
Roma, in data 17.06.99
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.133
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette ed Indirette
e, per conoscenza,
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento
Agli Uffici IVA
Agli Uffici del Registro
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I dubbi interpretativi sorti in merito all'applicabilita' della
sospensione feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,
relativamente ai ricorsi avverso i ruoli emanati dai Centri di Servizio delle
Imposte Dirette ed Indirette rendono opportuni i seguenti chiarimenti.
L'art.10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, dispone, che "il ricorso
contro il ruolo formato ai sensi dell'art. 7 e' presentato con la spedizione
dell'originale al Centro di servizio a mezzo posta nel modo indicato
dall'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e con successivo deposito, da
eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio
dell'originale mediante spedizione o consegna nei modi indicati dal predetto
art. 17, di altro esemplare in carta libera alla segreteria della commissione
tributaria adita".
Com'e' evidente, il dettato normativo conferisce al ricorso in esame
una duplice valenza in quanto finalizzato alla tutela sia in sede
amministrativa sia in sede giurisdizionale.
La proposizione del ricorso, dunque, assume una concreta rilevanza
anche in ambito processuale trattandosi di atto destinato a dare impulso al
futuro processo. Al riguardo si evidenzia, in particolare, che il ricorso
costituisce presupposto necessario per l'instaurazione di un eventuale
giudizio innanzi alla commissione tributaria.
La peculiarita' del ricorso in argomento consente, quindi, di
annoverare l'atto medesimo tra quelli "rivolti a costituire, svolgere o
concludere un processo" cui la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la
sospensione feriale (cfr sentenza n.3053 del 23 ottobre 1974) a nulla
rilevando la circostanza che nella fase prodromica il medesimo atto assume una
predominante valenza amministrativa.
Sul punto si evidenzia, altresi', che la Corte Costituzionale
(sentenza n. 336 del 1998) nel censurare la mancata previsione della tutela ex
articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, relativamente alla
impugnazione degli atti emanati dai Centri di servizio, ha ribadito
"l'importanza di discipline uniformi, in grado di assicurare il rispetto dei
requisiti propri, imposti al modello processuale dalle garanzie di cui al
sistema costituito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione in tema di
contraddittorio e, piu' in generale, di posizione delle parti nell'esercizio
dei rispettivi diritti", implicitamente riconoscendo il collegamento giuridico
e funzionale tra il ricorso presentato a norma dell'art. 10 del D.P.R.n. 787
del 1980 avverso i ruoli emanati dai Centri di servizio e la fase contenziosa
vera e propria.
Infatti, la ratio della sospensione dei termini e' quella di garantire un
"giusto processo" ai cittadini in virtu' della coincidenza di quest'ultima con
le ferie degli avvocati - peraltro fissate in un determinato periodo dell'anno
- i quali vengono parimenti tutelati nell'esercizio della loro professione.
Una diversa interpretazione potrebbe rivelarsi addirittura vessatoria
nei confronti dei contribuenti che hanno diritto ad una adeguata assistenza in
tutte le fasi del contenzioso tributario e potrebbe essere sottoposta, con
esito verosimilmente scontato, al sindacato della Corte Costituzionale.
Occorre, infatti, tenere presente a questo proposito che il ricorso di
cui all'art. 10 del D.P.R. 787/1980 deve necessariamente possedere sin dal
momento del suo inoltro al Centro di servizio tutti i requisiti previsti
dall'art. 18 del d. lgs. n.546 del 1992, la mancanza dei quali determina
l'inammissibilita' del ricorso stesso. E' pertanto sin dal momento della
presentazione del ricorso al Centro di servizio che deve essere assicurata la
possibilita' di tutela legale del contribuente, tutela che verrebbe
indubbiamente lesa ove si disconoscesse in questa fase la sospensione del
termine di proposizione del ricorso.
In relazione alle considerazioni che precedono gli Uffici del
Dipartimento terranno conto della sospensione feriale di cui alla legge 7
ottobre 1969, n.742, ai fini della valutazione della tempestivita' dei ricorsi
presentati ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 787 del 1980, astenendosi dal
sollevare eccezione di inammissibilita' qualora il ricorso sia da considerare
in termine per effetto della suddetta sospensione feriale.

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