DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 1999, n.176
DECRETO-LEGGE 17 giugno 1999, n.179
CIRCOLARE
17 giugno 1999, n. 134/E
SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO approvato il 16.6.1999 dal Consiglio dei Ministri
SCHEMA DI D.LGS
presentato il 16.6.1999 al Consiglio dei ministeri
CIRCOLARE
17 giugno 1999, n. 133/E
DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 1999, n.176 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'IRAP” In breve Si tratta del decreto correttivo con il quale:
Terzo
binario
Il terzo binario era prodotto dall’applicazione dell’ormai abrogato
principio di correlazione disposto dalla let. a) dell’art.11, D.Lgs
446/1997. Seguendo tale criterio se una voce di Conto Economico civilistico
rilevante ai fini della determinazione della base imponibile IRAP era inficiata
da elementi irrilevanti per la stessa imposta era necessario depurare la
voce dalla “contaminazione”. In altre parole se ad esempio a causa di un cambiamento del criterio di valutazione
del magazzino si determinano dei plusvaslori, seguendo la logica civilistica di
bilancio, gli stessi devono essere iscritti nella sezione “E” del conto
economico dedicata ai componenti straordinari di reddito (irrilevanti ai fini
IRAP). D’altro canto la rivalutazione produce un incremento del conto
sinottico tabellare intitolato “Prodotti finiti” nello stato patrimoniale,
il quale costituirà rimanenze iniziali (componenti negativo di reddito)
nell’esercizio successivo. Quello rappresentato è un caso classico di elemento rilevante ai fini
IRAP (Rimanenze iniziali) che contiene in se elementi irrilevanti per la stessa
imposta. In passato al fine di eliminare questa contaminazione era necessario
sottrarre dalla voce Rimanenze iniziali l’ammontare delle sopravvenienze
contabilizzate l’anno precedente. Questo produceva una discrepanza
dell’ammontare delle voci rilevanti ai fini delle imposte sui redditi ed ai
fini e voci rilevanti ai fini IRAP. La modifica normativa elimina questa logica ed al suo posto ne introduce
un altra che tenta di produrre gli stessi effetti senza produrre le divergenze
nei valori rilevanti ai fini IRAP e ai fini delle imposte sui redditi. La nuova logica infatti non prevede la rettifica delle voci rilevanti ma
fa rientrare nella base imponibile IRAP le voci irrilevanti (la plusvalenza
vista nell’esempio) correlate a voci rilevanti. Esempio numerico Situazione
dei conti al 31/12/1998
Rimanenze finali di Prodotti (C.E. voce A2)
L. 1000 Sopravenienze attive (C.E. voce E20)
L. 100 (cambio del criterio di valutazione)
Situazione
dei conti al 1.1.1999
Rimanenze iniziali di prodotti
L. 1100 Come è evidente prendere i valori senza apportare alcuna correzione,
nel caso specifico, significa nel 1999 portare in deduzione della base
imponibile IRAP un costo mai tassato in passato ai fini della stessa imposta. Per evitare ciò in passato, alle rimanenze iniziali di prodotti
dovevano essere sottratte le
sopravvenienze attive. Quindi 1100 – 100 = 1000 Attualmente invece la voce rimanenze finali rimane di valore 1100 ma la
sopravvenienza attiva andrà ad incrementare la base imponibile IRAP del 1999. Trattamento
delle perdite su crediti
Il
decreto sposta la disposizione che stabiliva l’irrilevanza delle perdite su crediti dll’art.11 del decreto IRAP, applicabile anche alle compagnie di
assicurazione e alle società operanti nel settore del credito, all’art. 5 dello
stesso decreto legislativo, articolo dedicato alle sole imprese industriali. Pertanto l’irrilevanza di queste
perdite ai fini della determinazione della base imponibile IRAP è ora applicabile
solamente per le società industriali. Contributi
in base a legge
La modifica è
stata introdotta al fine di includere nella base imponibile IRAP i contributi
che in base all’indicazione del principio contabile n. 12 dei dottori
commercialisti non sono classificabili nella voce A5 del Conto economico
stabilito dall’art.2425 del c.c. (molto pochi). Cosa interessante e
da condividere è invece che vengono esclusi dalla IRAP quei contributi che
vengono erogati in ragione di componenti irrilevanti ai fini dell’imposta:
vedi contributi in conto interessi. Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 17-06-1999 DECRETO-LEGGE 17 giugno 1999, n.179 “Effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione.” In breve Confermando quanto era già stato annunciato con il Comunicato stampa
del 10.6.99 il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 16.6.99 il
provvedimento di proroga di versamento delle somme risultanti dalle
dichiarazioni (v. Il sole 24 ore e Italia Oggi del 17.6.99). Il decreto legge, stabilisce che la
maggiorazione dello 0,40% mensile non si applica: 1)
ai versamenti delle somme (tributi e contributi) risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, compresa quella unificata, delle
persone fisiche, delle società di persone (art. 1, comma 1, del D.P.C.M.
1.4.99) e dalle dichiarazioni i cui termini di presentazione scadono dal 1°
gennaio al 20 luglio 1999 (art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 1.4.99) effettuati
entro il 30 giugno 1999; Sulla
base di questa proroga generalizzata di 9 giorni, così come illustrato anche
nella relazione ministeriale (v. Ancora il Sole 24 ore del 17.6.99), risulta
che: a)
i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle
dichiarazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive,
comprese quelle unificate, delle persone fisiche e delle società o associazioni
di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, relative all’anno 1998 vanno effettuati: dal
1° maggio al 30 giugno 1999 senza alcuna maggiorazione; dal
1° luglio al 20 luglio 1999, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per
cento a titolo di interessi; b)
i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle
dichiarazioni con termine di presentazione variabile (ad esempio un mese
dall’approvazione del bilancio) riguardanti le imposte sostitutive delle
imposte dei redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, comprese
quelle unificate, i cui termini di presentazione scadono dal 1° gennaio al 31
maggio 1999 vanno effettuati:
c)
i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle
dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e
l’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, i
cui termini di presentazione scadono dal 1° giugno al 19 luglio 1999 sono
effettuati:
2.
ai versamenti sopra detti effettuati
entro il 20 luglio 1999 dai soggetti che svolgono in forma individuale o
associata le 45 attività per le quali sono stati elaborati ed approvati gli
studi di settore e per i quali non operano cause di esclusione o di
inapplicabilità. Rateizzazioni
La relazione ministeriale precisa al riguardo che “La non applicazione
della maggiorazione disposta con il presente provvedimento non modifica i
termini di versamento fissati con il suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 1° aprile 1999. Restano,
conseguentemente, fermi i termini di effettuazione dei versamenti ed i criteri
per il calcolo degli interessi dovuti dai contribuenti che optano per il
pagamento rateale delle imposte”.
Maggiorazione
dell’Iva
Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18-06-1999
CIRCOLARE 17 giugno 1999, n. 134/E “Disposizioni in materia di assistenza fiscale - Visto di conformità di cui all’articolo 35 del D.Lgs n. 241 del 1997.” In breve La Circolare spiega la disciplina contenuta nel recente decreto di attuazione delle norme sull’assistenza fiscale, con particolare riguardo per i controlli che i soggetti abilitati devono svolgere per il rilascio del visto di conformità (D. Lgs. n. 490/1998 e D.M. n. 164/1999). La circolare illustra i compiti dei responsabili dell’assistenza
fiscale dei CAF-dipendenti e dei CAF-imprese, quelli dei professionisti e
conclude con una serie di puntualizzazioni sugli effetti del visto di conformità
e sull’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Finalità del controllo di
conformità Il rilascio del visto di conformità, che presuppone la correttezza
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la regolare tenuta e
conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, soddisfa una duplice esigenza:
Controlli automatici delle
dichiarazioni Poiché nelle dichiarazioni munite di visto sono correttamente
determinati, sulla base della documentazione esibita dai contribuenti e delle
disposizioni di legge, gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni
d'imposta e le ritenute d'acconto spettanti, nonché gli imponibili e i relativi
importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti, dai
controlli automatici che l'Amministrazione finanziaria esegue relativamente a
ciascuna dichiarazione potrebbero emergere unicamente eventuali irregolarità o
discordanze in ordine alla continuità e alla tempestività dei versamenti
dovuti, il cui controllo non rientra fra quelli necessari per il rilascio del
visto (artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972). Controllo
formale delle dichiarazioni
Per quanto attiene, invece, al controllo formale delle dichiarazioni
(art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973) saranno definiti appositi criteri selettivi
finalizzati a verificare la correttezza del visto di conformità rilasciato. Controlli
sostanziali
Il rilascio del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni
dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa assume rilievo
anche ai fini della selezione e dell'esecuzione dei controlli sostanziali. Italia oggi
di venerdì 18 giugno 1999, pag. 31 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 16.6.1999 dal Consiglio dei Ministri Lo schema di decreto legislativo integra e corregge il decreto che ha riformato la riscossione (art. 36, D.Lgs. n. 46/1999), per consentire la continuazione della procedura di riscossione per i ruoli resi esecutivi prima del 1° luglio 1999, entrata in vigore della nuova disciplina. Il provvedimento stabilisce che ai ruoli resi esecutivi prima di tale
data e per i quali non siano ancora iniziate le procedure esecutive si applicano
le disposizioni previgenti in materia di consegna dei ruoli, di notifica della
cartella esattoriale, di modalità di pagamento, di rilascio della quietanza e
di indennità e di avviso di mora (artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46, D.P.R.
n. 602/1973). Su tali ruoli i contribuenti devono pagare i compensi a favore dei
concessionari e gli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento
delle somme iscritte a ruolo (art. 61, comma 6, D.P.R. n. 43/1988). Il sole 24
ore di giovedì 17 giugno 1999, pag. 25 SCHEMA DI D.LGS presentato il 16.6.1999 al Consiglio dei ministeri “Conversione in titoli
del TFR” In breve Nella seduta del 16 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo sulla trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, come previsto dal "collegato lavoro" alla finanziaria 1999 (cfr. art. 71, legge n. 144/1999). A decorrere dall'entrata in vigore del decreto le imprese, in
alternativa al versamento del TFR, potranno trasformare, con il consenso dei
lavoratori interessati, il relativo importo in titoli da assegnare ai Fondi
pensione costituiti dagli stessi lavoratori. Il provvedimento ha il duplice scopo di stimolare lo sviluppo dei fondi
pensione quali investitori istituzionali e di assicurare lo sviluppo della
previdenza integrativa. Il TFR utilizzabile è costituito dall'importo da accantonare nel 1999 e
nei tre anni successivi e non incide, quindi, nel TFR già accantonato negli
anni precedenti. Il sole 24
ore di giovedì 17 giugno 1999, pag. 23 CIRCOLARE 17
giugno 1999, n. 133/E “Applicabilità della sospensione feriale dei termini per la proposizione dei ricorsi avverso i ruoli emanati dai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette.” In breve La circolare indica che la sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno (legge n. 742/1969), si applica anche alla proposizione dei ricorsi contro i ruoli emanati dai Centri di servizio delle imposte dirette e indirette, per la riscossione delle imposte e delle ritenute che, a seguito della liquidazione delle dichiarazioni e del controllo dei versamenti, risultano ancora dovute dai contribuenti (art. 10, D.P.R. n. 787/1980). Gli Uffici del dipartimento delle entrate, pertanto, nella valutazione
della tempestività dei ricorsi, ai fini di un'eventuale eccezione di
inammissibilità degli stessi, devono tenere conto di tale sospensione. Termini per i ricorsi Si ricorda che i ricorsi devono essere depositati in copia presso la
segreteria della Commissione tributaria adìta decorsi almeno sei mesi e non
oltre due anni dall'invio a mezzo posta o dalla consegna dell'originale al
Centro di servizio.
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