Roma, in data 09.06.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.127


 

                            Alle Direzioni Regionali delle Entrate            
                            Agli Uffici delle Entrate                         
                            Agli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette    
                            Agli Uffici dell'Imposta sul Valore Aggiunto      
                            Ai Centri di Servizio                             
                            Al Centro Informativo del Dipartimento delle      
                            Entrate                                           
                 e, p. c.   Al Segretariato Generale                          
                            Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario    
                            Al Comando Generale della guardia di Finanza      
                            Al Servizio per il Controllo Interno              
                            Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle    
                            Entrate                                           
                            Al Servizio Ispettivo Centrale del Dipartimento   
                            delle Entrate                                     
                            Alla Scuola Centrale Tributaria                   
                            Alla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia   
                            di Finanza                                        
                            LORO SEDI                                         
                --------------------------------------------------------------
In relazione   ai quesiti posti in ordine alle modalita' di compilazione delle
dichiarazioni Mod.  UNICO99 e delle dichiarazioni periodiche IVA si forniscono
i chiarimenti di seguito riportati.                                           
1. DICHIARAZIONI AI FINI DELL'IVA                                             
1.1 Modalita'   di  indicazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione
    dell'anno precedente.                                                     
D. Come deve essere indicato nel rigo VP7 della dichiarazione IVA periodica il
credito IVA   risultante   dalla dichiarazione dell'anno precedente qualora il
contribuente intenda   portarne   in  compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997 solo una parte?                                                      
Nella  fattispecie  sopra esposta con quali modalita' deve essere annotato sui
registri IVA il credito IVA utilizzato in compensazione?                      
R. Come  gia' evidenziato nel punto 2.18 della circolare n. 92/E del 26 aprile
1999, il contribuente puo' liberamente ripartire le somme a credito risultanti
dalla dichiarazione     annuale     dell'anno     precedente  (senza stabilire
preventivamente le   modalita'  di utilizzo del credito) tra importi chiesti a
rimborso (in   presenza dei presupposti di legge) ed importi da compensare con
altri tributi,  contributi o premi ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero
da computare in detrazione nei mesi o nei trimestri successivi.               
Ai fini   del   riscontro  con le scritture contabili, nel caso di credito IVA
riportato dall'anno   precedente   e' necessario che il contribuente annoti ai
sensi dell'art.   30,   comma   2,   del   D.P.R. n. 633 del 1972, l'ammontare
complessivo del  credito iniziale sul registro degli acquisti, di cui all'art.
25 dello   stesso  decreto, e i successivi utilizzi sul registro delle fatture
emesse (o   dei   corrispettivi)   sia  se destinati a compensare i debiti IVA
periodici sia   se  destinati a compensare i debiti riguardanti altri tributi,
contributi o premi.                                                           
Invece, l'eventuale     eccedenza     detraibile    d'imposta risultante dalla
liquidazione di   ciascun  periodo (mese o trimestre) deve essere computata in
detrazione secondo  i criteri dell'art. 27, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del
1972 e,   di  conseguenza, non puo' formare oggetto di compensazione con altri
tributi, contributi   o  premi. Fa eccezione l'ipotesi in cui il contribuente,
legittimato a chiedere il rimborso infrannuale del credito IVA in presenza dei
presupposti previsti dall'art. 30, comma 3, lettere a) o b), del citato D.P.R.
n. 633,   decida  di portarlo in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del
1997. In   tale   caso, deve annotare anche il relativo importo destinato alla
compensazione nei suddetti registri IVA.                                      
Pertanto, si   forniscono   istruzioni  per una corretta contabilizzazione sui
registri IVA  del credito riportato dall'anno precedente e per la compilazione
del rigo VP7 della dichiarazione periodica IVA.                               
1) Riporto dell'intero credito  nella contabilita' IVA e utilizzo dello stesso
   in sede di liquidazioni periodiche                                         
In tale   ipotesi  il modello F24 non va utilizzato e nel rigo VP7 deve essere
riportato, nella       prima    dichiarazione  IVA periodica, l'intero credito
annotato nei     registri     IVA  e, successivamente, l'ammontare del credito
residuo risultante da ciascuna liquidazione periodica.                        
2) Riporto   dell'intero credito nella contabilita' IVA ma con utilizzo di    
   parte del medesimo in compensazione con altri tributi, contributi o premi  
In tale     ipotesi,     deve  essere   annotato nei registri IVA inizialmente
l'intero credito riportato dall'anno precedente e successivamente, all'atto di
ciascun   utilizzo    in compensazione ai sensi del D.Lgs.n.241, devono essere
annotati    sia l'ammontare    di    credito compensato (mediante compilazione
del modello F24) con la data dell'utilizzo sia l'ammontare del credito residuo
calcolato per differenza.                                                     
Nel rigo   VP7  della dichiarazione periodica deve essere indicato l'ammontare
del credito     IVA   riportato dal periodo precedente (o dall'anno precedente
nel caso     della    prima  dichiarazione  periodica) al netto della parte di
credito eventualmente      utilizzata     in  compensazione con altri tributi,
contributi o     premi    anteriormente   alla data in cui viene effettuata la
liquidazione periodica.                                                       
 Si ipotizzi il seguente esempio:                                             
 Credito IVA dalla dichiarazione IVA 1998:       credito 100 milioni          
 Compensazione ex D.Lgs. n. 241                                               
 effettuata in data 4/2/99:                      debito 50 milioni            
 Liquidazione periodica mese di gennaio 1999                                  
 effettuata in data 16/2/99:                     debito 20 milioni            
 Credito disponibile del periodo precedente:  credito 50 milioni              
                                                  (cioe' 100 - 50 milioni)    
 Saldo liquidazione mese di gennaio:          credito 30 milioni              
 Importo da riportare nel rigo VP7            credito 50 milioni              
3) Gestione dell'intero credito al di fuori della contabilita' IVA            
In tale   fattispecie,  l'intero credito iniziale viene annotato distintamente
nei registri   IVA  come credito disponibile per le compensazioni ai sensi del
D.Lgs. n.   241  del 1997 mediante utilizzo del modello F24 e, di conseguenza,
nella contabilita'   IVA  non si riporta alcun credito. Devono essere altresi'
annotati tutti   i   successivi utilizzi in compensazione di detto credito. In
questo caso   devono essere annotati sui registri gli estremi (importo e data)
del modello     F24     utilizzato     per    la compensazione. In alternativa
all'annotazione sui   registri e' sufficiente, per l'anno 1999, che il credito
residuo, dopo la effettuazione delle compensazioni, risulti dalla contabilita'
o, comunque,    sia    desumibile    dai   modelli F24. Per quanto concerne la
compilazione delle   dichiarazioni  periodiche IVA, nel rigo VP7 relativo alla
prima dichiarazione    deve    essere    indicato l'importo zero, mentre nelle
dichiarazioni periodiche  successive deve essere indicato soltanto l'ammontare
dell'eventuale credito    IVA    maturato    nel    periodo (mese o trimestre)
risultante dalla precedente liquidazione periodica e computato in detrazione. 
4) Gestione del credito IVA parte all'interno della contabilita' IVA e parte  
   al di fuori                                                                
In tale   ipotesi, nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi)
deve essere   annotata    come   credito di riporto solo la parte destinata al
computo in detrazione all'interno della contabilita' IVA (vedi punto 1).      
Devono essere  altresi' annotati distintamente l'ammontare del credito IVA che
si intende   invece   destinare,   al   di  fuori della contabilita' IVA, alla
compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e l'ammontare dei successivi
utilizzi in   compensazione, cosi' come precisato nel punto 3. Di conseguenza,
nel rigo   VP7   della   prima    dichiarazione periodica deve essere indicato
soltanto l'ammontare   del credito computato in  detrazione nella contabilita'
IVA e,   nelle   successive   dichiarazioni periodiche, il credito di  riporto
risultante da ciascuna liquidazione periodica.                                
In considerazione   delle  incertezze interpretative sorte nella prima fase di
applicazione della    nuova   normativa sulle dichiarazioni periodiche IVA, si
chiarisce che    restano    salvi    per   il 1999 i  comportamenti tenuti dal
contribuente in   difformita'   dai   criteri   generali sopra esposti o dalle
istruzioni contenute    nelle    fattispecie    sopra   illustrate purche' sia
l'ammontare iniziale   del credito IVA che i successivi utilizzi risultino dai
registri IVA   ovvero   dalla   contabilita' o, comunque, siano desumibili dai
modelli F24.                                                                  
1.2. Contribuenti che non hanno effettuato alcuna operazione attiva e passiva 
D.: I contribuenti che non hanno effettuato alcuna operazione attiva e passiva
     hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA periodica?            
R.: Cosi'    come    specificato    nelle   istruzioni alla compilazione della
dichiarazione IVA   periodica,   sono obbligati alla presentazione della detta
dichiarazione i contribuenti che per l'anno in corso sono soggetti all'obbligo
di presentazione   della   dichiarazione  IVA annuale o di effettuazione delle
liquidazioni periodiche.                                                      
Tuttavia, come   precisato con circolare n.19 del 10 luglio 1979, l'obbligo di
annotazione non   sussiste   per i soggetti che nel periodo di riferimento non
hanno effettuato   alcuna   operazione   ne'   attiva ne' passiva ovvero hanno
effettuato esclusivamente   operazioni esenti ed hanno optato per  la dispensa
dagli adempimenti   di   cui  all'art. 36 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, e di
conseguenza, in   tali   casi,   non sussiste l'obbligo di presentazione della
dichiarazione IVA  periodica.                                                 
1.3. Versamento trimestrale                                                   
D.: Un    soggetto    che    ha  optato per l'effettuazione delle liquidazioni
    periodiche e del versamento dell'IVA con frequenza trimestrale e' tenuto a
    computare anche   i relativi interessi dell'1,50% qualora compensi l'IVA a
    debito del periodo con crediti derivanti da altri tributi?                
R.: Ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R n. 633 del 1972, i soggetti che hanno 
optato per   il versamento trimestrale dell'IVA sono obbligati a maggiorare le
somme da   versare  emergenti  dalla liquidazione periodica degli interessi in
misura dell'1,50%.    Pertanto    tali    contribuenti, prima di effettuare la
compensazione con    altri    tributi,   contributi o premi dovranno applicare
all'IVA da versare i predetti interessi.                                      
Diverso e'   il caso in cui il debito IVA venga compensato con un credito IVA,
riportato in   detrazione  dal periodo ovvero dall'anno precedente, poiche' in
tale ipotesi    la    compensazione    dei   debiti e dei crediti avviene gia'
nell'ambito della   liquidazione  periodica dell'imposta e, pertanto, solo sul
saldo finale   (che costituisce l'IVA effettivamente da versare) devono essere
calcolati gli    interessi    previsti    dalla legge, qualora anche dopo tale
compensazione emerga un debito d'imposta.                                     
1.4. Ricevuta di presentazione                                                
D.: Nella   ricevuta   di  presentazione agli intermediari per la trasmissione
    telematica della  dichiarazione IVA periodica deve essere sempre indicato,
    nella seconda   riga,   il   codice  fiscale del responsabile del C.A.F. o
    dell'associazione di categoria  ecc.?                                     
R.: Si  precisa che il codice fiscale del responsabile degli organismi diversi
dalle persone   fisiche,   abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni,
puo' non essere indicato qualora non venga apposto il visto di conformita'.   
Peraltro, se    dovesse    risultare    piu'   agevole per il tipo di software
utilizzato, il   codice fiscale del professionista puo' essere riportato nella
prima riga,   la  stessa, cioe', prevista per l'indicazione del codice fiscale
dell'intermediario diverso da persona fisica.                                 
1.5. Importo da indicare nel rigo VP10                                        
D.: A causa degli arrotondamenti operati sui singoli importi da indicare nella
    dichiarazione periodica  IVA si puo' determinare una differenza, in piu' o
    in meno,   con   l'ammontare dell'imposta risultante a debito dai registri
    per ciascun   periodo. L'ammontare da versare  richiesto al rigo VP10 deve
    essere determinato     tenendo     conto     degli  importi indicati nella
    dichiarazione IVA periodica?                                              
R.: I versamenti da effettuare devono sempre tenere conto esclusivamente degli
importi arrotondati   alle   mille lire indicati in sede di compilazione della
dichiarazione periodica,      in      quanto      il      sistema di controllo
dell'amministrazione finanziaria    utilizza    tali   dati per riscontrare la
correttezza degli   adempimenti   effettuati   dai contribuenti. Comunque, per
l'anno 1999,   e' consentito effettuare i versamenti in base alla liquidazione
periodica, senza   tenere  conto delle regole di arrotondamento previste nella
dichiarazione periodica IVA.                                                  
A decorrere   dall'anno   2000,   e' necessario che i contribuenti adeguino la
tenuta della contabilita' effettuando, gia' in fase di liquidazione periodica,
gli stessi arrotondamenti richiesti per l'indicazione degli importi in sede di
dichiarazione periodica.                                                      
1.6. Dati del dichiarante                                                     
D.: Nel   riquadro   "Dichiarante"   posto   sulla  busta da utilizzare per la
   presentazione della    dichiarazione IVA periodica, occorre indicare i dati
   del soggetto   che  sottoscrive la  dichiarazione o quelli del contribuente
   cui si riferisce la stessa?                                                
R.: Nel   riquadro  del Dichiarante posto in alto a sinistra della detta busta
si devono   indicare   in   ogni   caso i dati (codice fiscale, denominazione,
domicilio fiscale)  del contribuente titolare di partita IVA, cui si riferisce
la dichiarazione.                                                             
1.7. Compilazione del rigo VP3                                                
D.:  Nel   rigo VP3 della dichiarazione periodica devono essere compresi anche
     gli acquisti    di    servizi    resi  da prestatore estero a committente
     nazionale?                                                               
R.: Ad  integrazione di quanto precisato nella circolare n. 92/E del 26 aprile
1999 con   riferimento   agli  acquisti intracomunitari ed alle prestazioni di
servizi per   le quali la fattura e' emessa dal cessionario, a norma del terzo
comma dell'art.   17   del   D.P.R. n. 633 del 1972, si chiarisce che anche le
prestazioni di  servizi rese da prestatore estero, per le quali il committente
nazionale e'   tenuto  ad assolvere l'imposta, a norma degli artt. 40 e 44 del
decreto legge   n.   331   del 1993, devono essere comprese nel rigo VP3 della
dichiarazione IVA   periodica,  mentre l'imposta a debito relativa alle stesse
va indicata  nel rigo VP5 e quella a credito, per  l'ammontare detraibile, nel
rigo VP6.                                                                     
2. UNICO99 - COMPILAZIONE DEL QUADRO RX                                       
2.1.Dati relativi alla effettuazione dei versamenti                           
D: Si chiede di conoscere se sia necessario indicare nel quadro RX:           
   - i   dati   dei   versamenti effettuati senza utilizzo del Modello F24 nel
   periodo dal 1 gennaio al 3 maggio 1998;                                    
   - i dati dei versamenti a saldo risultanti dal modello UNICO 99.           
   Inoltre si   chiede se, per semplicita' di compilazione meccanografica, sia
   possibile riportare   nel quadro RX del Mod. UNICO 99 anche i dati relativi
   ai versamenti   delle   ritenute   che in  caso di dichiarazione Mod.770/99
   presentato in forma unificata, sono gia' esposti nei quadri  ST, SU e SQ.  
R: Le   istruzioni   del   Modello   UNICO99 precisano che la compilazione del
prospetto dei    versamenti    contenuto    nel  quadro RX e' finalizzata alla
correzione di  eventuali errori di compilazione delle deleghe Modello F24 o di
acquisizione dei dati.                                                        
E', quindi, interesse del contribuente compilare il predetto quadro riportando
i dati dei versamenti in acconto e a saldo che incidono sulla liquidazione dei
tributi e    dei    contributi    risultanti dalla dichiarazione, anche se non
effettuati con   la  delega modello F24, fermo restando che, in ogni caso, non
saranno applicabili    sanzioni    nei    confronti   dei contribuenti che non
ritenessero opportuno compilare, in tutto o in parte, il quadro RX.           
L'indicazione dei dati relativi ai versamenti a saldo degli importi risultanti
da UNICO   99 puo' essere effettuata anche se la data dei versamenti stessi e'
successiva a    quella    indicata    nella    ricevuta di presentazione della
dichiarazione che   gli   intermediari  abilitati alla trasmissione telematica
devono necessariamente rilasciare al contribuente.                            
Nel prospetto   del   quadro   RX   possono   essere riportati anche i dati di
versamenti diversi    da    quelli   precedentemente evidenziati, qualora tale
modalita' di   compilazione   risulti   piu'   agevole per il contribuente. E'
pertanto possibile   riportare,  in particolare, anche quelli gia' esposti nei
quadri ST, SU e SQ del Mod. 770/99.                                           
2.2 Soggetti che hanno cessato l'attivita' nel corso del 1997                 
D.: I soggetti titolari di partita IVA che hanno cessato l'attivita' nel corso
    del 1997   e   che  nel Mod. UNICO98 hanno evidenziato un credito IVA e un
    credito di   Contributo   al  Servizio  sanitario nazionale, non chiesti a
    rimborso, possono    riportare    tali   importi nel rigo RN24 ("Eccedenze
    d'imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni") del Mod. UNICO99?   
R.: La   parte   dei predetti crediti non utilizzata in compensazione non deve
essere indicata    nel    rigo    RN24,  bensi' nel quadro RX. In particolare,
l'eccedenza riferibile  all'IVA deve essere indicata nel rigo RX3 del predetto
quadro RX,   mentre  l'eccedenza di contributo al Servizio sanitario nazionale
deve essere   indicata   nel   rigo   RX8 (anche da parte dei soggetti che non
hanno cessato    l'attivita').    In    tale  rigo puo' essere riportata anche
l'eccedenza dell'imposta   sul patrimonio netto dell'impresa non utilizzata in
compensazione.                                                                
Tali somme    potranno    essere    chieste    a rimborso ovvero utilizzate in
compensazione ai   sensi  del D. Lgs. n. 241 del 1997, indicando, in tal caso,
nel modello    F24    il    corrispondente   codice tributo e, come periodo di
riferimento, l'anno 1998.                                                     
2.3 Indicazione del numero delle rate.                                        
D: Nelle   avvertenze al mod. F24 e' stato precisato che in caso di versamento
   in unica   soluzione   occorre   indicare  nell'apposito spazio relativo al
   numero di   rate   il   valore  0101. Si chiede se tale indicazione risulti
   obbligatoria anche nel rigo RX 30 del mod. UNICO 99?                       
R: No,  la compilazione del rigo RX30 e' obbligatoria solo nell'ipotesi in cui
il contribuente abbia optato per la rateizzazione dei versamenti risultanti da
UNICO.                                                                        
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MOD. 770/99                                 
3.1 Modalita'   di   unificazione della dichiarazione del sostituto di imposta
    predisposta da   un   soggetto diverso da quello che predispone il modello
    Unico                                                                     
D.: Nel   caso  in cui i quadri del Mod. 770/99 devono essere presentati da un
    contribuente obbligato  alla presentazione della dichiarazione unificata e
    quest'ultima sia   predisposta da due diversi soggetti, quello che cura la
    predisposizione di   tutte   le altre dichiarazioni fiscali (redditi, IVA,
    IRAP) deve   allegare alle stesse obbligatoriamente la parte essenziale ed
    inscindibile del   Mod.770/99  (quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi
    dei versamenti;   quadro   SS,   concernente i dati riassuntivi nonche' il
    quadro SV,  da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e
    di successione)?                                                          
R.: Al fine di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari
e' consentito,  qualora i quadri del Mod. 770/99 debbano essere compresi nella
dichiarazione unificata e siano predisposti da due diversi soggetti,  tenere i
seguenti comportamenti:                                                       
    1. se   uno   soltanto  dei soggetti trasmette in via telematica, la parte
       essenziale ed  inscindibile del Mod. 770/99 deve necessariamente essere
       compresa nella    dichiarazione    unificata,    unitamente  alle altre
       dichiarazioni fiscali;.                                                
    2. se entrambi i soggetti trasmettono il Mod.UNICO99 in via telematica, il
       modello contenente   i  quadri relativi alla dichiarazione dei redditi,
       dell'IVA e   dell'Irap    puo' anche non comprendere (se tale modalita'
       risulta piu' agevole) alcun quadro del  Mod.770/99, purche':           
       - nel  riquadro "Firma della dichiarazione", posto nella seconda pagina
         del frontespizio,   siano   indicati   i quadri del Mod.770/99 che il
         contribuente e' tenuto a  presentare;                                
       - nel   riquadro   "presentazione della dichiarazione" sia riportato il
         codice fiscale    dell'altro    intermediario    che provvedera' alla
         trasmissione del Mod.770/99 stesso.                                  
Si fa presente che in ogni caso, la parte essenziale ed inscindibile del Mod. 
770/99 puo'   essere   contenuta   soltanto   in una delle due parti in cui e'
possibile suddividere la dichiarazione.                                       
L'intermediario che   trasmette  l'intera dichiarazione modello 770 o parti di
essa ha  analogo obbligo di riportare il codice fiscale dell'intermediario che
trasmette il modello Unico.                                                   
Si fa   presente,  altresi', che in entrambi i casi quando separatamente dalla
dichiarazione unificata viene inviato l'intero modello 770/99 o parte di esso,
per la    sua    presentazione    puo'  indifferentemente essere utilizzato il
frontespizio e   la  seconda pagina del Modello UNICO99 ovvero il modello base
del 770/99.   In   tale  ultimo caso, nell'apposita casella posta nel riquadro
"Presentazione della dichiarazione" deve essere indicata la lettera:          
- "C", se il Modello 770/99 fa parte del  Modello UNICO99 Persone fisiche;    
- "D", se il Modello 770/99 fa parte del Modello UNICO99 Societa' di persone  
   ed equiparate;                                                             
- "E", se il Modello 770/99 fa parte del Modello UNICO99 Societa' di capitali,
  enti  commerciali ed equiparati;                                            
- "F", se il Modello 770/99 fa parte del  Modello UNICO99 Enti non commerciali
   ed equiparati.                                                             
    Si precisa, infine,   che  il  soggetto che trasmette i quadri relativi ai
redditi, all'Iva e/o all'IRAP dovra' indicare nell'apposita casella:          
- la   lettera  "A"  se la parte essenziale ed inscindibile del Mod. 770 e' da
  lui trasmessa    unitamente    ai    quadri relativi ai redditi, all'Iva e/o
  all'IRAP;                                                                   
- la lettera "B" quando la parte essenziale ed inscindibile  del Mod.  770 non
e' trasmessa unitamente ai quadri relativi ai redditi, all'Iva e/o all'IRAP.  
3.2. Percipienti   da   prendere  in considerazione ai fini della verifica del
     rispetto del   limite    dei  venti soggetti  nell'ambito del quale si e'
     obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata.     
D.: Ai   fini   della   verifica   della sussistenza dell'obbligo da parte dei
    sostituti d'imposta  di presentare la dichiarazione in forma unificata, si
    chiede di conoscere se:                                                   
    a) devono essere computati tra i percipienti i soli eredi dei dipendenti o
       anche gli   eredi di altre categorie di percipienti ai quali sono stati
       corrisposti somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte;             
    b) qualora    nel    1998    o   nel 1999, prima della presentazione della
       dichiarazione del   Mod.   770/99, si siano verificati eventi che hanno
       comportato l'estinzione   dei   soggetti  preesistenti (quali: fusioni,
       scissioni totali,        successioni        dell'impresa   individuale,
       ecca'),  nel   computo dei percipienti si debba  tenere conto anche dei
       soggetti elencati    nei   quadri   del Mod.770/99 riferiti al soggetto
       estinto;                                                               
    c) si deve tener conto anche dei soggetti per i quali viene effettuata, ai
       sensi dell'art.    10    del    D.Lgs.    21  novembre 1997, n. 461, la
       comunicazione nominativa    all'Amministrazione    finanziaria da parte
       degli intermediari    e    degli    altri soggetti che  intervengono in
       operazioni, effettuate   a   decorrere  dal 1  luglio 1998, che possono
       generare i   redditi   diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)
       dell'art. 81 del TUIR.                                                 
R.: Sono   tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata i sostituti
d'imposta che  hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenute alla fonte
a non piu' di venti percipienti e che sono tenuti a presentare, oltre al Mod. 
770/99, anche    un'altra    dichiarazione   fiscale. Nel computo dei predetti
percipienti si   deve   tener   conto  degli eredi e dei soggetti elencati nei
quadri del   Mod.   770/99   riferiti al soggetto estinto. Non devono, invece,
essere conteggiati    i    soggetti    per   i quali deve essere effettuata la
comunicazione prevista   dall'art. 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997, in quanto le
somme oggetto   della   predetta   comunicazione non sono erogate dai soggetti
obbligati alla   comunicazione   stessa.  Si precisa, inoltre, che, in caso di
corresponsione di   redditi   di   capitali  o di redditi diversi sui quali la
ritenuta e'   operata   a   titolo  d'imposta e per i quali non e' prevista la
rilevazione nominativa    dei    percettori,   questi ultimi non devono essere
conteggiati ai    fini    della    verifica  della sussistenza dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione unificata.                                  
4. COMPENSAZIONE                                                              
4.1. Compensazione dell'addizionale regionale all'Irpef                       
D.: Un debito o un credito di addizionale regionale all'Irpef puo' essere     
    utilizzato in compensazione anche dai soggetti non titolari di partita    
    IVA?                                                                      
R.: A  seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241    dal    decreto    legislativo    n.  422 del 1998, sono ammessi alla
compensazione anche   i   soggetti  non titolari di  partita IVA. Pertanto, un
contribuente che    vanta    un   credito Irpef risultante dalla dichiarazione
dei redditi   e   deve   versare   una somma a titolo di addizionale regionale
all'Irpef, o viceversa, puo' effettuare la compensazione utilizzando il Mod.  
F24.                                                                          
4.2. Compilazione del rigo RX5                                                
D.: Si   chiede di conoscere con quali modalita' deve essere compilato il rigo
    RX5 per   la   richiesta   di   rimborso  del credito derivante da imposte
    sostitutive, indicate nel quadro RT, dal momento che in tale ultimo quadro
    possono essere determinati piu' crediti riferiti a tributi diversi.       
R.: Nel rigo RX5 deve essere riportata la somma dei crediti risultanti dal    
    quadro RT, anche se  riferiti a tributi diversi.                          
5.  PRESENTAZIONE   DELLA DICHIARAZIONE IN FORMA UNIFICATA DA PARTE DEGLI ENTI
    PUBBLICI NONCHE' DEGLI ORGANI ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO              
D. In   quali   casi devono presentare la dichiarazione in forma unificata gli
   enti pubblici   residenti   nel   territorio  dello Stato che non hanno per
   oggetto esclusivo   o principale l'esercizio di attivita' commerciali (art.
   87, comma   1,  lett. c), del Tuir) nonche' gli organi e le amministrazioni
   dello Stato,   compresi  quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di
   personalita' giuridica,    i    comuni,    i   consorzi tra enti locali, le
   associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane,
   le province e le regioni (art. 88, comma 1, del Tuir)?                     
R. I   soggetti precedentemente indicati devono presentare la dichiarazione in
forma unificata,   utilizzando il modello Unico 99 degli enti non commerciali,
se hanno   il  periodo di imposta coincidente con l'anno solare e  sono tenuti
alla presentazione di almeno due tra le seguenti quattro dichiarazioni:.      
- dei redditi;                                                                
- dell'iva                                                                    
- dell'Irap (utilizzando l'apposito quadro IQ- Amministrazioni ed  Enti       
  pubblici)                                                                   
- del    sostituto  di imposta se sono state operate ritenute nei confronti di
  non piu' di 20 percipienti.                                                 
Tra i  destinatari della presente disposizione rientrano tutti i soggetti  che
possono essere   annoverati   tra   gli enti pubblici non commerciali indicati
nell'art. 87,    comma    1,    lett.    c), del TUIR, compresi gli enti e  le
amministrazioni   pubbliche       non      tenuti     alla presentazione della
dichiarazione dei  redditi perche' non soggetti all'Irpeg in base all'articolo
88 del Tuir.                                                                  
Devono tenere    conto    della    disposizione  in esame anche i soggetti non
espressamente menzionati nell'art. 88, comma 1, del Tuir quali, ad esempio, le
amministrazioni pubbliche,    cosi'   come  definite dall'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.                                                
Si intendono   per tali tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e   le   scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende e    le    amministrazioni    dello    Stato  ad ordinamento autonomo,
le regioni,  le province, i comuni, le comunita' montane e loro   consorzi  ed
associazioni, le    istituzioni    universitarie,   gli istituti autonomi case
popolari,   le   camere   di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni,    tutti     gli    enti pubblici  non economici nazionali,
regionali   e   locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale.                                                          
Si precisa,   inoltre,    che  sono da ricomprendere nell'ambito dell'art. 87,
comma 1,  lett. c), anche i soggetti che svolgono le attivita' non considerate
commerciali ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR.                         
A tale  riguardo si ricorda che in  tutti i casi in cui l'ordinario termine di
presentazione della  dichiarazione scada anteriormente alla data del 20 luglio
1999, il   termine per la presentazione della dichiarazione in forma unificata
e' fissato al 20 luglio 1999. La trasmissione telematica di tali dichiarazioni
deve essere effettuata entro il mese di settembre.                            
Per i   soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai sensi
delle disposizioni   contenute nell'articolo 88 del Tuir, per l'individuazione
dell'ordinario termine  di presentazione della dichiarazione si fa riferimento
a quanto previsto dall'articolo  2, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998.  
Le dichiarazioni   in  oggetto devono essere conseguentemente presentate entro
un mese   dall'approvazione  del bilancio o del rendiconto dai soggetti tenuti
all'approvazione degli stessi  ovvero entro sei mesi dalla fine del periodo di
imposta per gli altri soggetti.                                               
6. STUDI DI SETTORE                                                           
6.1  Compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per     
     l'applicazione degli studi di settore                                    
D.: I   contribuenti che esercitano piu' attivita' economiche per le quali non
    sono stati  approvati i relativi studi di settore e quelli per i quali gli
    studi, benche'    approvati,    risultano     inapplicabili, sono tenuti a
    compilare nel    Mod.    UNICO99     i  righi relativi all'incidenza delle
    varie attivita' esercitate in relazione al totale dei ricavi conseguiti?  
R.:  Il rigo relativo alla incidenza delle "attivita' secondarie" (ad esempio,
rigo RG35   o RF71 del modello UNICO99 - Persone fisiche) va obbligatoriamente
compilato dai soli contribuenti che esercitano attivita' per le quali e' stato
approvato uno  studio di settore ma ai quali gli studi stessi non si applicano
per il  verificarsi delle cause di inapplicabilita' da indicare con i codici 1
e 2,  vale a dire, rispettivamente, "produzione o vendita in luoghi diversi" e
"esercizio di piu' attivita'".                                                
6.2  Compilazione del prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  
     dei parametri e degli studi di settore                                   
D.:  I  contribuenti esclusi dall'applicazione degli accertamenti basati sugli
     studi di    settore,    sono    tenuti  a compilare il prospetto dei dati
     rilevanti i   fini   dell'applicazione   dei   parametri e degli studi di
     settore, riportato nel Mod. UNICO99?                                     
R.:  No,  il prospetto in questione non deve essere compilato dai contribuenti
esclusi dall'applicazione degli studi di settore.                             
6.3. Inizio e cessazione attivita'                                            
D. Gli studi di settore sono applicabili alle aziende che hanno iniziato      
   l'attivita' il 1  gennaio o cessato la stessa il 31 dicembre?              
R. In   base  all'art. 10 della legge n. 146 del 1998 l'inizio o la cessazione
dell'attivita' nel    corso    del    periodo  di imposta costituisce causa di
esclusione dall'applicazione dell'accertamento in base agli studi di settore. 
Tale causa  di esclusione sussiste anche quando tali eventi si verificano il 1
gennaio o il 31 dicembre.                                                     
6.4. Modelli per la comunicazione dei dati extracontabili                     
D. Nei   modelli mediante i quali comunicare all'amministrazione finanziaria i
  dati strutturali  rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
  sono contenuti   anche   dati   contabili   quali,  ad esempio, spese per il
  carburante o    per    l'utilizzo    di  telefoni cellulari. Con riferimento
  alla determinazione   del   valore da attribuire a tali ultimi dati, occorre
  tenere presente   anche   le  variazioni fiscali derivanti dall'applicazione
  delle disposizioni del TUIR?                                                
R. I   dati   contabili   contenuti   nei modelli approvati il 21 maggio 1999,
mediante i    quali    comunicare     all'amministrazione   finanziaria i dati
strutturali rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, devono
essere determinati     senza     considerare     eventuali  variazioni fiscali
derivanti dall'applicazione  di disposizioni tributarie; cio' che rileva e' il
dato risultante dalle scritture contabili.                                    
6.5. Variabili di tipo contabile                                              
D. Si   tiene   conto,   tra   le  variabili di natura contabile rilevanti per
   l'applicazione degli   studi   di   settore, dei ricavi di cui all'art. 53,
   comma 1, lett. d), del TUIR?                                               
R. I   ricavi   dichiarati  rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore sono   quelli   previsti dall'art. 53 del TUIR, a esclusione di quelli
indicati alle   lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo. Tali ricavi
sono direttamente rilevabili dai righi dei modelli di dichiarazione.          
Ad esempio,   nell'ambito di UNICO99 Persone fisiche, i ricavi di cui all'art.
53, lett.   a)   e  b) sono indicati nei righi RG2, campo 3 e RF55, campo 2; i
proventi considerati  ricavi esclusi quelli di cui all'art. 53, comma 1, lett.
c) e d) sono indicati al rigo RG3 (campo 2 meno campo 1) e RF 56 (campo 2 meno
campo 1).                                                                     
7. IRAP                                                                       
7.1. Esonero   dall'obbligo   di  presentazione della dichiarazione Irap per i
     produttori agricoli  che operano in zone con meno di cinquecento abitanti
     ricomprese all'interno dei  comuni montani con piu' di mille abitanti.   
D.: Un   produttore agricolo, con volume di affari per l'anno 1997 inferiore a
    15 milioni, per il quale sussistono, nel corso del 1998, le condizioni per
    fruire del   regime   di esonero dagli adempimenti IVA di cui all'art. 34,
    comma 6,   del   D.P.R.   633/72,  a seguito di delibera  regionale che ha
    individuato, come   previsto, dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n.
    97, le   zone  con meno di cinquecento abitanti ricomprese all'interno dei
    comuni montani   con   piu'   di   mille  abitanti, e' tenuto al pagamento
    dell'Irap a saldo ed alla presentazione della relativa  dichiarazione?    
R.: Il produttore agricolo in oggetto non e' tenuto al versamento dell'imposta
regionale sulle   attivita' produttive per l'anno 1998, ne' alla presentazione
della dichiarazione,   in   quanto,   con  la pubblicazione della delibera che
individua nell'ambito   dei   comuni   montani le zone con meno di cinquecento
abitanti, ha   avuto   piena  efficacia il regime di esonero dagli adempimenti
contabili e   dal   versamento dell'imposta ai fini dell'IVA con effetto dal 1
gennaio dello  stesso anno fermo restando l'obbligo, precisato nella circolare
ministeriale 19   giugno 1998, n. 154, del versamento dell'imposta che risulti
dovuta in   relazione alle cessioni effettuate prima della pubblicazione della
predetta delibera   da   effettuarsi   entro il termine di presentazione della
dichiarazione annuale.                                                        
Il produttore agricolo puo' in ogni caso presentare dichiarazione ai fini IRAP
al fine di indicare unicamente gli eventuali acconti versati.                 
7.2. Minusvalenze                                                             
D. In   quale   rigo del quadro IQ del modello UNICO99 - Societa' di capitali,
   enti commerciali   ed equiparati" vanno indicate le minusvalenze relative a
   beni strumentali?                                                          
R. Le    minusvalenze    relative    a  beni strumentali, anche se costituenti
componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle realizzate in sede
di cessione   di  aziende, complessi o rami aziendali, vanno indicate nel rigo
IQ13 del quadro IQ del predetto modello UNICO99.                              
8. VARIE                                                                      
8.1. Protocollazione delle dichiarazioni                                      
D. Le organizzazioni e gli studi professionali che hanno necessita' di gestire
   un sistema    di    protocollazione    articolato    possono utilizzare per
   l'individuazione dei protocolli che intendono istituire:                   
1. un sistema di codificazione  alfanumerico;                                 
2. un maggior numero   di caratteri rispetto a quello (quattro) previsto nelle
   istruzioni per la compilazione del modello Unico?                          
R. Qualora esigenze organizzative lo rendano necessario, per la individuazione
della sede    o   dei distinti protocolli eventualmente in essa istituiti puo'
essere utilizzato   in   aggiunta   ai  primi quattro caratteri specificamente
destinati a   tale  finalita' anche i primi due a sinistra dei sette caratteri
dedicati all'indicazione   del   progressivo   di numerazione. Non e', invece,
possibile utilizzare sistemi di codificazione alfanumerici considerato che nei
tracciati record   i  campi in questione sono definiti numerici. Resta in ogni
caso fermo   l'obbligo di garantire la univocita' dei protocolli attribuiti da
ciascun intermediario.                                                        
8.2. Rimborso di imposte dedotte dal reddito complessivo                      
D. Le   istruzioni   relative   al quadro RM, sezione IV, di UNICO99 - Persone
   fisiche richiedono    l'indicazione    delle   somme conseguite a titolo di
   rimborso di    imposte,    compreso    il contributo  al servizio sanitario
   nazionale, dedotti    dal    reddito    complessivo.  Si chiede se il detto
   contributo relativo   al   1997   utilizzato  in compensazione debba essere
   indicato nel quadro RM.                                                    
R. Tra   le   somme   da  assoggettare a tassazione separata da indicare nella
sezione IV del citato quadro RM di UNICO99 devono essere indicate anche quelle
di Cssn dedotte dal reddito complessivo e compensate nel corso del 1998.      
8.3. Versamento dell'addizionale regionale                                    
D. Deve essere  effettuato il versamento della addizionale regionale all'IRPEF
   se lo stesso  risulta di importo non superiore a lire 20.000?              
R. No,  in quanto per effetto della disposizione contenuta nell'art. 50, comma
6, del   decreto   legislativo   n.   446  del 1997 si applicano alla predetta
addizionale, relativamente a tutti gli aspetti non espressamente disciplinati,
le disposizioni    previste    per    l'IRPEF    in  materia di dichiarazione,
liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni.              
8.4. Crediti concessi alle imprese - compilazione del quadro RU               
D. Le   istruzioni   al  quadro RU del Modello UNICO99  richiedono di indicare
   l'importo dei   crediti   di   imposta  concessi alle imprese utilizzato in
   compensazione nella   delega   F24  entro il termine di presentazione della
   dichiarazione stessa.   Si chiede se possa ritenersi corretta l'indicazione
   del credito   utilizzato fino al 16 maggio 1999, considerato che per motivi
   organizzativi risulta  difficile l'aggiornamento del dato successivamente a
   tale data.                                                                 
R. Ai   fini   della compilazione del quadro contenuto nelle dichiarazioni dei
redditi relativo   ai   crediti  d'imposta concessi alle imprese, qualora tale
modalita' di   compilazione   risulti   piu'   agevole per il contribuente, e'
consentito indicare    gli    utilizzi    dei  crediti in questione effettuati
fino alla   data di presentazione della dichiarazione. Al riguardo, si ricorda
che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata a
banche, poste   o   intermediari abilitati alla trasmissione telematica ovvero
trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria.                       
Gli uffici   in   indirizzo   sono   pregati  di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare

 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 13 novembre 1999