
Roma, in data 09.06.99
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.127
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette
Agli Uffici dell'Imposta sul Valore Aggiunto
Ai Centri di Servizio
Al Centro Informativo del Dipartimento delle
Entrate
e, p. c. Al Segretariato Generale
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
Al Comando Generale della guardia di Finanza
Al Servizio per il Controllo Interno
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle
Entrate
Al Servizio Ispettivo Centrale del Dipartimento
delle Entrate
Alla Scuola Centrale Tributaria
Alla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia
di Finanza
LORO SEDI
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In relazione ai quesiti posti in ordine alle modalita' di compilazione delle
dichiarazioni Mod. UNICO99 e delle dichiarazioni periodiche IVA si forniscono
i chiarimenti di seguito riportati.
1. DICHIARAZIONI AI FINI DELL'IVA
1.1 Modalita' di indicazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione
dell'anno precedente.
D. Come deve essere indicato nel rigo VP7 della dichiarazione IVA periodica il
credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente qualora il
contribuente intenda portarne in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997 solo una parte?
Nella fattispecie sopra esposta con quali modalita' deve essere annotato sui
registri IVA il credito IVA utilizzato in compensazione?
R. Come gia' evidenziato nel punto 2.18 della circolare n. 92/E del 26 aprile
1999, il contribuente puo' liberamente ripartire le somme a credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente (senza stabilire
preventivamente le modalita' di utilizzo del credito) tra importi chiesti a
rimborso (in presenza dei presupposti di legge) ed importi da compensare con
altri tributi, contributi o premi ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero
da computare in detrazione nei mesi o nei trimestri successivi.
Ai fini del riscontro con le scritture contabili, nel caso di credito IVA
riportato dall'anno precedente e' necessario che il contribuente annoti ai
sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, l'ammontare
complessivo del credito iniziale sul registro degli acquisti, di cui all'art.
25 dello stesso decreto, e i successivi utilizzi sul registro delle fatture
emesse (o dei corrispettivi) sia se destinati a compensare i debiti IVA
periodici sia se destinati a compensare i debiti riguardanti altri tributi,
contributi o premi.
Invece, l'eventuale eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla
liquidazione di ciascun periodo (mese o trimestre) deve essere computata in
detrazione secondo i criteri dell'art. 27, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del
1972 e, di conseguenza, non puo' formare oggetto di compensazione con altri
tributi, contributi o premi. Fa eccezione l'ipotesi in cui il contribuente,
legittimato a chiedere il rimborso infrannuale del credito IVA in presenza dei
presupposti previsti dall'art. 30, comma 3, lettere a) o b), del citato D.P.R.
n. 633, decida di portarlo in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del
1997. In tale caso, deve annotare anche il relativo importo destinato alla
compensazione nei suddetti registri IVA.
Pertanto, si forniscono istruzioni per una corretta contabilizzazione sui
registri IVA del credito riportato dall'anno precedente e per la compilazione
del rigo VP7 della dichiarazione periodica IVA.
1) Riporto dell'intero credito nella contabilita' IVA e utilizzo dello stesso
in sede di liquidazioni periodiche
In tale ipotesi il modello F24 non va utilizzato e nel rigo VP7 deve essere
riportato, nella prima dichiarazione IVA periodica, l'intero credito
annotato nei registri IVA e, successivamente, l'ammontare del credito
residuo risultante da ciascuna liquidazione periodica.
2) Riporto dell'intero credito nella contabilita' IVA ma con utilizzo di
parte del medesimo in compensazione con altri tributi, contributi o premi
In tale ipotesi, deve essere annotato nei registri IVA inizialmente
l'intero credito riportato dall'anno precedente e successivamente, all'atto di
ciascun utilizzo in compensazione ai sensi del D.Lgs.n.241, devono essere
annotati sia l'ammontare di credito compensato (mediante compilazione
del modello F24) con la data dell'utilizzo sia l'ammontare del credito residuo
calcolato per differenza.
Nel rigo VP7 della dichiarazione periodica deve essere indicato l'ammontare
del credito IVA riportato dal periodo precedente (o dall'anno precedente
nel caso della prima dichiarazione periodica) al netto della parte di
credito eventualmente utilizzata in compensazione con altri tributi,
contributi o premi anteriormente alla data in cui viene effettuata la
liquidazione periodica.
Si ipotizzi il seguente esempio:
Credito IVA dalla dichiarazione IVA 1998: credito 100 milioni
Compensazione ex D.Lgs. n. 241
effettuata in data 4/2/99: debito 50 milioni
Liquidazione periodica mese di gennaio 1999
effettuata in data 16/2/99: debito 20 milioni
Credito disponibile del periodo precedente: credito 50 milioni
(cioe' 100 - 50 milioni)
Saldo liquidazione mese di gennaio: credito 30 milioni
Importo da riportare nel rigo VP7 credito 50 milioni
3) Gestione dell'intero credito al di fuori della contabilita' IVA
In tale fattispecie, l'intero credito iniziale viene annotato distintamente
nei registri IVA come credito disponibile per le compensazioni ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante utilizzo del modello F24 e, di conseguenza,
nella contabilita' IVA non si riporta alcun credito. Devono essere altresi'
annotati tutti i successivi utilizzi in compensazione di detto credito. In
questo caso devono essere annotati sui registri gli estremi (importo e data)
del modello F24 utilizzato per la compensazione. In alternativa
all'annotazione sui registri e' sufficiente, per l'anno 1999, che il credito
residuo, dopo la effettuazione delle compensazioni, risulti dalla contabilita'
o, comunque, sia desumibile dai modelli F24. Per quanto concerne la
compilazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nel rigo VP7 relativo alla
prima dichiarazione deve essere indicato l'importo zero, mentre nelle
dichiarazioni periodiche successive deve essere indicato soltanto l'ammontare
dell'eventuale credito IVA maturato nel periodo (mese o trimestre)
risultante dalla precedente liquidazione periodica e computato in detrazione.
4) Gestione del credito IVA parte all'interno della contabilita' IVA e parte
al di fuori
In tale ipotesi, nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi)
deve essere annotata come credito di riporto solo la parte destinata al
computo in detrazione all'interno della contabilita' IVA (vedi punto 1).
Devono essere altresi' annotati distintamente l'ammontare del credito IVA che
si intende invece destinare, al di fuori della contabilita' IVA, alla
compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e l'ammontare dei successivi
utilizzi in compensazione, cosi' come precisato nel punto 3. Di conseguenza,
nel rigo VP7 della prima dichiarazione periodica deve essere indicato
soltanto l'ammontare del credito computato in detrazione nella contabilita'
IVA e, nelle successive dichiarazioni periodiche, il credito di riporto
risultante da ciascuna liquidazione periodica.
In considerazione delle incertezze interpretative sorte nella prima fase di
applicazione della nuova normativa sulle dichiarazioni periodiche IVA, si
chiarisce che restano salvi per il 1999 i comportamenti tenuti dal
contribuente in difformita' dai criteri generali sopra esposti o dalle
istruzioni contenute nelle fattispecie sopra illustrate purche' sia
l'ammontare iniziale del credito IVA che i successivi utilizzi risultino dai
registri IVA ovvero dalla contabilita' o, comunque, siano desumibili dai
modelli F24.
1.2. Contribuenti che non hanno effettuato alcuna operazione attiva e passiva
D.: I contribuenti che non hanno effettuato alcuna operazione attiva e passiva
hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA periodica?
R.: Cosi' come specificato nelle istruzioni alla compilazione della
dichiarazione IVA periodica, sono obbligati alla presentazione della detta
dichiarazione i contribuenti che per l'anno in corso sono soggetti all'obbligo
di presentazione della dichiarazione IVA annuale o di effettuazione delle
liquidazioni periodiche.
Tuttavia, come precisato con circolare n.19 del 10 luglio 1979, l'obbligo di
annotazione non sussiste per i soggetti che nel periodo di riferimento non
hanno effettuato alcuna operazione ne' attiva ne' passiva ovvero hanno
effettuato esclusivamente operazioni esenti ed hanno optato per la dispensa
dagli adempimenti di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, e di
conseguenza, in tali casi, non sussiste l'obbligo di presentazione della
dichiarazione IVA periodica.
1.3. Versamento trimestrale
D.: Un soggetto che ha optato per l'effettuazione delle liquidazioni
periodiche e del versamento dell'IVA con frequenza trimestrale e' tenuto a
computare anche i relativi interessi dell'1,50% qualora compensi l'IVA a
debito del periodo con crediti derivanti da altri tributi?
R.: Ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R n. 633 del 1972, i soggetti che hanno
optato per il versamento trimestrale dell'IVA sono obbligati a maggiorare le
somme da versare emergenti dalla liquidazione periodica degli interessi in
misura dell'1,50%. Pertanto tali contribuenti, prima di effettuare la
compensazione con altri tributi, contributi o premi dovranno applicare
all'IVA da versare i predetti interessi.
Diverso e' il caso in cui il debito IVA venga compensato con un credito IVA,
riportato in detrazione dal periodo ovvero dall'anno precedente, poiche' in
tale ipotesi la compensazione dei debiti e dei crediti avviene gia'
nell'ambito della liquidazione periodica dell'imposta e, pertanto, solo sul
saldo finale (che costituisce l'IVA effettivamente da versare) devono essere
calcolati gli interessi previsti dalla legge, qualora anche dopo tale
compensazione emerga un debito d'imposta.
1.4. Ricevuta di presentazione
D.: Nella ricevuta di presentazione agli intermediari per la trasmissione
telematica della dichiarazione IVA periodica deve essere sempre indicato,
nella seconda riga, il codice fiscale del responsabile del C.A.F. o
dell'associazione di categoria ecc.?
R.: Si precisa che il codice fiscale del responsabile degli organismi diversi
dalle persone fisiche, abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni,
puo' non essere indicato qualora non venga apposto il visto di conformita'.
Peraltro, se dovesse risultare piu' agevole per il tipo di software
utilizzato, il codice fiscale del professionista puo' essere riportato nella
prima riga, la stessa, cioe', prevista per l'indicazione del codice fiscale
dell'intermediario diverso da persona fisica.
1.5. Importo da indicare nel rigo VP10
D.: A causa degli arrotondamenti operati sui singoli importi da indicare nella
dichiarazione periodica IVA si puo' determinare una differenza, in piu' o
in meno, con l'ammontare dell'imposta risultante a debito dai registri
per ciascun periodo. L'ammontare da versare richiesto al rigo VP10 deve
essere determinato tenendo conto degli importi indicati nella
dichiarazione IVA periodica?
R.: I versamenti da effettuare devono sempre tenere conto esclusivamente degli
importi arrotondati alle mille lire indicati in sede di compilazione della
dichiarazione periodica, in quanto il sistema di controllo
dell'amministrazione finanziaria utilizza tali dati per riscontrare la
correttezza degli adempimenti effettuati dai contribuenti. Comunque, per
l'anno 1999, e' consentito effettuare i versamenti in base alla liquidazione
periodica, senza tenere conto delle regole di arrotondamento previste nella
dichiarazione periodica IVA.
A decorrere dall'anno 2000, e' necessario che i contribuenti adeguino la
tenuta della contabilita' effettuando, gia' in fase di liquidazione periodica,
gli stessi arrotondamenti richiesti per l'indicazione degli importi in sede di
dichiarazione periodica.
1.6. Dati del dichiarante
D.: Nel riquadro "Dichiarante" posto sulla busta da utilizzare per la
presentazione della dichiarazione IVA periodica, occorre indicare i dati
del soggetto che sottoscrive la dichiarazione o quelli del contribuente
cui si riferisce la stessa?
R.: Nel riquadro del Dichiarante posto in alto a sinistra della detta busta
si devono indicare in ogni caso i dati (codice fiscale, denominazione,
domicilio fiscale) del contribuente titolare di partita IVA, cui si riferisce
la dichiarazione.
1.7. Compilazione del rigo VP3
D.: Nel rigo VP3 della dichiarazione periodica devono essere compresi anche
gli acquisti di servizi resi da prestatore estero a committente
nazionale?
R.: Ad integrazione di quanto precisato nella circolare n. 92/E del 26 aprile
1999 con riferimento agli acquisti intracomunitari ed alle prestazioni di
servizi per le quali la fattura e' emessa dal cessionario, a norma del terzo
comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, si chiarisce che anche le
prestazioni di servizi rese da prestatore estero, per le quali il committente
nazionale e' tenuto ad assolvere l'imposta, a norma degli artt. 40 e 44 del
decreto legge n. 331 del 1993, devono essere comprese nel rigo VP3 della
dichiarazione IVA periodica, mentre l'imposta a debito relativa alle stesse
va indicata nel rigo VP5 e quella a credito, per l'ammontare detraibile, nel
rigo VP6.
2. UNICO99 - COMPILAZIONE DEL QUADRO RX
2.1.Dati relativi alla effettuazione dei versamenti
D: Si chiede di conoscere se sia necessario indicare nel quadro RX:
- i dati dei versamenti effettuati senza utilizzo del Modello F24 nel
periodo dal 1 gennaio al 3 maggio 1998;
- i dati dei versamenti a saldo risultanti dal modello UNICO 99.
Inoltre si chiede se, per semplicita' di compilazione meccanografica, sia
possibile riportare nel quadro RX del Mod. UNICO 99 anche i dati relativi
ai versamenti delle ritenute che in caso di dichiarazione Mod.770/99
presentato in forma unificata, sono gia' esposti nei quadri ST, SU e SQ.
R: Le istruzioni del Modello UNICO99 precisano che la compilazione del
prospetto dei versamenti contenuto nel quadro RX e' finalizzata alla
correzione di eventuali errori di compilazione delle deleghe Modello F24 o di
acquisizione dei dati.
E', quindi, interesse del contribuente compilare il predetto quadro riportando
i dati dei versamenti in acconto e a saldo che incidono sulla liquidazione dei
tributi e dei contributi risultanti dalla dichiarazione, anche se non
effettuati con la delega modello F24, fermo restando che, in ogni caso, non
saranno applicabili sanzioni nei confronti dei contribuenti che non
ritenessero opportuno compilare, in tutto o in parte, il quadro RX.
L'indicazione dei dati relativi ai versamenti a saldo degli importi risultanti
da UNICO 99 puo' essere effettuata anche se la data dei versamenti stessi e'
successiva a quella indicata nella ricevuta di presentazione della
dichiarazione che gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica
devono necessariamente rilasciare al contribuente.
Nel prospetto del quadro RX possono essere riportati anche i dati di
versamenti diversi da quelli precedentemente evidenziati, qualora tale
modalita' di compilazione risulti piu' agevole per il contribuente. E'
pertanto possibile riportare, in particolare, anche quelli gia' esposti nei
quadri ST, SU e SQ del Mod. 770/99.
2.2 Soggetti che hanno cessato l'attivita' nel corso del 1997
D.: I soggetti titolari di partita IVA che hanno cessato l'attivita' nel corso
del 1997 e che nel Mod. UNICO98 hanno evidenziato un credito IVA e un
credito di Contributo al Servizio sanitario nazionale, non chiesti a
rimborso, possono riportare tali importi nel rigo RN24 ("Eccedenze
d'imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni") del Mod. UNICO99?
R.: La parte dei predetti crediti non utilizzata in compensazione non deve
essere indicata nel rigo RN24, bensi' nel quadro RX. In particolare,
l'eccedenza riferibile all'IVA deve essere indicata nel rigo RX3 del predetto
quadro RX, mentre l'eccedenza di contributo al Servizio sanitario nazionale
deve essere indicata nel rigo RX8 (anche da parte dei soggetti che non
hanno cessato l'attivita'). In tale rigo puo' essere riportata anche
l'eccedenza dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa non utilizzata in
compensazione.
Tali somme potranno essere chieste a rimborso ovvero utilizzate in
compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, indicando, in tal caso,
nel modello F24 il corrispondente codice tributo e, come periodo di
riferimento, l'anno 1998.
2.3 Indicazione del numero delle rate.
D: Nelle avvertenze al mod. F24 e' stato precisato che in caso di versamento
in unica soluzione occorre indicare nell'apposito spazio relativo al
numero di rate il valore 0101. Si chiede se tale indicazione risulti
obbligatoria anche nel rigo RX 30 del mod. UNICO 99?
R: No, la compilazione del rigo RX30 e' obbligatoria solo nell'ipotesi in cui
il contribuente abbia optato per la rateizzazione dei versamenti risultanti da
UNICO.
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MOD. 770/99
3.1 Modalita' di unificazione della dichiarazione del sostituto di imposta
predisposta da un soggetto diverso da quello che predispone il modello
Unico
D.: Nel caso in cui i quadri del Mod. 770/99 devono essere presentati da un
contribuente obbligato alla presentazione della dichiarazione unificata e
quest'ultima sia predisposta da due diversi soggetti, quello che cura la
predisposizione di tutte le altre dichiarazioni fiscali (redditi, IVA,
IRAP) deve allegare alle stesse obbligatoriamente la parte essenziale ed
inscindibile del Mod.770/99 (quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi
dei versamenti; quadro SS, concernente i dati riassuntivi nonche' il
quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e
di successione)?
R.: Al fine di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari
e' consentito, qualora i quadri del Mod. 770/99 debbano essere compresi nella
dichiarazione unificata e siano predisposti da due diversi soggetti, tenere i
seguenti comportamenti:
1. se uno soltanto dei soggetti trasmette in via telematica, la parte
essenziale ed inscindibile del Mod. 770/99 deve necessariamente essere
compresa nella dichiarazione unificata, unitamente alle altre
dichiarazioni fiscali;.
2. se entrambi i soggetti trasmettono il Mod.UNICO99 in via telematica, il
modello contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi,
dell'IVA e dell'Irap puo' anche non comprendere (se tale modalita'
risulta piu' agevole) alcun quadro del Mod.770/99, purche':
- nel riquadro "Firma della dichiarazione", posto nella seconda pagina
del frontespizio, siano indicati i quadri del Mod.770/99 che il
contribuente e' tenuto a presentare;
- nel riquadro "presentazione della dichiarazione" sia riportato il
codice fiscale dell'altro intermediario che provvedera' alla
trasmissione del Mod.770/99 stesso.
Si fa presente che in ogni caso, la parte essenziale ed inscindibile del Mod.
770/99 puo' essere contenuta soltanto in una delle due parti in cui e'
possibile suddividere la dichiarazione.
L'intermediario che trasmette l'intera dichiarazione modello 770 o parti di
essa ha analogo obbligo di riportare il codice fiscale dell'intermediario che
trasmette il modello Unico.
Si fa presente, altresi', che in entrambi i casi quando separatamente dalla
dichiarazione unificata viene inviato l'intero modello 770/99 o parte di esso,
per la sua presentazione puo' indifferentemente essere utilizzato il
frontespizio e la seconda pagina del Modello UNICO99 ovvero il modello base
del 770/99. In tale ultimo caso, nell'apposita casella posta nel riquadro
"Presentazione della dichiarazione" deve essere indicata la lettera:
- "C", se il Modello 770/99 fa parte del Modello UNICO99 Persone fisiche;
- "D", se il Modello 770/99 fa parte del Modello UNICO99 Societa' di persone
ed equiparate;
- "E", se il Modello 770/99 fa parte del Modello UNICO99 Societa' di capitali,
enti commerciali ed equiparati;
- "F", se il Modello 770/99 fa parte del Modello UNICO99 Enti non commerciali
ed equiparati.
Si precisa, infine, che il soggetto che trasmette i quadri relativi ai
redditi, all'Iva e/o all'IRAP dovra' indicare nell'apposita casella:
- la lettera "A" se la parte essenziale ed inscindibile del Mod. 770 e' da
lui trasmessa unitamente ai quadri relativi ai redditi, all'Iva e/o
all'IRAP;
- la lettera "B" quando la parte essenziale ed inscindibile del Mod. 770 non
e' trasmessa unitamente ai quadri relativi ai redditi, all'Iva e/o all'IRAP.
3.2. Percipienti da prendere in considerazione ai fini della verifica del
rispetto del limite dei venti soggetti nell'ambito del quale si e'
obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata.
D.: Ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo da parte dei
sostituti d'imposta di presentare la dichiarazione in forma unificata, si
chiede di conoscere se:
a) devono essere computati tra i percipienti i soli eredi dei dipendenti o
anche gli eredi di altre categorie di percipienti ai quali sono stati
corrisposti somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte;
b) qualora nel 1998 o nel 1999, prima della presentazione della
dichiarazione del Mod. 770/99, si siano verificati eventi che hanno
comportato l'estinzione dei soggetti preesistenti (quali: fusioni,
scissioni totali, successioni dell'impresa individuale,
ecca'), nel computo dei percipienti si debba tenere conto anche dei
soggetti elencati nei quadri del Mod.770/99 riferiti al soggetto
estinto;
c) si deve tener conto anche dei soggetti per i quali viene effettuata, ai
sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, la
comunicazione nominativa all'Amministrazione finanziaria da parte
degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in
operazioni, effettuate a decorrere dal 1 luglio 1998, che possono
generare i redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)
dell'art. 81 del TUIR.
R.: Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata i sostituti
d'imposta che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenute alla fonte
a non piu' di venti percipienti e che sono tenuti a presentare, oltre al Mod.
770/99, anche un'altra dichiarazione fiscale. Nel computo dei predetti
percipienti si deve tener conto degli eredi e dei soggetti elencati nei
quadri del Mod. 770/99 riferiti al soggetto estinto. Non devono, invece,
essere conteggiati i soggetti per i quali deve essere effettuata la
comunicazione prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997, in quanto le
somme oggetto della predetta comunicazione non sono erogate dai soggetti
obbligati alla comunicazione stessa. Si precisa, inoltre, che, in caso di
corresponsione di redditi di capitali o di redditi diversi sui quali la
ritenuta e' operata a titolo d'imposta e per i quali non e' prevista la
rilevazione nominativa dei percettori, questi ultimi non devono essere
conteggiati ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione unificata.
4. COMPENSAZIONE
4.1. Compensazione dell'addizionale regionale all'Irpef
D.: Un debito o un credito di addizionale regionale all'Irpef puo' essere
utilizzato in compensazione anche dai soggetti non titolari di partita
IVA?
R.: A seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 dal decreto legislativo n. 422 del 1998, sono ammessi alla
compensazione anche i soggetti non titolari di partita IVA. Pertanto, un
contribuente che vanta un credito Irpef risultante dalla dichiarazione
dei redditi e deve versare una somma a titolo di addizionale regionale
all'Irpef, o viceversa, puo' effettuare la compensazione utilizzando il Mod.
F24.
4.2. Compilazione del rigo RX5
D.: Si chiede di conoscere con quali modalita' deve essere compilato il rigo
RX5 per la richiesta di rimborso del credito derivante da imposte
sostitutive, indicate nel quadro RT, dal momento che in tale ultimo quadro
possono essere determinati piu' crediti riferiti a tributi diversi.
R.: Nel rigo RX5 deve essere riportata la somma dei crediti risultanti dal
quadro RT, anche se riferiti a tributi diversi.
5. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN FORMA UNIFICATA DA PARTE DEGLI ENTI
PUBBLICI NONCHE' DEGLI ORGANI ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
D. In quali casi devono presentare la dichiarazione in forma unificata gli
enti pubblici residenti nel territorio dello Stato che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali (art.
87, comma 1, lett. c), del Tuir) nonche' gli organi e le amministrazioni
dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di
personalita' giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le
associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane,
le province e le regioni (art. 88, comma 1, del Tuir)?
R. I soggetti precedentemente indicati devono presentare la dichiarazione in
forma unificata, utilizzando il modello Unico 99 degli enti non commerciali,
se hanno il periodo di imposta coincidente con l'anno solare e sono tenuti
alla presentazione di almeno due tra le seguenti quattro dichiarazioni:.
- dei redditi;
- dell'iva
- dell'Irap (utilizzando l'apposito quadro IQ- Amministrazioni ed Enti
pubblici)
- del sostituto di imposta se sono state operate ritenute nei confronti di
non piu' di 20 percipienti.
Tra i destinatari della presente disposizione rientrano tutti i soggetti che
possono essere annoverati tra gli enti pubblici non commerciali indicati
nell'art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR, compresi gli enti e le
amministrazioni pubbliche non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi perche' non soggetti all'Irpeg in base all'articolo
88 del Tuir.
Devono tenere conto della disposizione in esame anche i soggetti non
espressamente menzionati nell'art. 88, comma 1, del Tuir quali, ad esempio, le
amministrazioni pubbliche, cosi' come definite dall'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Si intendono per tali tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale.
Si precisa, inoltre, che sono da ricomprendere nell'ambito dell'art. 87,
comma 1, lett. c), anche i soggetti che svolgono le attivita' non considerate
commerciali ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR.
A tale riguardo si ricorda che in tutti i casi in cui l'ordinario termine di
presentazione della dichiarazione scada anteriormente alla data del 20 luglio
1999, il termine per la presentazione della dichiarazione in forma unificata
e' fissato al 20 luglio 1999. La trasmissione telematica di tali dichiarazioni
deve essere effettuata entro il mese di settembre.
Per i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai sensi
delle disposizioni contenute nell'articolo 88 del Tuir, per l'individuazione
dell'ordinario termine di presentazione della dichiarazione si fa riferimento
a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998.
Le dichiarazioni in oggetto devono essere conseguentemente presentate entro
un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto dai soggetti tenuti
all'approvazione degli stessi ovvero entro sei mesi dalla fine del periodo di
imposta per gli altri soggetti.
6. STUDI DI SETTORE
6.1 Compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per
l'applicazione degli studi di settore
D.: I contribuenti che esercitano piu' attivita' economiche per le quali non
sono stati approvati i relativi studi di settore e quelli per i quali gli
studi, benche' approvati, risultano inapplicabili, sono tenuti a
compilare nel Mod. UNICO99 i righi relativi all'incidenza delle
varie attivita' esercitate in relazione al totale dei ricavi conseguiti?
R.: Il rigo relativo alla incidenza delle "attivita' secondarie" (ad esempio,
rigo RG35 o RF71 del modello UNICO99 - Persone fisiche) va obbligatoriamente
compilato dai soli contribuenti che esercitano attivita' per le quali e' stato
approvato uno studio di settore ma ai quali gli studi stessi non si applicano
per il verificarsi delle cause di inapplicabilita' da indicare con i codici 1
e 2, vale a dire, rispettivamente, "produzione o vendita in luoghi diversi" e
"esercizio di piu' attivita'".
6.2 Compilazione del prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
dei parametri e degli studi di settore
D.: I contribuenti esclusi dall'applicazione degli accertamenti basati sugli
studi di settore, sono tenuti a compilare il prospetto dei dati
rilevanti i fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di
settore, riportato nel Mod. UNICO99?
R.: No, il prospetto in questione non deve essere compilato dai contribuenti
esclusi dall'applicazione degli studi di settore.
6.3. Inizio e cessazione attivita'
D. Gli studi di settore sono applicabili alle aziende che hanno iniziato
l'attivita' il 1 gennaio o cessato la stessa il 31 dicembre?
R. In base all'art. 10 della legge n. 146 del 1998 l'inizio o la cessazione
dell'attivita' nel corso del periodo di imposta costituisce causa di
esclusione dall'applicazione dell'accertamento in base agli studi di settore.
Tale causa di esclusione sussiste anche quando tali eventi si verificano il 1
gennaio o il 31 dicembre.
6.4. Modelli per la comunicazione dei dati extracontabili
D. Nei modelli mediante i quali comunicare all'amministrazione finanziaria i
dati strutturali rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
sono contenuti anche dati contabili quali, ad esempio, spese per il
carburante o per l'utilizzo di telefoni cellulari. Con riferimento
alla determinazione del valore da attribuire a tali ultimi dati, occorre
tenere presente anche le variazioni fiscali derivanti dall'applicazione
delle disposizioni del TUIR?
R. I dati contabili contenuti nei modelli approvati il 21 maggio 1999,
mediante i quali comunicare all'amministrazione finanziaria i dati
strutturali rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, devono
essere determinati senza considerare eventuali variazioni fiscali
derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie; cio' che rileva e' il
dato risultante dalle scritture contabili.
6.5. Variabili di tipo contabile
D. Si tiene conto, tra le variabili di natura contabile rilevanti per
l'applicazione degli studi di settore, dei ricavi di cui all'art. 53,
comma 1, lett. d), del TUIR?
R. I ricavi dichiarati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore sono quelli previsti dall'art. 53 del TUIR, a esclusione di quelli
indicati alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo. Tali ricavi
sono direttamente rilevabili dai righi dei modelli di dichiarazione.
Ad esempio, nell'ambito di UNICO99 Persone fisiche, i ricavi di cui all'art.
53, lett. a) e b) sono indicati nei righi RG2, campo 3 e RF55, campo 2; i
proventi considerati ricavi esclusi quelli di cui all'art. 53, comma 1, lett.
c) e d) sono indicati al rigo RG3 (campo 2 meno campo 1) e RF 56 (campo 2 meno
campo 1).
7. IRAP
7.1. Esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Irap per i
produttori agricoli che operano in zone con meno di cinquecento abitanti
ricomprese all'interno dei comuni montani con piu' di mille abitanti.
D.: Un produttore agricolo, con volume di affari per l'anno 1997 inferiore a
15 milioni, per il quale sussistono, nel corso del 1998, le condizioni per
fruire del regime di esonero dagli adempimenti IVA di cui all'art. 34,
comma 6, del D.P.R. 633/72, a seguito di delibera regionale che ha
individuato, come previsto, dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n.
97, le zone con meno di cinquecento abitanti ricomprese all'interno dei
comuni montani con piu' di mille abitanti, e' tenuto al pagamento
dell'Irap a saldo ed alla presentazione della relativa dichiarazione?
R.: Il produttore agricolo in oggetto non e' tenuto al versamento dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive per l'anno 1998, ne' alla presentazione
della dichiarazione, in quanto, con la pubblicazione della delibera che
individua nell'ambito dei comuni montani le zone con meno di cinquecento
abitanti, ha avuto piena efficacia il regime di esonero dagli adempimenti
contabili e dal versamento dell'imposta ai fini dell'IVA con effetto dal 1
gennaio dello stesso anno fermo restando l'obbligo, precisato nella circolare
ministeriale 19 giugno 1998, n. 154, del versamento dell'imposta che risulti
dovuta in relazione alle cessioni effettuate prima della pubblicazione della
predetta delibera da effettuarsi entro il termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
Il produttore agricolo puo' in ogni caso presentare dichiarazione ai fini IRAP
al fine di indicare unicamente gli eventuali acconti versati.
7.2. Minusvalenze
D. In quale rigo del quadro IQ del modello UNICO99 - Societa' di capitali,
enti commerciali ed equiparati" vanno indicate le minusvalenze relative a
beni strumentali?
R. Le minusvalenze relative a beni strumentali, anche se costituenti
componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle realizzate in sede
di cessione di aziende, complessi o rami aziendali, vanno indicate nel rigo
IQ13 del quadro IQ del predetto modello UNICO99.
8. VARIE
8.1. Protocollazione delle dichiarazioni
D. Le organizzazioni e gli studi professionali che hanno necessita' di gestire
un sistema di protocollazione articolato possono utilizzare per
l'individuazione dei protocolli che intendono istituire:
1. un sistema di codificazione alfanumerico;
2. un maggior numero di caratteri rispetto a quello (quattro) previsto nelle
istruzioni per la compilazione del modello Unico?
R. Qualora esigenze organizzative lo rendano necessario, per la individuazione
della sede o dei distinti protocolli eventualmente in essa istituiti puo'
essere utilizzato in aggiunta ai primi quattro caratteri specificamente
destinati a tale finalita' anche i primi due a sinistra dei sette caratteri
dedicati all'indicazione del progressivo di numerazione. Non e', invece,
possibile utilizzare sistemi di codificazione alfanumerici considerato che nei
tracciati record i campi in questione sono definiti numerici. Resta in ogni
caso fermo l'obbligo di garantire la univocita' dei protocolli attribuiti da
ciascun intermediario.
8.2. Rimborso di imposte dedotte dal reddito complessivo
D. Le istruzioni relative al quadro RM, sezione IV, di UNICO99 - Persone
fisiche richiedono l'indicazione delle somme conseguite a titolo di
rimborso di imposte, compreso il contributo al servizio sanitario
nazionale, dedotti dal reddito complessivo. Si chiede se il detto
contributo relativo al 1997 utilizzato in compensazione debba essere
indicato nel quadro RM.
R. Tra le somme da assoggettare a tassazione separata da indicare nella
sezione IV del citato quadro RM di UNICO99 devono essere indicate anche quelle
di Cssn dedotte dal reddito complessivo e compensate nel corso del 1998.
8.3. Versamento dell'addizionale regionale
D. Deve essere effettuato il versamento della addizionale regionale all'IRPEF
se lo stesso risulta di importo non superiore a lire 20.000?
R. No, in quanto per effetto della disposizione contenuta nell'art. 50, comma
6, del decreto legislativo n. 446 del 1997 si applicano alla predetta
addizionale, relativamente a tutti gli aspetti non espressamente disciplinati,
le disposizioni previste per l'IRPEF in materia di dichiarazione,
liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni.
8.4. Crediti concessi alle imprese - compilazione del quadro RU
D. Le istruzioni al quadro RU del Modello UNICO99 richiedono di indicare
l'importo dei crediti di imposta concessi alle imprese utilizzato in
compensazione nella delega F24 entro il termine di presentazione della
dichiarazione stessa. Si chiede se possa ritenersi corretta l'indicazione
del credito utilizzato fino al 16 maggio 1999, considerato che per motivi
organizzativi risulta difficile l'aggiornamento del dato successivamente a
tale data.
R. Ai fini della compilazione del quadro contenuto nelle dichiarazioni dei
redditi relativo ai crediti d'imposta concessi alle imprese, qualora tale
modalita' di compilazione risulti piu' agevole per il contribuente, e'
consentito indicare gli utilizzi dei crediti in questione effettuati
fino alla data di presentazione della dichiarazione. Al riguardo, si ricorda
che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata a
banche, poste o intermediari abilitati alla trasmissione telematica ovvero
trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare

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