
Roma, in data 17.06.99
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.134
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici distrettuali delle Imposte
Dirette
Agli Uffici IVA
Ai Centri di Servizio
e, p.c., Al Segretariato Generale
Al Servizio Consultivo e Ispettivo
Tributario
Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
Alle Direzioni Centrali del
Dipartimento delle Entrate
Al Servizio Ispettivo Centrale del
Dipartimento delle Entrate
Agli Uffici del Registro
1. Premessa.
Con l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, e' stato
aggiunto nel d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il Capo V recante disposizioni in
materia di assistenza fiscale.
Al fine di consentire una piu' incisiva utilizzazione di strutture
intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, le nuove
disposizioni prevedono, tra l'altro, il rilascio di un visto di conformita',
su richiesta del contribuente, da parte dei soggetti abilitati individuati
nell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Il rilascio del visto di conformita', che presuppone la correttezza
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonche' la regolare
tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, tende a soddisfare due
ordini di esigenze:
- garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni
obblighi tributari;
- agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da
controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza.
Con la presente circolare si illustrano i controlli che i soggetti
abilitati devono svolgere per il rilascio del visto di conformita', tenendo
conto delle previsioni contenute nel regolamento di attuazione del d.lgs.
n. 490 del 1998, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999.
2. Responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-dipendenti.
In via preliminare si precisa che per "CAF-dipendenti" si intendono i
Centri di assistenza fiscale costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma
1, lettere d), e) e f), del d.lgs. n. 241 del 1997, per i quali e' intervenuto
il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale.
Come previsto dall'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997, i
CAF-dipendenti prestano l'assistenza fiscale unicamente nei confronti dei
contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa di cui
agli artt. 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il responsabile dell'assistenza fiscale, iscritto nell'albo dei
dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, puo'
rilasciare, su richiesta del contribuente, un visto di conformita' dei dati
delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione, ai sensi
dell'art. 35, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997.
Tenuto conto che l'art. 27 del regolamento di attuazione prevede un
periodo di 180 giorni entro il quale i Centri di assistenza fiscale gia'
autorizzati sulla base della previgente normativa devono adeguarsi ai
requisiti prescritti dalla nuova disciplina, l'attivita' di assistenza fiscale
per la presentazione del modello di dichiarazione "UNICO-99 Persone fisiche"
puo' essere prestata dai Centri gia' autorizzati ed iscritti nell'apposito
"Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e
pensionati", ai sensi dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991 e del relativo
regolamento di attuazione.
Il visto di conformita' sara' rilasciato dal direttore tecnico del
CAAF qualora lo stesso Centro non designi, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del
d.lgs. n. 241 del 1997, una persona diversa quale responsabile dell'assistenza
fiscale.
2.1 Rilascio del visto di conformita'.
Il contribuente non titolare di redditi di lavoro autonomo o
d'impresa, che si avvale dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti per la
presentazione della dichiarazione UNICO-99, puo' chiedere allo stesso CAF il
rilascio del visto di conformita'.
Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF-dipendenti (direttore
tecnico del CAAF) rilascia il visto di conformita' se la dichiarazione e'
stata predisposta dal CAF ovvero dallo stesso contribuente sotto il diretto
controllo e la responsabilita' del CAF.
Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto
di conformita' deve comunque esibire al CAF la documentazione necessaria per
consentire la verifica della conformita' dei dati esposti o da esporre nella
dichiarazione.
Il rilascio del visto di conformita' di cui all'art. 35, comma 2,
lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, implica il riscontro della
corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della
relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri
deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo
delle ritenute d'acconto.
Per quanto concerne i controlli che i CAF devono eseguire e la
documentazione che i contribuenti devono esibire per il rilascio del visto di
conformita', si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 87/E del
16 aprile 1999, relativamente all'attivita' di assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti per il modello 730/99.
3. Responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese.
In via preliminare si precisa che per "CAF-imprese" si intendono i
Centri di assistenza fiscale costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma
1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997, per i quali e' intervenuto
il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale.
I CAF-imprese prestano l'assistenza fiscale unicamente alle imprese
associate alle organizzazioni che hanno costituito i CAF stessi, nonche' alle
persone fisiche titolari di redditi di partecipazione nelle imprese assistite
(soci di societa' di persone, partecipanti all'impresa familiare, coniuge
partecipante all'azienda coniugale).
L'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, esclude
dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche:
- tenute alla nomina del collegio sindacale;
- alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di
settore (per l'elencazione delle cause di esclusione dall'applicazione degli
studi di settore, si rinvia al paragrafo 6.2 della circolare n. 110/E del 21
maggio 1999).
L'assistenza fiscale puo' invece essere prestata a favore delle
societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno
riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al d.lgs. del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Il responsabile dell'assistenza fiscale, iscritto nell'albo dei
dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, puo'
rilasciare, su richiesta del contribuente, un visto di conformita' dei dati
delle dichiarazioni predisposte dal centro alla relativa documentazione e alle
risultanze delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa
documentazione contabile (art. 35, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 241 del
1997).
Tenuto conto che l'art. 27 del regolamento di attuazione prevede un
periodo di 180 giorni entro il quale i Centri di assistenza fiscale gia'
autorizzati sulla base della previgente normativa devono adeguarsi ai
requisiti prescritti dalla nuova disciplina, l'attivita' di assistenza fiscale
per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 1998 puo'
essere prestata dai Centri autorizzati ed iscritti nell'apposito "Albo dei
Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese", ai sensi dell'art. 78
della legge n. 413 del 1991 e del relativo regolamento di attuazione.
Il visto di conformita' sara' rilasciato dal direttore tecnico del
CAAF qualora lo stesso Centro non designi, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del
d.lgs. n. 241 del 1997, una persona diversa quale responsabile dell'assistenza
fiscale.
3.1 Rilascio del visto di conformita'.
Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF-imprese (direttore
tecnico del CAAF) rilascia, su richiesta del contribuente, il visto di
conformita' di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del
1997, se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e
tenute dal CAF.
In base all'art. 12, comma 2, del regolamento di attuazione, le
dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal
CAF anche quando sono predisposte e tenute:
- direttamente dallo stesso contribuente;
- da una societa' di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a
maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno
costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno
costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle
predette associazioni e organizzazioni.
Tali attivita' devono peraltro essere effettuate sotto il diretto
controllo e la responsabilita' del CAF.
Nel periodo transitorio di cui all'art. 27 del regolamento di
attuazione, le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte
e tenute dai Centri di assistenza gia' autorizzati in base alla previgente
disciplina anche quando sono state predisposte e tenute da una impresa,
prescelta dal centro di assistenza, avente per oggetto l'elaborazione di dati
contabili, sempre a condizione che tali attivita' siano effettuate sotto il
diretto controllo e la responsabilita' del CAAF (art. 4, comma 6, del D.M. 22
ottobre 1992, n. 494).
Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di attuazione, il rilascio del
visto di conformita' implica:
- il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle
risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che
disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti
d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. Per quanto concerne i
controlli che i CAF-imprese devono eseguire e la documentazione che i
contribuenti devono esibire a tal fine con riferimento alle dichiarazioni
dei redditi, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 87/E
del 16 aprile 1999 relativamente all'attivita' di assistenza fiscale
prestata dai CAF-dipendenti per il modello 730/99.
Relativamente, invece, alle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' a
quelle del sostituto d'imposta, ancorche' unificate, tali controlli sono
finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione
degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonche' nel riporto delle
eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.
- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili
obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle
risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa
documentazione.
Tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro
formale della loro corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti
positive e negative relative all'attivita' di impresa esercitata e rilevanti
ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' dei dati
riguardanti i compensi e le somme corrisposti in qualita' di sostituto
d'imposta.
- l'attestazione della congruita' dell'ammontare dei ricavi dichiarati a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero l'attestazione
di cause che giustificano l'eventuale scostamento. Ovviamente, con
riferimento al periodo d'imposta 1998, tale attestazione potra' riguardare
unicamente le imprese che svolgono attivita' i cui studi di settore sono
stati approvati con i decreti ministeriali del 30 marzo 1999.
Si evidenzia che relativamente alle dichiarazioni dei redditi, modello
"UNICO-99 Persone fisiche", dei titolari di redditi di partecipazione nelle
imprese assistite dal CAF-imprese, il rilascio del visto di conformita'
implica il solo riscontro di cui alla lettera a).
4. Professionisti.
In via preliminare si precisa che per "professionisti" si intendono i
soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998,
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, e precisamente:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei
periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed
esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di
ragioneria.
Per l'esercizio della facolta' di rilasciare il visto di conformita',
l'art. 21 del regolamento di attuazione prevede che i professionisti
comunichino preventivamente al Dipartimento delle entrate:
i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la
partita IVA;
- il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attivita'
professionale;
- la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei
componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio
sindacale, delle societa' di servizi delle quali il professionista intenda
avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale, con
l'indicazione delle specifiche attivita' da affidare alle stesse.
Alla predetta comunicazione, da inoltrare in carta libera alla
Direzione Regionale delle entrate territorialmente competente in relazione al
domicilio fiscale del professionista, sono allegati:
- copia della polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con
massimale non inferiore a due miliardi di lire;
- dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione
dell'ordine di appartenenza;
- dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8,
comma 1, dello stesso regolamento.
4.1 Rilascio del visto di conformita'.
Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, i
professionisti rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di
conformita' di cui alla lettera a), commi 1 e 2, dello stesso articolo 35,
relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.
In base all'art. 23 del regolamento di attuazione, i professionisti
rilasciano il visto di conformita' se hanno predisposto le dichiarazioni e
tenuto le relative scritture contabili; le dichiarazioni e le scritture
contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando
sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una
societa' di servizi di cui uno o piu' professionisti posseggono la maggioranza
assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attivita' siano
effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilita' dello stesso
professionista.
Diversamente da quanto previsto per i Centri di assistenza fiscale, la
norma non pone alcuna limitazione di carattere soggettivo alla platea dei
contribuenti che possono richiedere ad un professionista il rilascio del visto
di conformita'. Pertanto, possono rivolgersi ad un professionista per il
rilascio del visto di conformita' anche i contribuenti che non possono fruire
dell'assistenza fiscale da parte dei CAF, compresi in particolare i titolari
di reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR.
Relativamente alle dichiarazioni dei contribuenti non titolari di
reddito di lavoro autonomo o di impresa, il professionista rilascia il visto
di conformita' di cui all'art. 35, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 241 del
1997, che, come illustrato nel precedente paragrafo 2.1, implica il riscontro
della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze
della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri
deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo
delle ritenute d'acconto.
Invece, relativamente alle dichiarazioni dei contribuenti titolari di
redditi di lavoro autonomo o di impresa, il professionista rilascia il visto
di conformita' di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del
1997, che implica i riscontri e le verifiche illustrate al precedente
paragrafo 3.1.
5. Effetti del visto di conformita' e attivita' di controllo.
Il rilascio del visto di conformita', risultante dalla firma del
responsabile del CAF o del professionista nell'apposito spazio dei modelli di
dichiarazione, garantisce ai contribuenti assistiti il corretto assolvimento
di taluni adempimenti tributari ed agevola l'Amministrazione finanziaria nella
selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di
propria competenza.
I controlli che i CAF e i professionisti devono effettuare per
rilasciare il visto di conformita' corrispondono in buona parte a quelli
previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del
DPR n. 633 del 1972, nei testi introdotti dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. n.
241 del 1997.
Ne consegue che nelle dichiarazioni munite di visto sono correttamente
determinati, sulla base della documentazione esibita dai contribuenti e delle
disposizioni di legge, gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni
d'imposta e le ritenute d'acconto spettanti, nonche' gli imponibili e i
relativi importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi
spettanti.
Pertanto, dai controlli automatici che l'Amministrazione finanziaria
esegue relativamente a ciascuna dichiarazione ai sensi dei citati artt. 36-bis
del DPR n. 600 e 54-bis del DPR n. 633, potrebbero emergere unicamente
eventuali irregolarita' o discordanze in ordine alla congruita' e alla
tempestivita' dei versamenti dovuti, il cui controllo non rientra fra quelli
necessari per il rilascio del visto.
Per quanto attiene, invece, al controllo formale delle dichiarazioni
di cui all'art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, l'art. 26 del regolamento di
attuazione prevede la definizione di appositi criteri selettivi finalizzati a
verificare la correttezza del visto di conformita' rilasciato.
Il piu' incisivo utilizzo di strutture intermedie (CAF e
professionisti) tra contribuenti e Amministrazione finanziaria consente a
quest'ultima di diversificare i criteri di selezione delle posizioni da
sottoporre a controllo formale e di razionalizzare l'impiego delle risorse
disponibili, senza comunque far venir meno la necessaria azione di controllo.
Il responsabile dell'assistenza fiscale o il professionista che ha
rilasciato il visto di conformita' sara' contestualmente informato, anche
telematicamente, delle richieste di documenti o di chiarimenti al contribuente
conseguenti all'attivazione del controllo formale della dichiarazione
presentata. Tale informazione consentira' al soggetto che ha rilasciato il
visto di assistere il contribuente nei rapporti con l'Amministrazione
finanziaria e di conoscere l'avvio di un'attivita' istruttoria dalla quale
potrebbe scaturire la constatazione di violazioni allo stesso imputabili.
Al riguardo, l'art. 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del
1997, prevede, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni
di norme tributarie sulla base dei principi generali di cui al d.lgs. n. 472
del 1997, l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni nei confronti dei soggetti che hanno
rilasciato un visto di conformita' infedele. La richiamata disposizione
considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della predetta
sanzione amministrativa e prevede inoltre, in caso di ripetute violazioni o di
violazioni particolarmente gravi, l'inibizione della facolta' di rilasciare il
visto di conformita'.
Il rilascio del visto di conformita' relativamente alle dichiarazioni
dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa assume
rilievo anche ai fini della selezione e dell'esecuzione dei controlli
sostanziali. In particolare, nell'ambito dell'attivita' di controllo sulla
corretta applicazione degli studi di settore, saranno diversamente considerate
le posizioni dei soggetti che risultano aver dichiarato un ammontare non
congruo di ricavi o di compensi e quelle per le quali e' stata attestata la
sussistenza di cause che giustificano lo scostamento.

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