Dal 14.06.1999 al 21.06.1999

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Sommario

irap – principio di correlazione - decreto correttivo

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 1999, n.176

VERSAMENTO – SOME EMERGENTI DALLA DICHIARAZIONE – TERMINI  DIFFERIMENTO SENZA APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1999, n.179

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

DICHIARAZIONI – VISTO DI CONFORMITà

CIRCOLARE  17 giugno 1999, n. 134/E

Riscossione - "VECCHIE" PROCEDURE PER I RUOLI RESI ESECUTIVI ANTE 1° LUGLIO 1999

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 16.6.1999 dal Consiglio dei Ministri

Indennità di fine rapporto - TRASFORMAZIONE IN TITOLI

SCHEMA DI D.LGS presentato il 16.6.1999 al Consiglio dei ministeri

Processo tributario – Riscossione- SOSPENSIONE FERIALE - RICORSI CONTRO I RUOLI DEI CENTRI DI SERVIZIO

CIRCOLARE  17 giugno 1999, n. 133/E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 1999, n.176

“Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'IRAP”

In breve

Si tratta del decreto correttivo con il quale:

si è tentato di eliminare il “terzo binario” definibile quale divergenza tra elementi di bilancio rilevanti ai fini delle imposte sui redditi ed elementi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP;

si è spostata l’irrilevanza IRAP delle perdite su crediti dalle disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile alle disposizioni riguardanti le sole imprese industriali;

è stato previsto la totale rilevanza IRAP dei contributi erogati in base a legge se non correlati a voci di costo irrilevanti ai fini IRAP.

Terzo binario

Il terzo binario era prodotto dall’applicazione dell’ormai abrogato  principio di correlazione disposto dalla let. a) dell’art.11, D.Lgs 446/1997. Seguendo tale criterio se una voce di Conto Economico civilistico rilevante ai fini della determinazione della base imponibile IRAP era inficiata da elementi irrilevanti per la stessa imposta era necessario depurare la voce dalla “contaminazione”.

In altre parole se ad esempio a causa di un cambiamento del criterio di valutazione del magazzino si determinano dei plusvaslori, seguendo la logica civilistica di bilancio, gli stessi devono essere iscritti nella sezione “E” del conto economico dedicata ai componenti straordinari di reddito (irrilevanti ai fini IRAP). D’altro canto la rivalutazione produce un incremento del conto sinottico tabellare intitolato “Prodotti finiti” nello stato patrimoniale, il quale costituirà rimanenze iniziali (componenti negativo di reddito) nell’esercizio successivo.

Quello rappresentato è un caso classico di elemento rilevante ai fini IRAP (Rimanenze iniziali) che contiene in se elementi irrilevanti per la stessa imposta. In passato al fine di eliminare questa contaminazione era necessario sottrarre dalla voce Rimanenze iniziali l’ammontare delle sopravvenienze contabilizzate l’anno precedente. Questo produceva una discrepanza dell’ammontare delle voci rilevanti ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini e voci rilevanti ai fini IRAP.

La modifica normativa elimina questa logica ed al suo posto ne introduce un altra che tenta di produrre gli stessi effetti senza produrre le divergenze nei valori rilevanti ai fini IRAP e ai fini delle imposte sui redditi.

La nuova logica infatti non prevede la rettifica delle voci rilevanti ma fa rientrare nella base imponibile IRAP le voci irrilevanti (la plusvalenza vista nell’esempio) correlate a voci rilevanti.

Esempio numerico

Situazione dei conti al 31/12/1998

Rimanenze finali di Prodotti (C.E. voce A2)                                  L. 1000

Sopravenienze attive (C.E. voce E20)                                            L. 100

(cambio del criterio di valutazione)                                                                         

Prodotti finiti (corrispondente voce di S.P.)                                   L. 1100

 

Situazione dei conti al 1.1.1999

 

Rimanenze iniziali di prodotti                                                         L. 1100

Come è evidente prendere i valori senza apportare alcuna correzione, nel caso specifico, significa nel 1999 portare in deduzione della base imponibile IRAP un costo mai tassato in passato ai fini della stessa imposta.

Per evitare ciò in passato, alle rimanenze iniziali di prodotti dovevano  essere sottratte le sopravvenienze attive.

Quindi 1100 – 100 = 1000

Attualmente invece la voce rimanenze finali rimane di valore 1100 ma la sopravvenienza attiva andrà ad incrementare la base imponibile IRAP del 1999.

Trattamento delle perdite su crediti

Il decreto sposta la disposizione che stabiliva  l’irrilevanza delle perdite su crediti dll’art.11 del decreto IRAP, applicabile anche alle compagnie di assicurazione e alle società operanti nel settore del credito, all’art. 5 dello stesso  decreto legislativo, articolo dedicato alle sole imprese industriali. Pertanto l’irrilevanza di queste perdite ai fini della determinazione della base imponibile IRAP è ora applicabile solamente per le società industriali.

Contributi in base a legge

La modifica è stata introdotta al fine di includere nella base imponibile IRAP i contributi che in base all’indicazione del principio contabile n. 12 dei dottori commercialisti non sono classificabili nella voce A5 del Conto economico stabilito dall’art.2425 del c.c. (molto pochi).

Cosa interessante e da condividere è invece che vengono esclusi dalla IRAP quei contributi che vengono erogati in ragione di componenti irrilevanti ai fini dell’imposta: vedi contributi in conto interessi.

Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17-06-1999

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DECRETO-LEGGE 17 giugno 1999, n.179

“Effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione.”

In breve

Confermando quanto era già stato annunciato con il Comunicato stampa del 10.6.99 il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 16.6.99 il provvedimento di proroga di versamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni (v. Il sole 24 ore e Italia Oggi del 17.6.99).

Il decreto legge, stabilisce che la maggiorazione dello 0,40% mensile non si applica:

1)  ai versamenti delle somme (tributi e contributi) risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, compresa quella unificata, delle persone fisiche, delle società di persone (art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 1.4.99) e dalle dichiarazioni i cui termini di presentazione scadono dal 1° gennaio al 20 luglio 1999 (art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 1.4.99) effettuati entro il 30 giugno 1999;

Sulla base di questa proroga generalizzata di 9 giorni, così come illustrato anche nella relazione ministeriale (v. Ancora il Sole 24 ore del 17.6.99), risulta che:

a) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative all’anno 1998 vanno effettuati:

dal 1° maggio al 30 giugno 1999 senza alcuna maggiorazione;

dal 1° luglio al 20 luglio 1999, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interessi;

b) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni con termine di presentazione variabile (ad esempio un mese dall’approvazione del bilancio) riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, i cui termini di presentazione scadono dal 1° gennaio al 31 maggio 1999 vanno effettuati:

 dal 1° maggio al 30 giugno 1999 senza alcuna maggiorazione;

 dal 1° luglio al 20 luglio 1999, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento;

c) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, i cui termini di presentazione scadono dal 1° giugno al 19 luglio 1999 sono effettuati:

senza maggiorazione entro il ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell’ordinario termine di versamento; la maggiorazione non sarà dovuta anche se tale ventunesimo giorno cade nel periodo 22 giugno 30 giugno 1999 (ad esempio una società tenuta a presentare UNICO il 3 giugno 1999 avrebbe usufruito della non applicazione della maggiorazione fino al 24 giugno 1999. Ora ne potrà usufruire fino al 30 giugno 1999;

  con la maggiorazione dello 0,40% se il versamento è effettuato oltre il ventunesimo giorno (o dal 1° luglio 1999 se tale ventunesimo giorno cade nel periodo 22 giugno -  30 giugno) ed entro il 20 luglio dello stesso anno.

2.      ai versamenti sopra detti effettuati entro il 20 luglio 1999 dai soggetti che svolgono in forma individuale o associata le 45 attività per le quali sono stati elaborati ed approvati gli studi di settore e per i quali non operano cause di esclusione o di inapplicabilità.    

Rateizzazioni

La relazione ministeriale precisa al riguardo che “La non applicazione della maggiorazione disposta con il presente provvedimento non modifica i termini di versamento fissati con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 1999. Restano, conseguentemente, fermi i termini di effettuazione dei versamenti ed i criteri per il calcolo degli interessi dovuti dai contribuenti che optano per il pagamento rateale delle imposte”.


In conseguenza di ciò, come esemplificato dalla stessa relazione ministeriale, un contribuente non titolare di partita Iva potrà effettuare il versamento della prima rata il 30 giugno senza applicazione della maggiorazione dello 0,40% e dovrà corrispondere la seconda rata entro la stessa data del 30 giugno applicando gli interessi dello 0,15% calcolati sui nove giorni che intercorrono dal 21 al 30 giugno.

Maggiorazione dell’Iva

Per il versamento dell’Iva dopo il 16 marzo 1999 da parte dei soggetti tenuti alla dichiarazione unificata, non essendo stato disposto nulla dal provvedimento, si ritiene che siano applicabili le regole già enunciate dall’amministrazione finanziaria nelle istruzioni ministeriali ad UNICO 99 e che quindi la maggiorazione dello 0,40% Iva sia da applicare fino al termine in cui può essere effettuato il versamento delle imposte risultanti da Unico senza la maggiorazione dello 0,40%:

-         versamenti fino al 16 aprile                                                      0,40%

-         versamenti fino al 17 maggio                                                   0,80%

-         versamenti fino al 16 giugno                                                    1,20%

-         versamenti fino al 30 giugno                                                    1,60%

Per le società con termini di presentazione mobili la maggiorazione a titolo di Iva rimarrà all’1,60% se il versamento cade senza maggiorazione (ventunesimo giorno dalla data di versamento ordinario) fino al 16 luglio. Se al contrario il versamento cade in una data successiva dal 17 luglio al 20 luglio sarà dovuta una maggiorazione Iva del 2,00%.

Lo stesso discorso varrà per i soggetti per i quali sono applicabili gli studi di settore. Infatti, anche per tali soggetti per il calcolo della maggiorazione Iva si dovrà fare riferimento alle regole generali sopra esposte per tutti i contribuenti, ferma restando la loro ulteriore agevolazione della non applicazione dello 0,40% sulle somme complessivamente dovute.

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18-06-1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

CIRCOLARE  17 giugno 1999, n. 134/E

“Disposizioni in materia di assistenza fiscale - Visto di conformità di cui all’articolo 35 del D.Lgs n. 241 del 1997.”

In breve

La Circolare spiega   la disciplina contenuta nel recente decreto di attuazione delle norme sull’assistenza fiscale, con particolare riguardo per i controlli che i soggetti abilitati devono svolgere per il rilascio del visto di conformità (D. Lgs. n. 490/1998 e D.M. n. 164/1999).

La circolare illustra i compiti dei responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-dipendenti e dei CAF-imprese, quelli dei professionisti e conclude con una serie di puntualizzazioni sugli effetti del visto di conformità e sull’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Finalità del controllo di conformità

Il rilascio del visto di conformità, che presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, soddisfa una duplice esigenza:

garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari;

agevolare l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza.

Controlli automatici delle dichiarazioni

Poiché nelle dichiarazioni munite di visto sono correttamente determinati, sulla base della documentazione esibita dai contribuenti e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e le ritenute d'acconto spettanti, nonché gli imponibili e i relativi importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti, dai controlli automatici che l'Amministrazione finanziaria esegue relativamente a ciascuna dichiarazione potrebbero emergere unicamente eventuali irregolarità o discordanze in ordine alla continuità e alla tempestività dei versamenti dovuti, il cui controllo non rientra fra quelli necessari per il rilascio del visto (artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972). 

Controllo formale delle dichiarazioni

Per quanto attiene, invece, al controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973) saranno definiti appositi criteri selettivi finalizzati a verificare la correttezza del visto di conformità rilasciato.

Controlli sostanziali

Il rilascio del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa assume rilievo anche ai fini della selezione e dell'esecuzione dei controlli sostanziali.

Italia oggi di venerdì 18 giugno 1999, pag. 31

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 16.6.1999 dal Consiglio dei Ministri

“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 46/99 sulla riforma della riscossione”

 In breve

Lo  schema di decreto legislativo integra e corregge il decreto che ha riformato la riscossione (art. 36, D.Lgs. n. 46/1999), per consentire la continuazione della procedura di riscossione per i ruoli resi esecutivi prima del 1° luglio 1999, entrata in vigore della nuova disciplina.

  Ruoli esecutivi

Il provvedimento stabilisce che ai ruoli resi esecutivi prima di tale data e per i quali non siano ancora iniziate le procedure esecutive si applicano le disposizioni previgenti in materia di consegna dei ruoli, di notifica della cartella esattoriale, di modalità di pagamento, di rilascio della quietanza e di indennità e di avviso di mora (artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46, D.P.R. n. 602/1973).

Su tali ruoli i contribuenti devono pagare i compensi a favore dei concessionari e gli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo (art. 61, comma 6, D.P.R. n. 43/1988).

Il sole 24 ore di giovedì 17 giugno 1999, pag. 25

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SCHEMA DI D.LGS presentato il 16.6.1999 al Consiglio dei ministeri

Conversione in titoli del TFR”

In breve

Nella seduta del 16 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo sulla trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, come previsto dal "collegato lavoro" alla finanziaria 1999 (cfr. art. 71, legge n. 144/1999).

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto le imprese, in alternativa al versamento del TFR, potranno trasformare, con il consenso dei lavoratori interessati, il relativo importo in titoli da assegnare ai Fondi pensione costituiti dagli stessi lavoratori.

Il provvedimento ha il duplice scopo di stimolare lo sviluppo dei fondi pensione quali investitori istituzionali e di assicurare lo sviluppo della previdenza integrativa.

Il TFR utilizzabile è costituito dall'importo da accantonare nel 1999 e nei tre anni successivi e non incide, quindi, nel TFR già accantonato negli anni precedenti.

Il sole 24 ore di giovedì 17 giugno 1999, pag. 23

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CIRCOLARE  17 giugno 1999, n. 133/E

“Applicabilità della sospensione feriale dei termini per la proposizione dei ricorsi avverso i ruoli emanati dai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette.”

In breve

La circolare indica che  la sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno (legge n. 742/1969), si applica anche alla proposizione dei ricorsi contro i ruoli emanati dai Centri di servizio delle imposte dirette e indirette, per la riscossione delle imposte e delle ritenute che, a seguito della liquidazione delle dichiarazioni e del controllo dei versamenti, risultano ancora dovute dai contribuenti (art. 10, D.P.R. n. 787/1980).

Gli Uffici del dipartimento delle entrate, pertanto, nella valutazione della tempestività dei ricorsi, ai fini di un'eventuale eccezione di inammissibilità degli stessi, devono tenere conto di tale sospensione.  

Termini per i ricorsi

Si ricorda che i ricorsi devono essere depositati in copia presso la segreteria della Commissione tributaria adìta decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dall'invio a mezzo posta o dalla consegna dell'originale al Centro di servizio.

Il sole 24 ore di venerdì 18 giugno 1999, pag. 23

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Aggiornato il: 13 novembre 1999