamente, limitatamente agli immobili ubicati sul suo
territorio) modificative od integrative della disciplina legislativa dell'I.C.I.
e, in caso positivo, quale e' l'esatta portata di tali delibere, il contribuente
deve rivolgersi al comune destinatario del versamento dell'imposta.
Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 03-06-1999
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QUOTIDIANI
ECONOMICI
Errata
corrige delle Novità del 24.5.1999
.
DECRETO
MINISTERIALE 10 maggio 1999
“ Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione
in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei dati delle dichiarazioni
mod. IVA 99 da parte dei soggetti abilitati.”
In breve
Con la gazzetta ufficiale sotto indicata è stata dato annuncio di
pubblicazione del supplemento ordinario, in cui sono indicate le specifiche
tecniche che i soggetti abilitati devono adottare per la trasmissione telematica
all’amministrazione finanziaria delle dichiarazioni IVA presentate a marzo in
forma autonoma”
Si ricorda che il termine per effettuare la trasmissione
telematica delle dichiarazioni IVA autonome disposto a regime per il mese di
giugno per il 1999 tale termine è stato prorogato al mese di settembre
1999. (vedi D.P.C.M. 1.4.1999)
Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 19-05-1999 (Suppl. Ordinario n.98)
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RISOLUZIONE 1.6.1999,
n. 89/E
“Istituzione del codice
tributo “6494” per l’adeguamento Iva agli studi di settore, ai sensi
dell’art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998. Precisazioni sui codici
tributo 6493, 1152, 1668, 3805.”
In breve
L’istruzione ministeriale chiarisce che:
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per
il versamento di ritenute sulle indennità liquidate in base ai piani di
inserimento professionale dei giovani disoccupati (legge n. 451/1994) nel
modello F24 deve essere utilizzato il codice-tributo 1152, già istituito
per le ritenute sui compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili. |
 |
a
seguito dell'abolizione della modulistica specifica per il pagamento delle
imposte sui redditi e dell'IRAP da parte dei soggetti non titolari di
partita IVA (art. 1, comma 1, D.M. 15 dicembre 1998), non esistono più
codici-tributo differenti per il versamento degli interessi da rateazione
secondo le diverse categorie di contribuenti. Pertanto, sono soppressi
i codici 4056 e 8898 e, per il versamento degli interessi da
corrispondere all'Erario e alle regioni per tributi oggetto di
rateizzazione, esposti nelle sezioni 2 e 4 del modello F24, devono essere
utilizzati, rispettivamente, i codici-tributo 1668 e 3805.
|
Italia
oggi di Mercoledì 2 giugno 1999, pag. 19
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circolare
2.6.1999, n. 123/E
“Istruzioni concernenti il modello di pagamento F23”
 |
Codice
tributo - E' stato introdotto
il codice tributo "695T" relativo alla "sanzione pecuniaria
per le violazioni tributarie".
|
 |
Uffici
destinatari del versamento -
In merito alle difficoltà riscontrate
dai contribuenti nell'uso del modello F23, in particolare presso le banche,
è stato precisato che l'utilizzazione dei codici tributo riportati nelle
tabelle A e B del decreto di approvazione non è strettamente collegata,
rispettivamente, ai codici degli Uffici del Dipartimento delle entrate o del
Dipartimento del territorio, pertanto nella compilazione del modello
l'indicazione nel campo 6, denominato "ufficio o ente" di un
codice relativo agli Uffici del Dipartimento delle entrate non deve
precludere l'accettazione del pagamento, qualora nel successivo campo 11,
denominato "codice tributo" sia indicato un codice tributo
presente solo nella tabella B e viceversa. |
 |
Codici
dei comuni utilizzati come codici tributo -
La mancata accettazione del
modello a volte dipende dall'indicazione nel campo 11, come codice tributo,
del codice territoriale di un comune italiano. Il Ministero ricorda che
nell'elenco dei codici tributo è prevista l'ipotesi in cui i codici
territoriali dei comuni devono essere utilizzati come codici tributo.
|
 |
Codici
degli Uffici INAIL - La
circolare riporta anche la tabella dei codici e subcodici che l'INAIL ha
attribuito ai propri Uffici periferici perché i concessionari possano
individuare con più precisione l'Ufficio destinatario delle informazioni
relative agli eseguiti pagamenti.
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NOTA 10.3.1999, n. 39186
In breve
E stata chiesta al ministero l’aderenza o meno al dettato normativo di
una procedura di regolarizzazione dell’infrazione consistente nel superamento
del plafond disponibile per effettuare gli acquisti richiedendo la non
applicazione dell’IVA.
La procedura ritenuta corretta dal ministero è la seguente:
 |
emissione
nei termini per effettuare il ravvedimento operoso di autofattura contenente
gli estremi dei fornitori, il numero di protocollo delle fatture ricevute e
l’ammontare eccedente il plafond disponibile nonché l’imposta ad essi
relativa;
|
 |
versamento
tramite modello F23 dell’imposta indicata nell’autofattura (c.t. 100T),
la sanzione ridotta (c.t. 670T) e gli interessi legali maturati (c.t.
140T) nei termini per effettuare il ravvedimento operoso;
|
 |
annotazione
dell’autofattura nel registro degli acquisti al fine di poter computare
l’imposta in detrazione nella competente dichiarazione periodica.
|
Dalle indicazioni fornite dal ministero emerge che in
questo caso sia l’imposta che gli interessi per ritardato pagamento debbano
essere versati utilizzando il modello F23 e non il modello F24 come invece è
stato indicato dal D.M. 11.6.1998.
Il
sole 24 ore di lunedì 7 giugno 1999, pag. 11
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO definitivamente
approvato il 4.6.1999 dal Consiglio dei ministri
“Modifiche al decreto IRAP”
In breve
Il
testo definitivo del provvedimento ha confermato i correttivi alla disciplina
IRAP che erano contenuti nell’originario schema di decreto del 30 aprile e che
già sono stati trasposti nelle istruzioni ministeriali per la compilazione del
modello di dichiarazione IRAP, mentre non ha riproposto le modifiche alla
disciplina dei redditi di capitale che erano state oggetto di numerose
osservazioni da parte della citata Commissione dei Trenta. Queste ultime
modifiche sono state stralciate dal provvedimento al fine di accelerarne
l’approvazione e formeranno oggetto di un successivo decreto legislativo.
In
materia di IRAP il decreto legislativo ha quindi confermato la rilevanza ai fini
dell’imposta anche dei proventi e degli oneri classificabili in conto
economico in voci non espressamente previste ai fini dell'imposta regionale, se
tali importi sono correlati a componenti positivi o negativi rilevanti ai fini
IRAP in periodi d’imposta precedenti o successivi a quello di riferimento.
In
verità questa modifica, se pur lasciando il passo all’altra disposizione
indicata dalla lettera a) dell’art.11 del D.Lgs 446/1997 (ora soppressa)
secondo cui era necessario depurare le voci rilevanti ai fini IRAP le componenti
di esse riferite ad elementi irrilevanti, non modifica dal punto di vista
sostanziale la base imponibile del tributo. Tuttavia le istruzioni dovrebbero
prevedere l’iscrizione in un rigo o magari nei righi residuali (IQ5
- altri ricavi e proventi, IQ13 –
oneri diversi di gestione) delle voci di conto economico irrilevanti
IRAP in aumento dei rispettivi ammontari in colonna 2.
Inoltre
ha confermato, con decorrenza dal 1999, la tassabilità
ai fini IRAP dei contributi erogati
in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli che sono correlati a
componenti negativi che non sono ammessi in deduzione.
Italia
oggi di sabato 5 giugno 1999, pag. 19
Il sole 24 ore di sabato 5 giugno, pag. 16
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