Novità della settimana

Dal 31.05.1999 al 07.06.1999

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Sommario

ENTI CONFERENTI – DISCIPLINA FISCALE

DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n.153

IRAP – QUADRI IQ DI DICHIARAZIONE - APPROVAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1999

ici – versamento – ultime istruzioni

CIRCOLARE 27 maggio 1999, n.120

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

DICHIARAZIONI IVA – TRASMISSIONE TELEMATICA - SPECIFICHE TECNICHE

Errata corrige (Novità del 24.5.1999)

DISPOSIZIONI VARIE

RISOLUZIONE  1.6.1999, n. 89/E

RISCOSSIONE – SANZIONI – MOD. F23 DI VERSAMENTO

circolare 2.6.1999, n. 123/E

IVA – “SPLAFONAMENTO” – RAVVEDIMENTO OPEROSO

NOTA 10.3.1999, n. 39186

irap - decreto correttivo

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO definitivamente approvato il 4.6.1999 dal Consiglio dei ministri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n.153

“Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.”

In breve

Si tratta del decreto legislativo di attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.

In particolare, secondo i principi dettati dalla legge delega gli enti conferenti:

sono considerati enti non commerciali ai sensi dell’art.87 comma 1 lettera c);

a loro è applicabile l’art.6 del D.P.R. n. 601 del 1973, secondo il quale  l’IRPEG è ridotta del 50%;

possono dismettere le partecipazioni bancarie che detengono in regime di neutralità fiscale;

possono liberarsi delle partecipazioni in regime di neutralità fiscale di cui sopra, entro quattro anni dall’entrata in vigore dei decreti attuativi previsti;

Inoltre:

le società conferitarie possono apportare beni immobili a favore di fondi comuni immobiliari chiusi in regime di neutralità fiscale;

le ristrutturazioni realizzate mediante operazioni straordinarie all’interno del comparto bancario saranno sottoposte all’imposta sostitutiva del 27%.

Il provvedimento in più stabilisce:

le modalità di perseguimento degli scopi statutari, con il divieto dell'esercizio di funzioni creditizie e di qualsiasi forma di finanziamento ed erogazione, dirette o indirette, ad enti con fini di lucro o a imprese (escluse le imprese strumentali ai fini strumentali e le cooperative sociali);

 la composizione degli organi e i principi per la definizione dell'assetto organizzativo delle fondazioni;

 il totale vincolo del patrimonio della fondazione al perseguimento degli scopi statutari e i criteri prudenziali per la sua amministrazione;

 la detenzione di partecipazioni di controllo, solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;

 le modalità di diversificazione del rischio di investimento del patrimonio, attraverso il suo impiego in modo da ottenerne un'adeguata redditività;

 i criteri di destinazione del reddito, nel seguente ordine: spese di funzionamento, oneri fiscali, riserva obbligatoria, settori rilevanti (almeno il 50 per cento del residuo), altri fini statutari, erogazioni previsti dalla legge;

 la tenuta del bilancio e delle scritture contabili;

 l'attività di vigilanza, con particolare riferimento ai compiti affidati all'Autorità di vigilanza (in via transitoria il Ministero del tesoro), la quale, tra l'altro, autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, determina un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato a un profilo di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle fondazioni, approva le modificazioni statutarie, può effettuare ispezioni presso le fondazioni, cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle fondazioni e può adottare provvedimenti straordinari come lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della fondazione.

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31-05-1999

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DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1999

“Approvazione dei quadri: IQ del modello "Unico-99 Persone fisiche", IQ del modello "Unico-99 Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati", IQ del modello "Unico-99 Societa' di persone ed equiparati" e IQ del modello "Unico-99 Enti non commerciali ed equiparati", da utilizzare per la dichiarazione per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.”

In breve

Si tratta dei quadri con relative istruzioni per la dichiarazione valida ai fini IRAP. Si ricorda che dall’anno in corso ad opera dell’ennesimo decreto correttivo alla riforma Visco (definitivamente approvato dal Consiglio dei ministeri) il principio di correlazione tra componenti irrilevanti e componenti rilevanti, se pur nella sostanza non cambia nulla, molto cambia sulla forma. Pertanto si consiglia di fare attenzione nella compilazione dei righi del quadro IQ riferiti alle voci rilevanti IRAP in via residuale: IQ5 e IQ13.

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31-05-1999  (Suppl. Ordinario n.102)

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CIRCOLARE 27 maggio 1999, n.120

“Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1999.”

In breve

Dal momento che già a partire dall’anno in corso alcuni comuni, esercitando la loro potestà regolamentare demandata dal D.Lgs 446/1997, hanno emesso dei  propri regolamenti aventi la forza derogatoria al D.Lgs n. 504/1992. La Circolare in esame tra le altre cose indica ai contribuenti quali sono gli aspetti che i regolamenti comunali possono disciplinare in modo difforme dal D.Lgs n. 504/1992.

Le materie più significative a cui i regolamenti possono derogare sono riassunte dalla circolare nelle seguenti:

introduzione di condizioni ulteriori, rispetto a quelle richieste dalla legge, le quali rendono piu' difficile il verificarsi del presupposto per l'ottenimento dell'agevolazione consistente nella "finzione giuridica" della non edificabilita' dei suoli posseduti e utilizzati direttamente per le attivita' agricole dai coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale;

 restringimento del campo di applicazione della esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, limitandola ai soli fabbricati e purche' posseduti dai medesimi enti non commerciali utilizzatori;

ampliamento della esenzione per lo Stato ed altri enti territoriali, estendendola anche agli immobili non destinati ai compiti istituzionali;

 individuazione delle pertinenze dell'abitazione principale, con disciplina del relativo trattamento ai fini dell'aliquota e della detrazione di imposta;

assimilazione ad abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito a parenti entro un determinato grado, con estensione della sola aliquota ridotta deliberata per la prima oppure con il riconoscimento, altresi', di una ulteriore detrazione di imposta;

introduzione di agevolazioni varie;

introduzione di modalita' diverse di effettuazione del versamento dell'imposta in autotassazione, prevedendo il pagamento diretto in favore del comune aggiuntivamente rispetto a quello tramite il concessionario, oppure stabilendo che l'imposta deve essere corrisposta dal contribuente non piu' per mezzo del concessionario bensi' esclusivamente sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale;

differimenti di termini per il versamento in autotassazione, in determinate situazioni particolari;

 fissazione di importi al di sotto dei quali il contribuente e' esonerato dal versamento dell'imposta.

Per conoscere se il comune ha adottato delibere regolamentari (ovviamente, limitatamente agli immobili ubicati sul suo territorio) modificative od integrative della disciplina legislativa dell'I.C.I. e, in caso positivo, quale e' l'esatta portata di tali delibere, il contribuente deve rivolgersi al comune destinatario del versamento dell'imposta.


Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03-06-1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

Errata corrige delle Novità del 24.5.1999 .

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1999
“ Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei dati delle dichiarazioni mod. IVA 99 da parte dei soggetti abilitati.”

In breve

Con la gazzetta ufficiale sotto indicata è stata dato annuncio di pubblicazione del supplemento ordinario, in cui sono indicate le specifiche tecniche che i soggetti abilitati devono adottare per la trasmissione telematica all’amministrazione finanziaria delle dichiarazioni IVA presentate a marzo in forma autonoma”

Si ricorda che il termine per effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni IVA autonome disposto a regime per il mese di giugno per il 1999 tale termine è stato prorogato al mese di settembre 1999. (vedi D.P.C.M. 1.4.1999)

Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19-05-1999 (Suppl. Ordinario n.98)

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RISOLUZIONE  1.6.1999, n. 89/E

“Istituzione del codice tributo “6494” per l’adeguamento Iva agli studi di settore, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998. Precisazioni sui codici tributo 6493, 1152, 1668, 3805.”

In breve

L’istruzione ministeriale chiarisce che:

per il versamento di ritenute sulle indennità liquidate in base ai piani di inserimento professionale dei giovani disoccupati (legge n. 451/1994) nel modello F24 deve essere utilizzato il codice-tributo 1152, già istituito per le ritenute sui compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

a seguito dell'abolizione della modulistica specifica per il pagamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (art. 1, comma 1, D.M. 15 dicembre 1998), non esistono più codici-tributo differenti per il versamento degli interessi da rateazione secondo  le diverse categorie di contribuenti. Pertanto, sono soppressi i codici 4056 e 8898 e, per il versamento degli interessi da corrispondere all'Erario e alle regioni per tributi oggetto di rateizzazione, esposti nelle sezioni 2 e 4 del modello F24, devono essere utilizzati, rispettivamente, i codici-tributo 1668 e 3805.

Italia oggi di Mercoledì 2 giugno 1999, pag. 19

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circolare 2.6.1999, n. 123/E

“Istruzioni concernenti il modello di pagamento F23”

In breve

La circolare chiarisce alcuni elementi e problemi particolari per la compilazione del modello F23. In particolare:

Codice tributo - E' stato introdotto il codice tributo "695T" relativo alla "sanzione pecuniaria per le violazioni tributarie".

Uffici destinatari del versamento  - In merito alle difficoltà riscontrate dai contribuenti nell'uso del modello F23, in particolare presso le banche, è stato precisato che l'utilizzazione dei codici tributo riportati nelle tabelle A e B del decreto di approvazione non è strettamente collegata, rispettivamente, ai codici degli Uffici del Dipartimento delle entrate o del Dipartimento del territorio, pertanto nella compilazione del modello l'indicazione nel campo 6, denominato "ufficio o ente" di un codice relativo agli Uffici del Dipartimento delle entrate non deve precludere l'accettazione del pagamento, qualora nel successivo campo 11, denominato "codice tributo" sia indicato un codice tributo presente solo nella tabella B e viceversa.

Codici dei comuni utilizzati come codici tributo - La mancata accettazione del modello a volte dipende dall'indicazione nel campo 11, come codice tributo, del codice territoriale di un comune italiano. Il Ministero ricorda che nell'elenco dei codici tributo è prevista l'ipotesi in cui i codici territoriali dei comuni devono essere utilizzati come codici tributo.

Codici degli Uffici INAIL - La circolare riporta anche la tabella dei codici e subcodici che l'INAIL ha attribuito ai propri Uffici periferici perché i concessionari possano individuare con più precisione l'Ufficio destinatario delle informazioni relative agli eseguiti pagamenti.

Italia oggi di Giovedì 3 giugno 1999, pag. 18  

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NOTA 10.3.1999, n. 39186

In breve

E stata chiesta al ministero l’aderenza o meno al dettato normativo di una procedura di regolarizzazione dell’infrazione consistente nel superamento del plafond disponibile per effettuare gli acquisti richiedendo la non applicazione dell’IVA.

La procedura ritenuta corretta dal ministero è la seguente:

emissione nei termini per effettuare il ravvedimento operoso di autofattura contenente gli estremi dei fornitori, il numero di protocollo delle fatture ricevute e l’ammontare eccedente il plafond disponibile nonché l’imposta ad essi relativa;

versamento tramite modello F23 dell’imposta indicata nell’autofattura (c.t. 100T), la sanzione ridotta (c.t. 670T) e gli interessi legali maturati (c.t.  140T) nei termini per effettuare il ravvedimento operoso;

annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti al fine di poter computare l’imposta in detrazione nella competente dichiarazione periodica.

Dalle indicazioni fornite dal ministero emerge che in questo caso sia l’imposta che gli interessi per ritardato pagamento debbano essere versati utilizzando il modello F23 e non il modello F24 come invece è stato indicato dal D.M. 11.6.1998.

Il sole 24 ore di lunedì 7 giugno 1999, pag. 11

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO definitivamente approvato il 4.6.1999 dal Consiglio dei ministri

“Modifiche al decreto IRAP”

In breve

Il testo definitivo del provvedimento ha confermato i correttivi alla disciplina IRAP che erano contenuti nell’originario schema di decreto del 30 aprile e che già sono stati trasposti nelle istruzioni ministeriali per la compilazione del modello di dichiarazione IRAP, mentre non ha riproposto le modifiche alla disciplina dei redditi di capitale che erano state oggetto di numerose osservazioni da parte della citata Commissione dei Trenta. Queste ultime modifiche sono state stralciate dal provvedimento al fine di accelerarne l’approvazione e formeranno oggetto di un successivo decreto legislativo.

In materia di IRAP il decreto legislativo ha quindi confermato la rilevanza ai fini dell’imposta anche dei proventi e degli oneri classificabili in conto economico in voci non espressamente previste ai fini dell'imposta regionale, se tali importi sono correlati a componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in periodi d’imposta precedenti o successivi a quello di riferimento.

In verità questa modifica, se pur lasciando il passo all’altra disposizione indicata dalla lettera a) dell’art.11 del D.Lgs 446/1997 (ora soppressa) secondo cui era necessario depurare le voci rilevanti ai fini IRAP le componenti di esse riferite ad elementi irrilevanti, non modifica dal punto di vista sostanziale la base imponibile del tributo. Tuttavia le istruzioni dovrebbero prevedere l’iscrizione in un rigo o magari nei righi residuali (IQ5 - altri ricavi e proventi, IQ13 – oneri diversi di gestione) delle voci di conto economico irrilevanti IRAP in aumento dei rispettivi ammontari in colonna 2.

Inoltre ha confermato, con decorrenza dal 1999, la tassabilità ai fini IRAP dei contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli che sono correlati a componenti negativi che non sono ammessi in deduzione.

Italia oggi di sabato 5 giugno 1999, pag. 19

Il sole 24 ore di sabato 5 giugno, pag. 16

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Aggiornato il: 13 novembre 1999