Roma, in data 17.06.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.134


 

                                        Alle Direzioni Regionali delle Entrate
                                        Agli Uffici delle Entrate             
                                        Agli Uffici distrettuali delle Imposte
                                        Dirette                               
                                        Agli Uffici IVA                       
                                        Ai Centri di Servizio                 
                               e, p.c., Al Segretariato Generale              
                                        Al  Servizio Consultivo e Ispettivo   
                                        Tributario                            
                                        Al Comando Generale della Guardia     
                                        di Finanza                            
                                        Alle Direzioni Centrali del           
                                        Dipartimento delle Entrate            
                                        Al Servizio Ispettivo Centrale del    
                                        Dipartimento delle Entrate            
                                        Agli Uffici del Registro              
        1. Premessa.                                                          
        Con l'art.   1, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, e' stato
aggiunto nel   d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il Capo V recante disposizioni in
materia di assistenza fiscale.                                                
        Al fine   di   consentire una piu' incisiva utilizzazione di strutture
intermedie tra    contribuenti    e    Amministrazione   finanziaria, le nuove
disposizioni prevedono,   tra l'altro, il rilascio di un visto di conformita',
su richiesta   del   contribuente, da parte dei soggetti abilitati individuati
nell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.                                      
        Il rilascio   del  visto di conformita', che presuppone la correttezza
formale delle   dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonche' la regolare
tenuta e   conservazione  delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, tende a soddisfare due
ordini di esigenze:                                                           
- garantire   ai   contribuenti   assistiti  un corretto adempimento di taluni
  obblighi tributari;                                                         
- agevolare   l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da
  controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza.          
        Con la   presente   circolare si illustrano i controlli che i soggetti
abilitati devono   svolgere  per il rilascio del visto di conformita', tenendo
conto  delle  previsioni  contenute  nel  regolamento di attuazione del d.lgs.
n. 490   del   1998, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999.  
        2. Responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-dipendenti.           
        In via  preliminare si precisa che per "CAF-dipendenti" si intendono i
Centri di assistenza fiscale costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma
1, lettere d), e) e f), del d.lgs. n. 241 del 1997, per i quali e' intervenuto
il provvedimento    di    autorizzazione    allo svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale.                                                           
        Come previsto   dall'art.   34, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997, i
CAF-dipendenti prestano   l'assistenza   fiscale  unicamente nei confronti dei
contribuenti non   titolari   di reddito di lavoro autonomo e d'impresa di cui
agli artt.   49,   comma   1,  e 51 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.                                
        Il responsabile    dell'assistenza    fiscale,  iscritto nell'albo dei
dottori commercialisti  o in quello dei ragionieri liberi professionisti, puo'
rilasciare, su   richiesta  del contribuente, un visto di conformita' dei dati
delle dichiarazioni    unificate    alla    relativa  documentazione, ai sensi
dell'art. 35, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997.                
        Tenuto conto   che  l'art. 27 del regolamento di attuazione prevede un
periodo di   180   giorni   entro il quale i Centri di assistenza fiscale gia'
autorizzati sulla    base    della    previgente normativa devono adeguarsi ai
requisiti prescritti dalla nuova disciplina, l'attivita' di assistenza fiscale
per la   presentazione del modello di dichiarazione "UNICO-99 Persone fisiche"
puo' essere   prestata   dai Centri gia' autorizzati ed iscritti nell'apposito
"Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e
pensionati", ai  sensi dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991 e del relativo
regolamento di attuazione.                                                    
        Il visto   di   conformita' sara' rilasciato dal direttore tecnico del
CAAF qualora lo stesso Centro non designi, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del
d.lgs. n. 241 del 1997, una persona diversa quale responsabile dell'assistenza
fiscale.                                                                      
        2.1 Rilascio del visto di conformita'.                                
        Il contribuente    non    titolare    di  redditi di lavoro autonomo o
d'impresa, che   si avvale dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti per la
presentazione della   dichiarazione UNICO-99, puo' chiedere allo stesso CAF il
rilascio del visto di conformita'.                                            
        Il responsabile  dell'assistenza fiscale del CAF-dipendenti (direttore
tecnico del   CAAF)   rilascia  il visto di conformita' se la dichiarazione e'
stata predisposta   dal  CAF ovvero dallo stesso contribuente sotto il diretto
controllo e la responsabilita' del CAF.                                       
        Pertanto, il   contribuente che intende ottenere il rilascio del visto
di conformita'   deve comunque esibire al CAF la documentazione necessaria per
consentire la   verifica della conformita' dei dati esposti o da esporre nella
dichiarazione.                                                                
        Il rilascio   del   visto  di conformita' di cui all'art. 35, comma 2,
lettera a),    del    d.lgs.    n.    241 del 1997, implica il riscontro della
corrispondenza dei   dati   esposti  nella dichiarazione alle risultanze della
relativa documentazione    e    alle   disposizioni che disciplinano gli oneri
deducibili e   detraibili,   le  detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo
delle ritenute d'acconto.                                                     
        Per quanto   concerne   i   controlli   che i CAF devono eseguire e la
documentazione che  i contribuenti devono esibire per il rilascio del visto di
conformita', si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 87/E del
16 aprile 1999, relativamente all'attivita' di assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti per il modello 730/99.                                         
        3. Responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese.              
        In via   preliminare   si precisa che per "CAF-imprese" si intendono i
Centri di assistenza fiscale costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma
1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997, per i quali e' intervenuto
il provvedimento    di    autorizzazione    allo svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale.                                                           
        I CAF-imprese   prestano  l'assistenza fiscale unicamente alle imprese
associate alle  organizzazioni che hanno costituito i CAF stessi, nonche' alle
persone fisiche  titolari di redditi di partecipazione nelle imprese assistite
(soci di   societa'   di  persone, partecipanti all'impresa familiare, coniuge
partecipante all'azienda coniugale).                                          
        L'art. 34,    comma    1,    del    d.lgs.    n. 241 del 1997, esclude
dall'assistenza fiscale   le   imprese  soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche:                                                           
- tenute alla nomina del collegio sindacale;                                  
- alle   quali   non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di
  settore (per l'elencazione delle cause di esclusione dall'applicazione degli
  studi di settore, si rinvia al paragrafo 6.2 della circolare n. 110/E del 21
  maggio 1999).                                                               
        L'assistenza fiscale   puo'   invece   essere  prestata a favore delle
societa' cooperative   e   loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno
riferimento alle   associazioni   nazionali riconosciute in base al d.lgs. del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.                       
        Il responsabile    dell'assistenza    fiscale,  iscritto nell'albo dei
dottori commercialisti  o in quello dei ragionieri liberi professionisti, puo'
rilasciare, su   richiesta  del contribuente, un visto di conformita' dei dati
delle dichiarazioni predisposte dal centro alla relativa documentazione e alle
risultanze delle   scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa
documentazione contabile   (art. 35, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 241 del
1997).                                                                        
        Tenuto conto   che  l'art. 27 del regolamento di attuazione prevede un
periodo di   180   giorni   entro il quale i Centri di assistenza fiscale gia'
autorizzati sulla    base    della    previgente normativa devono adeguarsi ai
requisiti prescritti dalla nuova disciplina, l'attivita' di assistenza fiscale
per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 1998 puo'
essere prestata   dai   Centri autorizzati ed iscritti nell'apposito "Albo dei
Centri autorizzati   di  assistenza fiscale ad imprese", ai sensi dell'art. 78
della legge n. 413 del 1991 e del relativo regolamento di attuazione.         
        Il visto   di   conformita' sara' rilasciato dal direttore tecnico del
CAAF qualora lo stesso Centro non designi, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del
d.lgs. n. 241 del 1997, una persona diversa quale responsabile dell'assistenza
fiscale.                                                                      
        3.1 Rilascio del visto di conformita'.                                
        Il responsabile   dell'assistenza   fiscale del CAF-imprese (direttore
tecnico del   CAAF)   rilascia,   su   richiesta del contribuente, il visto di
conformita' di   cui   all'art. 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del
1997, se   le  dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e
tenute dal CAF.                                                               
        In base   all'art.   12,   comma  2, del regolamento di attuazione, le
dichiarazioni e   le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal
CAF anche quando sono predisposte e tenute:                                   
- direttamente dallo stesso contribuente;                                     
- da   una   societa'   di   servizi  il cui capitale sociale sia posseduto, a
  maggioranza assoluta,   dalle  associazioni o dalle organizzazioni che hanno
  costituito il   CAF  o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno
  costituito il   CAF,   ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle
  predette associazioni e organizzazioni.                                     
        Tali attivita'   devono   peraltro  essere effettuate sotto il diretto
controllo e la responsabilita' del CAF.                                       
        Nel periodo    transitorio    di    cui all'art. 27 del regolamento di
attuazione, le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte
e tenute   dai   Centri di assistenza gia' autorizzati in base alla previgente
disciplina anche   quando   sono   state  predisposte e tenute da una impresa,
prescelta dal  centro di assistenza, avente per oggetto l'elaborazione di dati
contabili, sempre   a  condizione che tali attivita' siano effettuate sotto il
diretto controllo  e la responsabilita' del CAAF (art. 4, comma 6, del D.M. 22
ottobre 1992, n. 494).                                                        
        Ai sensi   dell'art.  2 del regolamento di attuazione, il rilascio del
visto di conformita' implica:                                                 
- il  riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle
  risultanze della    relativa    documentazione    e    alle disposizioni che
  disciplinano gli   oneri  deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti
  d'imposta, lo   scomputo   delle   ritenute d'acconto. Per quanto concerne i
  controlli che   i   CAF-imprese   devono  eseguire e la documentazione che i
  contribuenti devono   esibire  a tal fine con riferimento alle dichiarazioni
  dei redditi,   si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 87/E
  del 16    aprile    1999   relativamente all'attivita' di assistenza fiscale
  prestata dai CAF-dipendenti per il modello 730/99.                          
        Relativamente, invece,   alle   dichiarazioni ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' a
quelle del   sostituto   d'imposta,   ancorche' unificate, tali controlli sono
finalizzati ad   evitare   errori  materiali e di calcolo nella determinazione
degli imponibili,   delle  imposte e delle ritenute, nonche' nel riporto delle
eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.                          
- la  verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili
  obbligatorie ai   fini   delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
  aggiunto;                                                                   
- la   verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle
  risultanze delle   scritture   contabili   e  di queste ultime alla relativa
  documentazione.                                                             
        Tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro
formale della   loro  corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti
positive e   negative relative all'attivita' di impresa esercitata e rilevanti
ai fini   delle   imposte   sui   redditi,  dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale    sulle    attivita'    produttive,   nonche' dei dati
riguardanti i   compensi   e   le   somme corrisposti in qualita' di sostituto
d'imposta.                                                                    
- l'attestazione   della   congruita'   dell'ammontare dei ricavi dichiarati a
  quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero l'attestazione
  di cause    che    giustificano    l'eventuale  scostamento. Ovviamente, con
  riferimento al   periodo d'imposta 1998, tale attestazione potra' riguardare
  unicamente le   imprese   che svolgono attivita' i cui studi di settore sono
  stati approvati con i decreti ministeriali del 30 marzo 1999.               
        Si evidenzia che relativamente alle dichiarazioni dei redditi, modello
"UNICO-99 Persone   fisiche",  dei titolari di redditi di partecipazione nelle
imprese assistite   dal   CAF-imprese,   il  rilascio del visto di conformita'
implica il solo riscontro di cui alla lettera a).                             
        4. Professionisti.                                                    
        In via  preliminare si precisa che per "professionisti" si intendono i
soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998,
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, e precisamente:   
- gli   iscritti   negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei
  periti commerciali e dei consulenti del lavoro;                             
- i  soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed
  esperti tenuti    dalle    camere    di  commercio, industria, artigianato e
  agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
  giurisprudenza o   in   economia   e   commercio o equipollenti o diploma di
  ragioneria.                                                                 
        Per l'esercizio  della facolta' di rilasciare il visto di conformita',
l'art. 21    del    regolamento    di  attuazione prevede che i professionisti
comunichino preventivamente       al       Dipartimento       delle   entrate:
i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la
partita IVA;                                                                  
- il   domicilio   e   gli   altri  luoghi ove esercitano la propria attivita'
  professionale;                                                              
- la   denominazione   o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei
  componenti del   consiglio  di amministrazione e, ove previsto, del collegio
  sindacale, delle   societa' di servizi delle quali il professionista intenda
  avvalersi per   lo   svolgimento  delle attivita' di assistenza fiscale, con
  l'indicazione delle specifiche attivita' da affidare alle stesse.           
        Alla predetta    comunicazione,    da   inoltrare in carta libera alla
Direzione Regionale  delle entrate territorialmente competente in relazione al
domicilio fiscale del professionista, sono allegati:                          
- copia   della   polizza   di assicurazione della responsabilita' civile, con
  massimale non inferiore a due miliardi di lire;                             
- dichiarazione   relativa   all'insussistenza di provvedimenti di sospensione
  dell'ordine di appartenenza;                                                
- dichiarazione   relativa   alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8,
  comma 1, dello stesso regolamento.                                          
        4.1 Rilascio del visto di conformita'.                                
        Ai sensi   dell'art.   35,   comma   3,  del d.lgs. n. 241 del 1997, i
professionisti rilasciano,    su    richiesta    dei contribuenti, il visto di
conformita' di   cui   alla lettera a), commi 1 e 2, dello stesso articolo 35,
relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.                         
        In base   all'art.  23 del regolamento di attuazione, i professionisti
rilasciano il   visto   di conformita' se hanno predisposto le dichiarazioni e
tenuto le   relative   scritture   contabili;  le dichiarazioni e le scritture
contabili si   intendono  predisposte e tenute dal professionista anche quando
sono predisposte   e   tenute  direttamente dallo stesso contribuente o da una
societa' di servizi di cui uno o piu' professionisti posseggono la maggioranza
assoluta del    capitale    sociale,    a  condizione che tali attivita' siano
effettuate sotto   il   diretto   controllo  e la responsabilita' dello stesso
professionista.                                                               
        Diversamente da quanto previsto per i Centri di assistenza fiscale, la
norma non   pone   alcuna  limitazione di carattere soggettivo alla platea dei
contribuenti che possono richiedere ad un professionista il rilascio del visto
di conformita'.   Pertanto,   possono   rivolgersi ad un professionista per il
rilascio del  visto di conformita' anche i contribuenti che non possono fruire
dell'assistenza fiscale   da parte dei CAF, compresi in particolare i titolari
di reddito  di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR.         
        Relativamente alle   dichiarazioni   dei  contribuenti non titolari di
reddito  di  lavoro autonomo o di impresa, il professionista rilascia il visto
di conformita'  di cui all'art. 35, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 241 del
1997, che,  come illustrato nel precedente paragrafo 2.1, implica il riscontro
della corrispondenza   dei   dati  esposti nella dichiarazione alle risultanze
della relativa   documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri
deducibili e   detraibili,   le  detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo
delle ritenute d'acconto.                                                     
        Invece, relativamente  alle dichiarazioni dei contribuenti titolari di
redditi di   lavoro autonomo o di impresa, il professionista rilascia il visto
di conformita'  di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del
1997, che   implica   i   riscontri   e  le verifiche illustrate al precedente
paragrafo 3.1.                                                                
        5. Effetti del visto di conformita' e attivita' di controllo.         
        Il rilascio   del   visto   di conformita', risultante dalla firma del
responsabile del  CAF o del professionista nell'apposito spazio dei modelli di
dichiarazione, garantisce   ai contribuenti assistiti il corretto assolvimento
di taluni adempimenti tributari ed agevola l'Amministrazione finanziaria nella
selezione delle   posizioni  da controllare e nell'esecuzione dei controlli di
propria competenza.                                                           
        I controlli   che   i   CAF   e i professionisti devono effettuare per
rilasciare il   visto   di   conformita' corrispondono in buona parte a quelli
previsti dagli   articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del
DPR n.   633  del 1972, nei testi introdotti dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. n.
241 del 1997.                                                                 
        Ne consegue che nelle dichiarazioni munite di visto sono correttamente
determinati, sulla  base della documentazione esibita dai contribuenti e delle
disposizioni di   legge,   gli   oneri  deducibili e detraibili, le detrazioni
d'imposta e   le   ritenute   d'acconto  spettanti, nonche' gli imponibili e i
relativi importi   dovuti   a   titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi
spettanti.                                                                    
        Pertanto, dai   controlli automatici che l'Amministrazione finanziaria
esegue relativamente a ciascuna dichiarazione ai sensi dei citati artt. 36-bis
del DPR   n.   600   e   54-bis del DPR n. 633, potrebbero emergere unicamente
eventuali irregolarita'   o   discordanze   in   ordine alla congruita' e alla
tempestivita' dei   versamenti dovuti, il cui controllo non rientra fra quelli
necessari per il rilascio del visto.                                          
        Per quanto   attiene, invece, al controllo formale delle dichiarazioni
di cui   all'art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, l'art. 26 del regolamento di
attuazione prevede  la definizione di appositi criteri selettivi finalizzati a
verificare la correttezza del visto di conformita' rilasciato.                
        Il piu'    incisivo    utilizzo    di    strutture   intermedie (CAF e
professionisti) tra   contribuenti   e  Amministrazione finanziaria consente a
quest'ultima di   diversificare   i   criteri  di selezione delle posizioni da
sottoporre a   controllo   formale e di razionalizzare l'impiego delle risorse
disponibili, senza comunque far venir meno la necessaria azione di controllo. 
        Il responsabile   dell'assistenza   fiscale o il professionista che ha
rilasciato il   visto   di  conformita' sara' contestualmente informato, anche
telematicamente, delle richieste di documenti o di chiarimenti al contribuente
conseguenti all'attivazione    del    controllo    formale della dichiarazione
presentata. Tale   informazione   consentira' al soggetto che ha rilasciato il
visto di    assistere    il    contribuente nei rapporti con l'Amministrazione
finanziaria e   di   conoscere l'avvio di un'attivita' istruttoria dalla quale
potrebbe scaturire la constatazione di violazioni allo stesso imputabili.     
        Al riguardo,   l'art.   39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del
1997, prevede,   ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni
di norme   tributarie sulla base dei principi generali di cui al d.lgs. n. 472
del 1997,     l'applicazione     di     una    sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a   lire   cinque milioni nei confronti dei soggetti che hanno
rilasciato un   visto   di   conformita'  infedele. La richiamata disposizione
considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della predetta
sanzione amministrativa e prevede inoltre, in caso di ripetute violazioni o di
violazioni particolarmente gravi, l'inibizione della facolta' di rilasciare il
visto di conformita'.                                                         
        Il rilascio  del visto di conformita' relativamente alle dichiarazioni
dei soggetti   titolari   di   reddito  di lavoro autonomo o di impresa assume
rilievo anche    ai    fini    della selezione e dell'esecuzione dei controlli
sostanziali. In   particolare,   nell'ambito dell'attivita' di controllo sulla
corretta applicazione degli studi di settore, saranno diversamente considerate
le posizioni   dei   soggetti   che risultano aver dichiarato un ammontare non
congruo di   ricavi  o di compensi e quelle per le quali e' stata attestata la
sussistenza di cause che giustificano lo scostamento.                         

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999