Roma, in data 17.06.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.133


 

                  Alle Direzioni Regionali delle Entrate                      
                  Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette    
                  Agli Uffici delle Entrate                                   
                  Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette ed Indirette 
e, per conoscenza,                                                            
                  Alle Direzioni Centrali del Dipartimento                    
                  Agli Uffici IVA                                             
                  Agli Uffici del Registro                                    
              ---------------------------------------------------             
        I dubbi    interpretativi    sorti  in merito all'applicabilita' della
sospensione feriale   prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,
relativamente ai  ricorsi avverso i ruoli emanati dai Centri di Servizio delle
Imposte Dirette ed Indirette rendono opportuni i seguenti chiarimenti.        
        L'art.10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, dispone, che "il ricorso
contro il   ruolo formato ai sensi dell'art. 7 e' presentato con la spedizione
dell'originale al    Centro    di    servizio  a mezzo posta nel modo indicato
dall'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e con successivo deposito, da
eseguirsi decorsi   almeno   sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio
dell'originale mediante   spedizione o consegna nei modi indicati dal predetto
art. 17,  di altro esemplare in carta libera alla segreteria della commissione
tributaria adita".                                                            
        Com'e' evidente,   il dettato normativo conferisce al ricorso in esame
una duplice    valenza    in    quanto    finalizzato  alla tutela sia in sede
amministrativa sia in sede giurisdizionale.                                   
        La proposizione   del   ricorso, dunque, assume una concreta rilevanza
anche in   ambito  processuale trattandosi di atto destinato a dare impulso al
futuro processo.   Al   riguardo  si evidenzia, in particolare, che il ricorso
costituisce presupposto    necessario    per   l'instaurazione di un eventuale
giudizio innanzi alla commissione tributaria.                                 
        La peculiarita'    del    ricorso    in argomento consente, quindi, di
annoverare l'atto   medesimo   tra   quelli  "rivolti a costituire, svolgere o
concludere un  processo" cui la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la
sospensione feriale   (cfr   sentenza   n.3053   del  23 ottobre 1974) a nulla
rilevando la circostanza che nella fase prodromica il medesimo atto assume una
predominante valenza amministrativa.                                          
        Sul punto    si    evidenzia,    altresi', che la Corte Costituzionale
(sentenza n. 336 del 1998) nel censurare la mancata previsione della tutela ex
articolo 47   del   decreto   legislativo  n. 546 del 1992, relativamente alla
impugnazione degli    atti    emanati    dai   Centri di servizio, ha ribadito
"l'importanza di   discipline uniformi, in grado di assicurare il rispetto dei
requisiti propri,   imposti   al  modello processuale dalle garanzie di cui al
sistema costituito    dagli    artt.    3   e 24 della Costituzione in tema di
contraddittorio e,   piu' in generale, di posizione delle parti nell'esercizio
dei rispettivi diritti", implicitamente riconoscendo il collegamento giuridico
e funzionale  tra il ricorso presentato a norma dell'art. 10 del D.P.R.n.  787
del 1980  avverso i ruoli emanati dai Centri di servizio e la fase contenziosa
vera e propria.                                                               
Infatti, la   ratio   della  sospensione dei termini e' quella di garantire un
"giusto processo" ai cittadini in virtu' della coincidenza di quest'ultima con
le ferie degli avvocati - peraltro fissate in un determinato periodo dell'anno
- i quali vengono parimenti tutelati nell'esercizio della loro professione.   
        Una diversa  interpretazione potrebbe rivelarsi addirittura vessatoria
nei confronti dei contribuenti che hanno diritto ad una adeguata assistenza in
tutte le   fasi   del contenzioso tributario e potrebbe essere sottoposta, con
esito verosimilmente scontato, al sindacato della Corte Costituzionale.       
        Occorre, infatti, tenere presente a questo proposito che il ricorso di
cui all'art.   10   del D.P.R. 787/1980 deve necessariamente possedere sin dal
momento del   suo   inoltro   al Centro di servizio tutti i requisiti previsti
dall'art. 18   del   d.   lgs. n.546 del 1992, la mancanza dei quali determina
l'inammissibilita' del   ricorso   stesso.   E' pertanto sin dal momento della
presentazione del  ricorso al Centro di servizio che deve essere assicurata la
possibilita' di    tutela    legale    del   contribuente, tutela che verrebbe
indubbiamente lesa   ove   si  disconoscesse in questa fase la sospensione del
termine di proposizione del ricorso.                                          
        In relazione    alle    considerazioni    che precedono gli Uffici del
Dipartimento terranno   conto   della  sospensione feriale di cui alla legge 7
ottobre 1969, n.742, ai fini della valutazione della tempestivita' dei ricorsi
presentati ai   sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 787 del 1980, astenendosi dal
sollevare eccezione  di inammissibilita' qualora il ricorso sia da considerare
in termine per effetto della suddetta sospensione feriale.                    

 

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999