Dal 07.06.1999 al 14.06.1999

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Sommario

PROFESSIONISTI – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI - REGOLAMENTO

DECRETO 31 maggio 1999, n.164

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

VERSAMENTO – COMPENSAZIONI – RITENUTE VERSAte in eccesso

Risoluzione n. 92 del 08.06.99

società tra PROFESSIONISTI – PRIMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

ARTICOLO a cura di N.T

DICHIARAZIONI – RISPOSTE A QUESITI

Circolare 127 del  09.06.99

accertamento – autotutela – esercizio

Circolare 09.06.99, n. 128

IRAP – IMPOSTA DOVUTA A PIù REGIONI - VERSAMENTO – MODALITà

COMUNICATO STAMPA diramato il 10.6.1999

TERMINI DI VERSAMENTO – SOMME EMERGENTI DA UNICO – PROROGA DEI TERMINI SENZA MAGGIORAZIONE

COMUNICATO STAMPA diramato il 10.6.1999

versamento – codici tributo – elenco aggiornato

TABELLA RIASSUNTIVA dei codici tributo per il versamento delle imposte

ACCERTAMENTO – LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI EX ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – NATURA DEL TERMINE

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE commentata da Jean Marie Del Bo e da Enrico De Mita  

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 31 maggio 1999, n.164

“Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In breve

Il decreto, entrato in vigore lo scorso 12 giugno, costituisce il regolamento attuativo della nuova disciplina sull'assistenza fiscale prestata da CAF-imprese, CAF-dipendenti e dai professionisti (D.Lgs. n. 490/1998).

Appreso si metteranno in evidenza i tratti salienti del regolamento riferiti o riferibili ai professionisti

Condizioni per il rilascio del visto di conformità

I professionisti possono rilasciare il visto di conformità formale se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili, o se queste sono tenute dal contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale.

In proposito si ricorda che Il decreto di attuazione della riforma dell’assistenza fiscale ha stabilito che i revisori contabili (art.36 del  D.Lgs 490/1998) possono rilasciare la certificazione tributaria ("visto pesante") se:

hanno predisposto le dichiarazioni e

 tenuto le relative scritture contabili.

Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dai certificatori anche quando siano predisposte e tenute da:

 lo stesso contribuente o

 da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale ovvero

 da un CAF-imprese.

Le attività devono comunque essere effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso certificatore.

Modalità
Ai fini della certificazione tributaria, i certificatori devono effettuano i controlli indicati annualmente con decreto del ministro delle Finanze, tenendo conto, di norma, anche dei principi di revisione fiscale elaborati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.

Con lo stesso decreto il ministro delle Finanze individuerà il numero massimo delle certificazioni tributarie che ciascun professionista può rilasciare.

Inoltre il regolamento di attuazione della riforma sull’assistenza fiscale (D.Lgs. n. 490/1998) ha previsto che i professionisti, per poter rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione degli studi di settore, devono comunicare preventivamente al Dipartimento delle entrate:

dati anagrafici,

requisiti professionali,

codice fiscale e partita IVA,

  domicilio e altri luoghi ove esercitano l’attività professionale,

denominazione (o ragione sociale) e dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione (e, se previsto, del collegio sindacale) delle società di servizi di cui il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività.

Allegati
I professionisti dovranno allegare alla richiesta la dichiarazione relativa:

all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;

alla sussistenza dei requisiti soggettivi che devono possedere i componenti del consiglio di amministrazione, e, ove previsto, del collegio dei sindaci della società di servizi di cui il professionista intende avvalersi.

 

Polizza assicurativa

Come i CAF (art.6 del D.Lgs 490/1998) anche i professionisti e i certificatori, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimenti di eventuali danni, devono stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile, il cui massimale, adeguato al numero di contribuenti assistiti, dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, non può comunque essere inferiore a due miliardi. Copia della polizza deve essere allegata alla comunicazione dei dati dei professionisti al Dipartimento delle entrate.

Controlli da parte dell’amministrazione finanziaria

Gli Uffici del Dipartimento delle entrate possono effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso la sede e gli Uffici periferici dei CAF e delle società di servizi di cui gli stessi si avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti occorrenti per un corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

Nel caso di irregolarità particolarmente gravi può essere disposta la sospensione cautelare dell'attività di assistenza.

Inoltre, se il CAF non provvede a eliminare le irregolarità riscontrate nel termine assegnato è considerato decaduto dall'autorizzazione allo svolgimento delle attività di assistenza fiscale ed è cancellato dall'Albo. 

PROFESSIONISTI

Analogamente gli Uffici del Dipartimento delle entrate possono chiedere ai professionisti tutti gli atti e i documenti necessari per verificare il corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

I professionisti, in luogo della consegna della documentazione, possono chiedere che l'esame della stessa sia effettuato presso di loro ovvero presso le sedi delle società di servizi di cui eventualmente si avvalgono.

Processo verbale
Se a seguito dell'attività di vigilanza l’Ufficio competente riscontra violazioni alle disposizioni relative ai requisiti, agli adempimenti e alle garanzie da prestare (art.21 e 22; art. 23) redige un processo verbale di constatazione in cui assegna un termine non superiore a 90 giorni entro il quale il professionista deve eliminare le irregolarità.

Decorso tale termine, e qualora non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal professionista, o non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il professionista si è adeguato a quanto prescritto, l’Ufficio gli ordina di eliminare le irregolarità entro il termine di 30 giorni.

Sospensione cautelare

Nel caso di irregolarità che presentino aspetti di particolare gravità può essere disposta la sospensione cautelare dell'attività di assistenza.

Revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica
Decorso inutilmente tale termine, l'Ufficio invia la documentazione relativa alle irregolarità:

 all'ufficio competente ai fini della revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica (art. 3, comma 4, D.P.R. n. 322/1998);

 agli Ordini professionali per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

Controllo formale delle dichiarazioni
Per il controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, sostituito dall’art. 13 del D.Lgs n. 241/1997, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a verificare la correttezza del visto di conformità rilasciato 

Verifiche annuali
In sede di programmazione dell’attività di controllo sono definiti appositi criteri selettivi anche per il riscontro della correttezza della certificazione rilasciata.

Informazione a CAF e professionisti sulle verifiche

In caso di controllo o di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, sarà contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza fiscale o il professionista che ha rilasciato il visto di conformità, o il certificatore.

Gazzetta Ufficiale n. 135 del 11-06-1999  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

Risoluzione n. 92 del 08.06.99

“Articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Compensazione di crediti risultanti dal modello di dichiarazione 770/99. Quesiti.”

In breve

La risoluzione in oggetto, confermando quanto indicato nelle istruzioni alla dichiarazione e precedentemente anticipato con la R.M. 2.11.1998, n. 165/E, il chiarisce  come portare a compensazione i crediti per versamenti di ritenute in eccesso rispetto a quelle trattenute al dipendente emergenti dal Mod. 770 di dichiarazione dei sostituti d’imposta. Si ricorda infatti che a decorrere dalle dichiarazioni da presentare in questi giorni è possibile chiedere a rimborso o portare a compensazione i crediti derivanti dai versamenti di ritenute in eccesso rispetto a quanto trattenuto al dipendente a seguito di errori di calcolo o di valutazione secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/1997.

La compensazione di tali eccedenze può essere effettuata sin dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il versamento. L’ammontare totale di tali eccedenze dovrà essere evidenziato nel rigo ST22.della dichiarazione dei sostituti d’imposta Mod. 770.

Si ricorda che la compensazione in F24 è alternativa allo scomputo delle eccedenze in questione dai versamenti successivi di ritenute che eventualmente il contribuente deve effettuare (art.1 del D.P.R. n. 445/1997).

La risoluzione oltre a prevede le ipotesi di compensazione di ritenute di competenza esclusiva dell’Erario definibili “ordinarie”, prevede dei codici tributo ad oc per la compensazione delle ritenute riscosse all’interno del territorio delle regioni a statuto speciale e di competenza dell’Erario ovvero di quelle riscosse al di fuori di tali territori e di competenza delle regioni a statuto speciale. Si ricorda infatti che il versamento di tali ritenute deve essere effettuato utilizzando i codici tributo istituti dai D.M. 3.3.1993 (Regione Sicilia), D.M. 10.8.1993 (Regione Sardegna), D.M. 6.8.1998 (Regione Valle d’Aosta).

Le modalità particolari di recupero a compensazione delle ritenute si è resa necessaria a seguito della necessità di operare una “corretta imputazione in sede di ripartizione dei crediti compensati, delle somme ai rispettivi enti creditori” .

E’ appena il caso di specificare che mentre per la compensazione di alcuni crediti afferenti a più tipologie di ritenute per il cui versamento sono previsti più codici tributo è stato previsto un solo codice tributo, per la compensazione di altri crediti da ritenute è possibile utilizzare gli stessi codici previsti per il versamento dei debiti corrispondenti.

Qui di seguito si riportano in due distinte tabelle i codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello di versamento a compensazione F24 sia per le ipotesi di ritenute fuori dei territori delle regioni a Statuto sia per  le ritenute operate o di competenza delle regioni a Statuto speciale.

COMPENSAZIONE DI RITENUTE ERARIALI

Tipologia ritenuta

Codice tributo

Eccedenze di ritenute a titolo di anticipo d’imposta sul TFR.

1250

(utilizzato per i versamenti effettuati nel 1997/1998)

Imposte trattenute a seguito di assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti.

4731

(Utilizzato per i versamenti a saldo)

Eccedenze di ritenute a seguito di addizionale regionale IRPEF

3802

(Utilizzato per i versamento dell’addizionale a debito da parte dei sostituti)

Eccedenze di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione.

1678

 

 

Regioni a statuto speciale

Sicilia  - Sardegna  -  Valle d’Aosta

Eccedenze di ritenute

Codice/i tributo previsti per il versamento

Codici tributo per la compensazione.

Ritenute operate da sostituti non domiciliati fiscalmente in Sicilia, sugli emolumenti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti situati nella stessa regione.

1601 – 1602 – 1603 – 1612 – 1613 – 1660 (D.M. 3.3.1993)

1614

“Eccedenze di ritenute alla fonte di competenza della regione Sicilia”

Ritenute operate da sostituti non domiciliati fiscalmente in Sardegna, sugli emolumenti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti situati nella stessa regione.

1901 – 1902 – 1903 – 1912 – 1913 – 1960. (D.M. 3.3.1993)

1963

“Eccedenze di ritenute alla fonte di competenza della regione Sardegna”

Ritenute operate da sostituti non domiciliati fiscalmente in Valle d’Aosta, sugli emolumenti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti situati nella stessa regione.

1920 – 1921 – 1906 – 1914 – 1916 – 1961

1962

“Eccedenze di ritenute alla fonte di competenza della regione Valle d’Aosta”

Ritenute versate in eccesso relative a interessi  premi e altri frutti corrisposti a correntisti di banche operanti in Valle d’Aosta ; relative a trattamenti pensionistici di cui all’art. 6, comma 1,  legge n. 690/81.

1928 (ritenute interessi e premi);

 

1920 (trattamenti pensionistici)

1962

“Eccedenze di ritenute alla fonte di competenza della regione Valle d’Aosta”

Ritenute operate da sostituti domiciliati fiscalmente in Sicilia Sardegna o Valle d’Aosta, sugli emolumenti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti situati al di fuori di tali regioni.

1301- 1302 – 1303 – 1312 – 1313 – 1360.

1304

“Eccedenze di ritenute alla fonte effettuate da sostituti d’imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta, ma di competenza esclusiva dell’erario, D.M. 3.3.1993 e D.M. 6.8.1998”

Ritenute versate in eccesso relative a interessi  premi e altri frutti corrisposti da sportelli di  banche domiciliate fiscalmente in Valle d’Aosta a correntisti di sportelli operanti fuori di tale regione;

1328

1304

“Eccedenze di ritenute alla fonte effettuate da sostituti d’imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta, ma di competenza esclusiva dell’erario, D.M. 3.3.1993 e D.M. 6.8.1998”

Eccedenze relative alle imposte trattenute dal sostituto d’imposta domiciliato fiscalmente in Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta a seguito dell’assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti.

4631 (Sicilia)

4931 (Sardegna)

4932 (Valle d’Aosta)

4631 (Sicilia)

4931 (Sardegna)

4932 (Valle d’Aosta)

Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti a dipendenti relativi ad impianti situati fuori dalle regioni–SICILIA, SARDEGNA E VALLE D' AOSTA.

 

 

4331 (Versamenti a saldo)

4331

 

 

 

Italia oggi di mercoledì 9 giugno 1999, pag. 40  

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ARTICOLO a cura di N.T.

“Società professionali a Milano un’iscrizione nel Registro delle imprese.”

In breve

Il breve scritto da notizia del fatto che il giudice del registro di Milano con decreto depositato il 5 giugno 1999 ordina l’iscrizione della prima società professionale nel registro delle imprese sezione speciale società semplici.

E’ evidente che tale giudice dopo l’abrogazione dell’art.2 della legge n. 1815 del 1929, vede la possibilità di costituire società professionali sotto forma di società di persone anche in assenza dei previsti regolamenti che dovrebbero disciplinare il vuoto normativo creatosi..

Il sole 24 ore di mercoledì 9 giugno 1999, pag. 26

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CIRCOLARE 127 del 09.06.99

“Risposte a quesiti sulla compilazione dei modelli di dichiarazione”

In breve

La circolare chiarisce aspetti importanti della compilazione della dichiarazione periodica Iva, del quadro RX della dichiarazione UNICO, delle modalità di presentazione del modello 770 dei sostituti d’imposta nonché detta istruzioni per la protocollazione delle dichiarazioni da pare degli abilitati alla trasmissione telematica.

Qui appresso di riassumono i chiarimenti più importanti.

1.1 Modalità di indicazione del credito Iva risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente nella dichiarazione periodica Iva rigo VP7

Il ministero chiarisce che il credito Iva emergente dalla precedente dichiarazione può essere utilizzato dal contribuente senza alcun vincolo (Cfr C.M. n. 92/E del 26.4.1999, § 2.18), tuttavia le vicende legate all’utilizzo dello stesso devono essere adeguatamente riportate nei registri Iva.

A tal fine la circolare consente al contribuente un alternativa: di gestire il credito internamente o esternamente alla contabilità Iva,. preoccupandosi comunque, in entrambi i casi, che agli utilizzi dei crediti venga data adeguata evidenza nei registri Iva.

Punto fermo in entrambi i casi di gestione  interna od esterna è che il credito Iva sia indicato, come prescrive l’art.30 del D.P.R. 633/1972 nel registro degli acquisti (art.25 D.P.R. 633/1972) e, che l’utilizzo dello stesso,. sia evidenziato nel registro delle fatture emesse (art.27 D.P.R. 633/1972).

La differenza della gestione del credito interna od esterna è nella compilazione della dichiarazione periodica e la collocazione all’interno del registro degli acquisti del credito emergente dalla  precedente dichiarazione Iva. Infatti in caso di gestione interna del credito nel rigo VP7 della dichiarazione periodica deve essere indicato l’intero ammontare del credito annuale emergente dalla dichiarazione annuale e successivamente, l’ammontare del credito residuo da ciascuna liquidazione periodica. Nel caso i cui il contribuente utilizzi il credito Iva in F24 per la compensazione con altri tributi o contributi, nel registro Iva deve esserne indicato l’utilizzo mentre nel rigo VP7 della dichiarazione periodica deve essere indicato il credito residuo (credito emergente dalla liquidazione periodica precedente – utilizzo in compensazione F24 = credito da indicare nel VP7).

Nel caso in cui si preferisca gestire il credito fuori dalla contabilità Iva il credito emergente dalla precedente dichiarazione deve comunque essere riportato nel registro delle acquisti anche se in una colonna separata e nel rigo VP7 della prima dichiarazione periodica dovrà  essere riportato “zero” e in quelle successive il solo credito Iva emergente dalla frazione di  periodo precedente mese o trimestre che sia.

Il ministero chiarisce inoltre che è possibile gestire il credito in parte dentro ed in parte fuori la contabilità Iva con le modalità viste prima.

Il ministero si rende conto della confusione creata intorno alla questione e chiarisce che, “ restano    salvi    per   il 1999 i  comportamenti tenuti dal contribuente in   difformità   dai   criteri   generali sopra esposti o dalle istruzioni contenute    nelle    fattispecie    sopra   illustrate purché sia l'ammontare iniziale   del credito IVA che i successivi utilizzi risultino dai registri IVA   ovvero   dalla   contabilità o, comunque, siano desumibili dai modelli F24.”

1.2 Contribuenti che non hanno effettuato alcuna operazione attiva e passiva

La circolare chiarisce, richiamando la C.M. n. 19 del 10.07.1979 che, la dichiarazione periodica Iva non deve essere compilata qualora:

i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione ne' attiva ne' passiva

i soggetti hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ed hanno optato per la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 633 del 1972,

1.3. Versamento trimestrale

Viene chiesto se un contribuente trimestrale  che compensa il debito Iva con un credito tributario o contributivo in F24 debba comunque maggiorare il versamento Iva degli interessi dell’1,5%. 

In proposito la circolare chiarisce che l’interesse non è dovuto solamente nel caso in cui la compensazione avviene in senso verticale, Iva da Iva internamente, mentre negli altri casi di compensazione orizzontale e in F24 (questo inspiegabilmente) deve essere comunque applicato l’interesse del 1,5%.

Spunti critici

Questa interpretazione non sembra condivisibile almeno nei casi in cui il credito d’imposta o contributivo era già utilizzabile dall’inizio del trimestre in cui è sorto il debito Iva. Infatti in tal caso alla fine di ogni mese in cui si suddivide il trimestre, il debito Iva formatosi si deve ritenere estinto automaticamente. In altre parole se il contribuente revocasse l’opzione trimestrale per i versamenti periodici in corrispondenza di ogni mese consegnerebbe la delega di versamento a zero.

1.5. Importo da indicare nel rigo VP10

Nel rigo VP10 della dichiarazione periodica Iva deve essere indicato l’importo dell’Iva da versare. La circolare chiarisce che tale importo deve essere quello già arrotondato alle mille lire per il versamento periodico e non quello risultante dai registri Iva.

La circolare

1.7. Compilazione del rigo VP3

Al ministero viene chiesto se nel rigo VP3 della dichiarazione periodica devono essere compresi anche gli acquisti di servizi resi da prestatore estero a committente nazionale?

Il ministero chiarisce che in tale rigo oltre ad essere indicate le autofatture previste dall’art. 17 comma 3 per servizi resi da committenti esteri a operatori italiani devono altresì essere indicati gli importi relativi  alle autofatture o meglio alle fatture intracomunitarie integrate previste dagli art. 40 e 44 del D.L. 331/1993, in base ai quali per le prestazioni di servizi rese da prestatore estero il committente nazionale e' tenuto ad assolvere l'imposta; l’imposta a debito relativa alle stesse deve essere invece indicata in VP5.

2. UNICO99 - COMPILAZIONE DEL QUADRO RX

2.1.Dati relativi alla effettuazione dei versamenti

Il ministero chiarisce che la compilazione del quadro RX della dichiarazione UNICO-99 “ è finalizzata alla correzione di eventuali errori di compilazione delle deleghe Modello F24 o di acquisizione dei dati” Pertanto la compilazione dello stesso in tutto o in parte è puramente facoltativa e nell’interesse del contribuente.

Nello stesso paragrafo viene poi chiarito che le date dei versamenti indicati nel quadro RX possono essere anche successivi alla data apposta sulla ricevuta con l’impegno a trasmettere rilasciata dal soggetto abilitato al contribuente.

2.2 Soggetti che hanno cessato l'attivita' nel corso del 1997

la circolare chiarisce che il credito residuo iva del 1997 dei soggetti Iva cessati deve essere indicato nel rigo RX3 e che invece il credito residuo di CSSN non utilizzato in compensazione deve essere riportato nel rigo RX8 sia da coloro che hanno cessato l’attività d’impresa che da coloro che sono ancora in vita.

Tali somme potranno essere portate a compensazione indicando nella delega di versamento il codice tributo corrispondente e come periodo d’imposta 1998.

3.1 Predisposizione del 770 da unificare da parte di soggetti diversi

La circolare ha chiarito che nel caso in cui i quadri del Mod. 770/99 devono essere compresi nella dichiarazione unificata e sono predisposti da un soggetto diverso da quello che predispone UNICO 99, si dovranno distinguere due casi:

 se uno soltanto dei soggetti effettua la trasmissione in via telematica, la parte essenziale ed inscindibile del Mod. 770/99 deve necessariamente essere compresa nella dichiarazione unificata, unitamente alle altre dichiarazioni fiscali;

se entrambi i soggetti trasmettono l'UNICO 99 in via telematica, il modello contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell’Iva e dell’IRAP può anche non comprendere alcun quadro del Mod.770/99, purché nel riquadro "Firma della dichiarazione", posto nella seconda pagina del frontespizio, siano indicati i quadri del Mod.770/99 che il contribuente è tenuto a presentare e nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" sia riportato il codice fiscale dell’altro intermediario che provvederà alla trasmissione del Mod.770/99

8.1 protocollazione delle dichiarazioni

Come è noto i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono rilasciare al contribuente una copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere e la ricevuta di presentazione della dichiarazione del contribuente facente prova dell’avvenuta trasmissione. La ricevuta oltre alla firma del soggetto abilitato comprende anche due capi di protocollazione: il primo di 7 caratteri, per l’indicazione del numero progressivo della dichiarazione il secondo per l’indicazione della sede.

La circolare sul punto chiarisce che entrambi i protocolli non possono essere alfanumerici ma solamente numerici e che nel caso non siano sufficienti i 4 caratteri per l’indicazione della sede di trasmissione l’abilitato può utilizzare i primi due caratteri dell’altro campo di 7, riservato per l’indicazione del numero progressivo della dichiarazione.

Il sole 24 ore di giovedì 10 giugno 1999, pag. 22

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Circolare 09.06.99, n. 128

Disposizioni tributarie generali Servizio di assistenza ai contribuenti presso gli Uffici delle Entrate e gli Uffici delle imposte dirette per le attivita' poste in essere dai Centri di Servizio”

In breve

La circolare illustra le caratteristiche del nuovo servizio di assistenza fiscale ai contribuenti prestato dagli uffici delle entrate e gli uffici delle imposte dirette sulle attività di liquidazione delle dichiarazioni posto in essere dai Centri di servizio imposte dirette ed indirette.

L’obbiettivo del servizio è quello di consentire in modo più agevole al contribuente di evidenziare gli errori posti in essere dal centro di servizio nell’espletamento delle sue funzioni e altresì per dare la possibilità all’amministrazione finanziaria di esercitare il diritto di autotutela.

Appresso si elencano in modo sommario i nuovi servizi offerti:

fornire informazioni sugli esiti del controllo formale delle dichiarazioni, sullo stato di avanzamento del trattamento delle istanze di rimborso e dei ricorsi presentati;

fornire direttamente ai contribuenti chiarimenti in ordine alle iscrizioni a ruolo operate dal Centro di servizio, provvedendo autonomamente per conto dello stesso Centro, quando ne ricorrano i presupposti al loro annullamento totale o parziale;

Inoltre tali Uffici possono collegarsi con le basi di dati dei Centri di servizio imposte dirette ed indirette e procedere alle interrogazioni:

sugli esiti del controllo formale delle dichiarazioni modelli 740, 750 e 760 (in seguito anche per i modelli 770 e 102);

sui ricorsi presentati dai contribuenti e sul relativo stato di avanzamento delle trattazioni;

sulle posizioni soggettive per le quali il Centro di servizio ha effettuato una iscrizione a ruolo (limitata, per il momento, ai soli modelli 740).

Cosa molto interessante è che l’Ufficio delle entrate, verificato l’errore nella liquidazione della dichiarazione fatto dai Centri di servizio, può autonomamente procedere allo sgravio parziale o totale della cartella di pagamento.

Italia oggi di venerdì 11 giugno 1999, pag. 34  

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COMUNICATO STAMPA diramato il 10.6.1999

“Imputazione dell’Irap nel modello F24”

In breve

Il comunicato indica che nel caso in cui si debba corrispondere l’imposta su più regioni l’imposta sia in acconto che in saldo deve essere calcolata complessivamente e nel quadro del modello di versamento unificato a compensazione F24 deve essere indicato il codice della regione alla quale in base al quadro IQ della dichiarazione risulta il debito d’imposta più elevato.

Sarà infatti l’amministrazione finanziaria che sulla base di quanto dichiarato dal contribuente procederà alle ripartizioni.

La presa di posizione è stata necessaria per evitare al contribuente ulteriori adempimenti. Infatti dal momento che la ripartizione dell’imposizione tra le varie regione avviene sulla base del personale addetto ai vari stabilimenti dislocati nei territori delle regioni in cui l’impresa opera, un semplice spostamento di personale tra la data del versamento del primo acconto ed il saldo, il ricalcolo degli importi di IRAP da versare alle varie regioni in ragione delle mutate proporzioni di occupazione del personale.

Italia oggi di venerdì 11 giugno 1999, pag. 34

Il sole 24 ore di venerdì 11 giugno 1999, pag. 25  

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COMUNICATO STAMPA diramato il 10.6.1999

Proroga del termine dei versamenti da UNICO in assenza della maggiorazione dello 0,40.

In breve

Il comunicato anticipa il contenuto di un D.P.C.M. con il quale verranno prorogati i termini per il versamento delle somme emergenti da UNICO senza pagare la maggiorazione dello 0,40.

Il nuovo termine per il versamento è previsto per il prossimo 30 giugno per tutti i contribuenti mentre per coloro che si trovano collocati nei 45 studi di settore recentemente approvati  potranno effettuare i versamenti entro il 20 luglio, sempre senza versare alcuna maggiorazione.

Italia oggi di Venerdì 11 giugno 1999, pag. 36

Il sole 24 ore di venerdì 11 giugno 1999, pag. 23

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TABELLA RIASSUNTIVA dei codici tributo per il versamento delle imposte

“L’F24 affonda in un mare di codici”

In breve

Nella tabella sono riportati i codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte con l’indicazione del tipo di periodo da indicare. I codici tributo sono  aggiornati al'11 giugno 1999.

Il sole 24 ore di venerdì 11 giugno 1999, pag. 27

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE commentata da Jean Marie Del Bo e da Enrico De Mita

“la consulta salva il 36-bis retroattivo”

In breve

la suprema Corte era stata investita da numerose sentenze dei giudici di merito sulla possibilità o meno dell’agire retroattivamente della norma interpretativa dell’art.36-bis (art.28 legge n. 449/1997.

La Corte costituzionale, a parere di Enrico De Mita (articolo accanto a quello messo in evidenza) la sentenza è sbrigativa e priva di argomentazioni: sembra essere redatta da giudici che non hanno vissuto la travagliata vicenda che in passato ha investito l’interpretazione della natura di tale termine.

Nella sostanza la sentenza si limita solamente a dire che il divieto di retroattività delle norme vige solamente in diritto penale e che quindi se la norma interpretativa retroattiva non viola altri principi costituzionalmente garantiti si deve ritenere legittima.

Il sole 24 ore di sabato 12 giugno 1999, pag. 21

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Aggiornato il: 13 novembre 1999