DECRETO 31 maggio 1999, n.164
Risoluzione
n. 92 del
08.06.99
ARTICOLO a cura di
N.T
Circolare 127 del 09.06.99
Circolare
09.06.99,
n. 128
COMUNICATO STAMPA diramato il 10.6.1999
COMUNICATO STAMPA diramato il 10.6.1999
TABELLA RIASSUNTIVA dei codici tributo per il versamento delle imposte
SENTENZA CORTE
COSTITUZIONALE commentata da Jean Marie Del Bo e da Enrico De Mita
“Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In
breve
Il decreto, entrato in vigore lo scorso 12 giugno, costituisce il regolamento attuativo della nuova disciplina sull'assistenza fiscale prestata da CAF-imprese, CAF-dipendenti e dai professionisti (D.Lgs. n. 490/1998). Appreso si metteranno in evidenza i tratti salienti del regolamento riferiti o riferibili ai professionisti Condizioni
per il rilascio del visto di conformità
I professionisti possono rilasciare il visto di conformità formale se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili, o se queste sono tenute dal contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale. In proposito si ricorda che Il decreto di attuazione della riforma dell’assistenza fiscale ha stabilito che i revisori contabili (art.36 del D.Lgs 490/1998) possono rilasciare la certificazione tributaria ("visto pesante") se:
Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dai certificatori anche quando siano predisposte e tenute da:
Le attività devono comunque essere effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso certificatore. Modalità Con lo stesso decreto il ministro delle Finanze individuerà il numero massimo delle certificazioni tributarie che ciascun professionista può rilasciare. Inoltre il regolamento di attuazione della riforma sull’assistenza fiscale (D.Lgs. n. 490/1998) ha previsto che i professionisti, per poter rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione degli studi di settore, devono comunicare preventivamente al Dipartimento delle entrate:
Allegati
Polizza
assicurativa
Come i CAF (art.6 del D.Lgs 490/1998) anche i professionisti e i certificatori, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimenti di eventuali danni, devono stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile, il cui massimale, adeguato al numero di contribuenti assistiti, dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, non può comunque essere inferiore a due miliardi. Copia della polizza deve essere allegata alla comunicazione dei dati dei professionisti al Dipartimento delle entrate. Controlli
da parte dell’amministrazione finanziaria
Gli Uffici del Dipartimento delle entrate possono effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso la sede e gli Uffici periferici dei CAF e delle società di servizi di cui gli stessi si avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti occorrenti per un corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale. Nel caso di irregolarità particolarmente gravi può essere disposta la sospensione cautelare dell'attività di assistenza. Inoltre, se il CAF non provvede a eliminare le irregolarità
riscontrate nel termine assegnato è considerato decaduto dall'autorizzazione
allo svolgimento delle attività di assistenza fiscale ed è cancellato
dall'Albo. PROFESSIONISTI Analogamente gli Uffici del Dipartimento delle entrate possono chiedere ai professionisti tutti gli atti e i documenti necessari per verificare il corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale. I professionisti, in luogo della consegna della documentazione, possono chiedere che l'esame della stessa sia effettuato presso di loro ovvero presso le sedi delle società di servizi di cui eventualmente si avvalgono. Processo verbale Decorso tale termine, e qualora non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal professionista, o non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il professionista si è adeguato a quanto prescritto, l’Ufficio gli ordina di eliminare le irregolarità entro il termine di 30 giorni. Sospensione
cautelare
Nel caso di irregolarità che presentino aspetti di particolare gravità può essere disposta la sospensione cautelare dell'attività di assistenza. Revoca
dell’abilitazione alla trasmissione telematica
Controllo formale
delle dichiarazioni Verifiche annuali Informazione
a CAF e professionisti sulle verifiche
In caso di controllo o di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, sarà contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza fiscale o il professionista che ha rilasciato il visto di conformità, o il certificatore. Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 11-06-1999
Risoluzione n. 92 del 08.06.99 “Articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Compensazione di crediti risultanti dal modello di dichiarazione 770/99. Quesiti.” In breve
La risoluzione in oggetto, confermando quanto indicato nelle
istruzioni alla dichiarazione e precedentemente anticipato con la R.M.
2.11.1998, n. 165/E, il chiarisce come portare a
compensazione i crediti per versamenti di ritenute in eccesso rispetto a quelle
trattenute al dipendente emergenti dal Mod. 770 di dichiarazione dei sostituti
d’imposta. Si ricorda infatti che a decorrere dalle dichiarazioni da
presentare in questi giorni è possibile chiedere a rimborso o portare a
compensazione i crediti derivanti dai versamenti di ritenute in eccesso rispetto
a quanto trattenuto al dipendente a seguito di errori di calcolo o di
valutazione secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/1997. La compensazione di tali eccedenze può essere effettuata sin dal 1
gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il versamento.
L’ammontare totale di tali eccedenze dovrà essere evidenziato nel rigo
ST22.della dichiarazione dei sostituti d’imposta Mod. 770. Si ricorda che la compensazione in F24 è alternativa allo scomputo
delle eccedenze in questione dai versamenti successivi di ritenute che
eventualmente il contribuente deve effettuare (art.1 del D.P.R. n. 445/1997).
Italia
oggi di mercoledì 9 giugno 1999, pag. 40 “Società professionali a Milano un’iscrizione nel Registro delle imprese.” In breve Il breve scritto da notizia del fatto che il giudice del registro di
Milano con decreto depositato il 5 giugno 1999 ordina l’iscrizione della prima
società professionale nel registro delle imprese sezione speciale società
semplici. E’ evidente che tale giudice dopo l’abrogazione dell’art.2 della
legge n. 1815 del 1929, vede la possibilità di costituire società
professionali sotto forma di società di persone anche in assenza dei previsti
regolamenti che dovrebbero disciplinare il vuoto normativo creatosi.. Il
sole 24 ore di mercoledì 9 giugno 1999, pag. 26 “Risposte a quesiti sulla compilazione dei modelli di dichiarazione” In breve La circolare chiarisce aspetti importanti della compilazione della dichiarazione periodica Iva, del quadro RX della dichiarazione UNICO, delle modalità di presentazione del modello 770 dei sostituti d’imposta nonché detta istruzioni per la protocollazione delle dichiarazioni da pare degli abilitati alla trasmissione telematica. Qui appresso di
riassumono i chiarimenti più importanti. 1.1
Modalità di indicazione del credito Iva risultante dalla dichiarazione
dell’anno precedente nella dichiarazione periodica Iva rigo VP7
Il ministero chiarisce che il credito Iva emergente dalla precedente dichiarazione può essere utilizzato dal contribuente senza alcun vincolo (Cfr C.M. n. 92/E del 26.4.1999, § 2.18), tuttavia le vicende legate all’utilizzo dello stesso devono essere adeguatamente riportate nei registri Iva. A tal fine la circolare consente al contribuente un alternativa: di
gestire il credito internamente o esternamente alla contabilità Iva,.
preoccupandosi comunque, in entrambi i casi, che agli utilizzi dei crediti venga
data adeguata evidenza nei registri Iva. Punto fermo in entrambi i casi di gestione interna od esterna è che il credito Iva sia indicato, come
prescrive l’art.30 del D.P.R. 633/1972 nel registro degli acquisti (art.25
D.P.R. 633/1972) e, che l’utilizzo dello stesso,. sia evidenziato nel registro
delle fatture emesse (art.27 D.P.R. 633/1972). La differenza della gestione del credito interna od esterna è nella
compilazione della dichiarazione periodica e la collocazione all’interno del
registro degli acquisti del credito emergente dalla precedente dichiarazione Iva. Infatti in caso di gestione
interna del credito nel rigo VP7 della dichiarazione periodica deve essere
indicato l’intero ammontare del credito annuale emergente dalla dichiarazione
annuale e successivamente, l’ammontare del credito residuo da ciascuna
liquidazione periodica. Nel caso i cui il contribuente utilizzi il credito Iva
in F24 per la compensazione con altri tributi o contributi, nel registro Iva
deve esserne indicato l’utilizzo mentre nel rigo VP7 della dichiarazione
periodica deve essere indicato il credito residuo (credito emergente dalla
liquidazione periodica precedente – utilizzo in compensazione F24 = credito da
indicare nel VP7). Nel caso in cui si preferisca gestire il credito fuori dalla contabilità Iva il credito emergente dalla precedente dichiarazione deve comunque essere riportato nel registro delle acquisti anche se in una colonna separata e nel rigo VP7 della prima dichiarazione periodica dovrà essere riportato “zero” e in quelle successive il solo credito Iva emergente dalla frazione di periodo precedente mese o trimestre che sia. Il ministero chiarisce inoltre che è possibile gestire il credito in
parte dentro ed in parte fuori la contabilità Iva con le modalità viste prima. Il ministero si rende conto della confusione creata intorno alla questione e chiarisce che, “ restano salvi per il 1999 i comportamenti tenuti dal contribuente in difformità dai criteri generali sopra esposti o dalle istruzioni contenute nelle fattispecie sopra illustrate purché sia l'ammontare iniziale del credito IVA che i successivi utilizzi risultino dai registri IVA ovvero dalla contabilità o, comunque, siano desumibili dai modelli F24.” 1.2
Contribuenti che non hanno effettuato alcuna operazione attiva e passiva
La circolare chiarisce, richiamando la C.M. n. 19 del 10.07.1979 che, la dichiarazione periodica Iva non deve essere compilata qualora:
1.3. Versamento
trimestrale Viene chiesto se un contribuente trimestrale che compensa il debito Iva con un credito tributario o contributivo in F24 debba comunque maggiorare il versamento Iva degli interessi dell’1,5%. In proposito la circolare chiarisce che l’interesse non è dovuto solamente nel caso in cui la compensazione avviene in senso verticale, Iva da Iva internamente, mentre negli altri casi di compensazione orizzontale e in F24 (questo inspiegabilmente) deve essere comunque applicato l’interesse del 1,5%. Spunti critici Questa interpretazione non sembra condivisibile almeno nei casi in cui il credito d’imposta o contributivo era già utilizzabile dall’inizio del trimestre in cui è sorto il debito Iva. Infatti in tal caso alla fine di ogni mese in cui si suddivide il trimestre, il debito Iva formatosi si deve ritenere estinto automaticamente. In altre parole se il contribuente revocasse l’opzione trimestrale per i versamenti periodici in corrispondenza di ogni mese consegnerebbe la delega di versamento a zero. 1.5. Importo da
indicare nel rigo VP10 Nel rigo VP10 della dichiarazione periodica Iva deve essere indicato
l’importo dell’Iva da versare. La circolare chiarisce che tale importo deve
essere quello già arrotondato alle mille lire per il versamento periodico e non
quello risultante dai registri Iva. La circolare 1.7. Compilazione
del rigo VP3 Al ministero viene chiesto se nel rigo VP3 della dichiarazione periodica devono essere compresi anche gli acquisti di servizi resi da prestatore estero a committente nazionale? Il ministero chiarisce che in tale rigo oltre ad essere indicate le autofatture previste dall’art. 17 comma 3 per servizi resi da committenti esteri a operatori italiani devono altresì essere indicati gli importi relativi alle autofatture o meglio alle fatture intracomunitarie integrate previste dagli art. 40 e 44 del D.L. 331/1993, in base ai quali per le prestazioni di servizi rese da prestatore estero il committente nazionale e' tenuto ad assolvere l'imposta; l’imposta a debito relativa alle stesse deve essere invece indicata in VP5. 2. UNICO99 -
COMPILAZIONE DEL QUADRO RX 2.1.Dati relativi
alla effettuazione dei versamenti Il ministero chiarisce che la compilazione del quadro RX della dichiarazione UNICO-99 “ è finalizzata alla correzione di eventuali errori di compilazione delle deleghe Modello F24 o di acquisizione dei dati” Pertanto la compilazione dello stesso in tutto o in parte è puramente facoltativa e nell’interesse del contribuente. Nello stesso paragrafo viene poi chiarito che le date dei versamenti
indicati nel quadro RX possono essere anche successivi alla data apposta sulla
ricevuta con l’impegno a trasmettere rilasciata dal soggetto abilitato al
contribuente. 2.2 Soggetti che
hanno cessato l'attivita' nel corso del 1997 la circolare
chiarisce che il credito residuo iva del 1997 dei soggetti Iva cessati deve
essere indicato nel rigo RX3 e che invece il credito residuo di CSSN non
utilizzato in compensazione deve essere riportato nel rigo RX8 sia da coloro che
hanno cessato l’attività d’impresa che da coloro che sono ancora in vita. Tali somme potranno
essere portate a compensazione indicando nella delega di versamento il codice
tributo corrispondente e come periodo d’imposta 1998. 3.1
Predisposizione del 770 da unificare da parte di soggetti diversi La circolare ha chiarito che nel caso
in cui i quadri del
Mod. 770/99 devono essere compresi nella dichiarazione unificata e sono
predisposti da un soggetto diverso da quello che predispone UNICO 99, si
dovranno distinguere due casi:
8.1 protocollazione delle
dichiarazioni Come è noto i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni devono rilasciare al contribuente una copia della dichiarazione
contenente l’impegno a trasmettere e la ricevuta di presentazione della
dichiarazione del contribuente facente prova dell’avvenuta trasmissione. La
ricevuta oltre alla firma del soggetto abilitato comprende anche due capi di
protocollazione: il primo di 7 caratteri, per l’indicazione del numero
progressivo della dichiarazione il secondo per l’indicazione della sede. La circolare sul punto chiarisce che entrambi i protocolli non
possono essere alfanumerici ma solamente numerici e che nel caso non siano
sufficienti i 4 caratteri per l’indicazione della sede di trasmissione
l’abilitato può utilizzare i primi due caratteri dell’altro campo di 7,
riservato per l’indicazione del numero progressivo della dichiarazione. “ Disposizioni tributarie generali Servizio di assistenza ai contribuenti presso gli Uffici delle Entrate e gli Uffici delle imposte dirette per le attivita' poste in essere dai Centri di Servizio” In breve La circolare illustra le caratteristiche del nuovo servizio di
assistenza fiscale ai contribuenti prestato dagli uffici delle entrate e gli
uffici delle imposte dirette sulle attività di liquidazione delle dichiarazioni
posto in essere dai Centri di servizio imposte dirette ed indirette. L’obbiettivo del servizio è quello di consentire in modo più agevole
al contribuente di evidenziare gli errori posti in essere dal centro di servizio
nell’espletamento delle sue funzioni e altresì per dare la possibilità
all’amministrazione finanziaria di esercitare il diritto di autotutela. Appresso si elencano in modo sommario i nuovi servizi offerti:
Inoltre tali Uffici
possono collegarsi con le basi di dati dei Centri di servizio imposte dirette ed
indirette e procedere alle interrogazioni:
Cosa molto
interessante è che l’Ufficio delle entrate, verificato l’errore nella
liquidazione della dichiarazione fatto dai Centri di servizio, può
autonomamente procedere allo sgravio parziale o totale della cartella di
pagamento. Italia
oggi di venerdì 11 giugno 1999, pag. 34 COMUNICATO STAMPA diramato il 10.6.1999 “Imputazione dell’Irap nel modello F24” In breve Il comunicato indica che nel caso in cui si debba corrispondere
l’imposta su più regioni l’imposta sia in acconto che in saldo deve essere
calcolata complessivamente e nel quadro del modello di versamento unificato a
compensazione F24 deve essere indicato il codice della regione alla quale in
base al quadro IQ della dichiarazione risulta il debito d’imposta più
elevato. Sarà infatti l’amministrazione finanziaria che sulla base di quanto
dichiarato dal contribuente procederà alle ripartizioni. La presa di
posizione è stata necessaria per evitare al contribuente ulteriori adempimenti.
Infatti dal momento che la ripartizione dell’imposizione tra le varie regione
avviene sulla base del personale addetto ai vari stabilimenti dislocati nei
territori delle regioni in cui l’impresa opera, un semplice spostamento di
personale tra la data del versamento del primo acconto ed il saldo, il ricalcolo
degli importi di IRAP da versare alle varie regioni in ragione delle mutate
proporzioni di occupazione del personale. Italia
oggi di venerdì 11 giugno 1999, pag. 34 Il
sole 24 ore di venerdì 11 giugno 1999, pag. 25 COMUNICATO STAMPA diramato il 10.6.1999 Proroga del termine dei versamenti da UNICO in assenza della maggiorazione dello 0,40. In breve Il comunicato anticipa il contenuto di un D.P.C.M. con il quale verranno
prorogati i termini per il versamento delle somme emergenti da UNICO senza
pagare la maggiorazione dello 0,40. Il nuovo termine per il versamento è previsto per il prossimo 30 giugno per tutti i contribuenti mentre per coloro che si trovano collocati nei 45 studi di settore recentemente approvati potranno effettuare i versamenti entro il 20 luglio, sempre senza versare alcuna maggiorazione. Italia oggi
di Venerdì 11 giugno 1999, pag. 36 Il sole 24
ore di venerdì 11 giugno 1999, pag. 23 TABELLA RIASSUNTIVA dei codici tributo per il versamento delle imposte “L’F24 affonda in un mare di codici” In breve Nella tabella sono riportati i codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte con l’indicazione del tipo di periodo da indicare. I codici tributo sono aggiornati al'11 giugno 1999. Il
sole 24 ore di venerdì 11 giugno 1999, pag. 27 SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE commentata da Jean Marie Del Bo e da Enrico De Mita “la consulta salva il 36-bis retroattivo” In breve la suprema Corte era stata investita da numerose sentenze dei giudici di merito sulla possibilità o meno dell’agire retroattivamente della norma interpretativa dell’art.36-bis (art.28 legge n. 449/1997. La Corte costituzionale, a parere di Enrico De Mita (articolo accanto a
quello messo in evidenza) la sentenza è sbrigativa e priva di argomentazioni:
sembra essere redatta da giudici che non hanno vissuto la travagliata vicenda
che in passato ha investito l’interpretazione della natura di tale termine. Nella sostanza la sentenza si limita solamente a dire che il divieto di retroattività delle norme vige solamente in diritto penale e che quindi se la norma interpretativa retroattiva non viola altri principi costituzionalmente garantiti si deve ritenere legittima. Il
sole 24 ore di sabato 12 giugno 1999, pag. 21 |
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica
contenente domande o commenti su questo sito Web.
|