Roma, in data 22.06.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.137


 

Agli Uffici delle Entrate                                                     
Agli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette                                
Agli Uffici dell'Imposta sul Valore Aggiunto                                  
Ai Centri di Servizio                                                         
Al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate                          
e, p. c.                                                                      
Al Segretariato Generale                                                      
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario                                
Al Comando Generale della guardia di Finanza                                  
Al Servizio per il Controllo Interno                                          
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate                        
Al Servizio Ispettivo Centrale del Dipartimento delle Entrate                 
Alla Scuola Centrale Tributaria                                               
Alla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza                    
           --------------------------------------------------                 
Premessa                                                                      
        L'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
prevede che  i termini di decorrenza delle disposizioni contenute nello stesso
decreto possono essere modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.                                                                     
        Il medesimo articolo, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo
1999, n.   81, prevede che, in caso di differimento dei termini di versamento,
alle somme da versare si applica una maggiorazione, ragguagliata allo 0,40 per
cento mensile, a titolo di interesse corrispettivo e che con lo stesso decreto
del Presidente  del Consiglio dei Ministri puo' essere stabilito che non si fa
luogo alla  predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti
giorni.                                                                       
        Con l'articolo   1,   commi   1   e  2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei   Ministri   1 aprile 1999, sono stati differiti i termini delle
dichiarazioni dei   redditi   e di quelle relative all'imposta regionale sulle
attivita' produttive,   comprese  quelle unificate, e dei relativi versamenti,
tenuto conto   delle numerose novita' procedurali connesse in particolare alle
nuove norme   sull'assistenza   fiscale,  all'estensione dell'invio telematico
delle dichiarazioni nonche' all'approvazione degli studi di settore.          
        Per effetto di tali disposizioni:                                     
 a) i    versamenti    risultanti    dalle   dichiarazioni dei redditi e dalle
dichiarazioni relative    all'imposta    regionale sulle attivita' produttive,
comprese quelle    unificate,    delle    persone   fisiche e delle societa' o
associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1998 vanno effettuati:           
   - dal 1 maggio al 21 giugno 1999, senza alcuna maggiorazione;              
   - dal   22  giugno al 20 luglio 1999, maggiorando le somme da versare dello
0,40 per cento a titolo di interessi;                                         
 b) i    versamenti    risultanti    dalle   dichiarazioni dei redditi e dalle
dichiarazioni riguardanti   le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e
l'imposta regionale   sulle   attivita' produttive, comprese quelle unificate,
diverse da   quelle   di   cui alla lettera a), i cui termini di presentazione
scadono dal 1 gennaio al 31 maggio 1999 vanno effettuati:                     
   - dal 1 maggio al 21 giugno senza alcuna maggiorazione;                    
   - dal   22   giugno   al   20 luglio, maggiorando le somme da versare degli
interessi nella misura dello 0,40 per cento;                                  
 c) i    versamenti    risultanti    dalle   dichiarazioni dei redditi e dalle
dichiarazioni riguardanti   le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e
l'imposta regionale   sulle   attivita' produttive, comprese quelle unificate,
diverse da quelle della lettera a), i cui termini di presentazione scadono dal
1 giugno   al   19 luglio 1999 sono effettuati entro il 20 luglio dello stesso
anno. I  versamenti effettuati a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a
quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento vanno maggiorati degli
interessi nella misura dello 0,40 per cento.                                  
1.  Casi di inapplicabilita' della maggiorazione dello 0,40 per cento.        
      Il decreto-legge  n. 179 del 1999 ha stabilito che, per  l'anno 1999, la
maggiorazione dello    0,40    per    cento    mensile   a titolo di interesse
corrispettivo, prevista  dall'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica:                            
   a) ai   versamenti   effettuati   entro il 30 giugno 1999, risultanti dalle
dichiarazioni indicate all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
del Consiglio  dei Ministri 1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 77 del 2 aprile 1999;                                                      
   b) ai   versamenti   effettuati   entro  il 20 luglio 1999 risultanti dalle
suddette dichiarazioni  presentate dai contribuenti che svolgono attivita' per
le quali   sono   stati  elaborati gli studi settore approvati con decreti del
Ministro delle  finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari nn.
61 e  62 alla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75, nei confronti dei quali
non operano   cause  di esclusione o di inapplicabilita'. Tale disposizione si
applica anche   ai   contribuenti  interessati indirettamente all'applicazione
degli studi    di    settore    quali    i titolari di redditi derivanti dalla
partecipazione in    societa'    di    persone   ed imprese familiari indicate
all'articolo 5   del   testo   unico  delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del   Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in
aziende coniugali   non   gestite in forma societaria che svolgono le medesime
attivita'.                                                                    
        In particolare, la predetta  maggiorazione non si applica:            
 - per   i   versamenti effettuati da tutti i contribuenti dal 22 giugno al 30
giugno 1999;                                                                  
 - per   i   versamenti  effettuati dal 22 giugno (o a decorrere dal 21 giorno
successivo a   quello  di scadenza dell'ordinario termine di versamento) al 20
luglio dai    contribuenti    che    svolgono in forma individuale o associata
attivita' per le quali risulta elaborato uno dei 45 studi di settore approvati
con decreti   del   Ministro delle finanze del 30 marzo 1999. La  disposizione
trova quindi  applicazione nei confronti dei soggetti IRPEG, delle societa' di
persone ed   equiparate,   dei   componenti delle stesse, dei collaboratori di
impresa familiare   o   del  coniuge di azienda coniugale non gestita in forma
societaria.                                                                   
        La maggiorazione   dello   0,40   per   cento  non si applica anche in
relazione agli  acconti dovuti entro gli stessi termini del 30 giugno e del 20
luglio, nonche' ai versamenti a titolo di saldo o di acconto che devono essere
effettuati con   le   stesse modalita' e con gli stessi termini previsti per i
versamenti a   saldo   delle   imposte  sui redditi (ad esempio, versamento di
acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata).         
        La predetta    maggiorazione    e',  invece, applicabile ai versamenti
effettuati dopo   il   30 giugno (o, se posteriore a decorrere dal ventunesimo
giorno successivo   a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento)
dai contribuenti   che  esercitano attivita' di impresa  per le quali non sono
stati approvati   i   relativi studi di settore ovvero per le quali sono stati
approvati gli   studi   di   settore   ma  operano le cause di esclusione o di
inapplicabilita' illustrate   nei paragrafi 6.2 e 6.5 della circolare n. 110/E
del 21 maggio 1999.                                                           
        Si ricorda che sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore i
contribuenti che:                                                             
 - dichiarano   ricavi  di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui
alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire;        
 - hanno   iniziato   o   cessato l'attivita' nel corso del periodo d'imposta;
 - hanno un periodo di non normale svolgimento dell'attivita';                
 - hanno un periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi;  
 - esercitano attivita' di vendita a domicilio;                               
 - si   avvalgono del regime fiscale sostitutivo previsto dal decreto-legge 10
giugno 1994,  n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489;                                                                       
 - determinano il reddito con criteri di tipo forfetario.                     
        Costituiscono, invece,   cause  di inapplicabilita', in presenza delle
quali restano applicabili i parametri:                                        
 - l'esercizio   dell'attivita'   d'impresa nei settori delle manifatture, dei
servizi e del commercio svolto, rispettivamente, attraverso l'utilizzo di piu'
punti di   produzione   e   di   vendita   in  locali non contigui a quelli di
produzione, di piu' punti di produzione ovvero di piu' punti di vendita;      
 - l'esercizio  di due o piu' attivita' d'impresa, non rientranti nel medesimo
studio di   settore,   se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi
alle attivita'    non    prevalenti    (non    rientranti  tra quelle prese in
considerazione dallo  studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;                                                 
 - l'attivita'   delle   societa'  cooperative, societa' consortili e consorzi
svolta esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;               
 - l'attivita'    delle    societa'    cooperative    costituite da utenti non
imprenditori svolta esclusivamente a favore degli utenti stessi.              
        Con riferimento  alle cause di inapplicabilita' di cui ai punti 1 e 2,
e' stato   precisato  che, qualora sia stata tenuta separata contabilizzazione
per ciascun   punto di produzione e/o di vendita ovvero per ciascuna attivita'
esercitata, di   tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli
studi di settore, questi ultimi risultano applicabili.                        
        I decreti ministeriali 30 marzo 1999, concernenti l'approvazione degli
studi di   settore,   stabiliscono  che la causa di inapplicabilita' di cui al
punto 1   non  si verifica quando la presenza di piu' punti di produzione o di
vendita costituisce   una caratteristica dell'attivita' esercitata. E' il caso
delle attivita'    per   le   quali  sono stati approvati gli studi di settore
contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D;
SG68U; SG70U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D.                                     
        In riferimento    alle    singole    tipologie    di   esclusione e di
inapplicabilita' si  rinvia ai chiarimenti forniti con la menzionata circolare
n. 110/   E   del   1999.  Si fa presente, inoltre, che in sede di risposte ai
quesiti formulati   dalla  stampa specializzata, sono stati forniti i seguenti
chiarimenti:                                                                  
 - la   condizione   di  inapplicabilita'  di cui al punto 1, relativamente ad
attivita' economiche   nel settore delle manifatture, opera quando l'esercizio
dell'attivita' d'impresa   e'   svolto  attraverso l'utilizzo di piu' punti di
produzione e   di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i
quali non   e'   stata   tenuta   contabilita' separata. Al riguardo, e' stato
ulteriormente precisato   che   la   menzionata condizione di inapplicabilita'
sussiste qualora   l'attivita'   sia  esercitata attraverso l'utilizzo di piu'
punti di   produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto
di produzione   e  di piu' punti di vendita in locali non contigui a quello di
produzione. Tale  condizione di inapplicabilita' non sussiste, invece, qualora
l'attivita' sia   svolta attraverso l'utilizzo  di un punto di produzione e di
un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione;            
 - la   condizione   di inapplicabilita'  di cui al punto 2 trova applicazione
qualora dall'attivita'   per  la quale e' stato approvato lo studio di settore
non derivi almeno l'80 per cento dei ricavi complessivi.                      
2.  Versamenti rateali.                                                       
        Il decreto-legge   in  esame non ha modificato i termini di versamento
fissati con  il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1 aprile 1999, ma ha soltanto previsto l'inapplicabilita' della  maggiorazione
dello 0,40   per   cento  in taluni casi nei quali la stessa sarebbe risultata
dovuta. Restano,   conseguentemente   fermi,  in caso di pagamento rateale, il
numero delle  rate, i termini di effettuazione dei versamenti ed i criteri per
il calcolo degli interessi dovuti.                                            
        Si ricorda,   al  riguardo, che le somme dovute a titolo di saldo e di
acconto delle imposte e dei contributi possono essere versate in rate mensili,
di eguale   importo,   con la maggiorazione degli interessi nella misura dello
0,50 per   cento per mese o frazione di mese, a condizione che il contribuente
eserciti nella dichiarazione opzione in tal senso.                            
        I contribuenti   non   titolari   di   partita IVA devono effettuare i
versamenti entro la fine di ciascun mese.                                     
        I contribuenti   titolari  di partita IVA, per effetto delle modifiche
introdotte dal  decreto legislativo  n. 422 del 1998, effettuano il versamento
rateale entro il giorno 16 di ogni mese.                                      
        Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.                    
A.      Pagamento della prima rata entro il 30 giugno.                        
A.1     I contribuenti non titolari di partita IVA avrebbero dovuto effettuare
il versamento della prima rata entro il 21 giugno e quello della seconda rata,
comprensivo degli   interessi  calcolati su 9 giorni, entro il 30 giugno. Tali
contribuenti possono effettuare il versamento della prima rata tra il 22 ed il
30 giugno  senza la maggiorazione dello 0,40% e devono versare la seconda rata
entro la   stessa   data   del  30 giugno applicando gli interessi dello 0,15%
calcolati considerando  lo 0,50 per cento mensile sul lasso temporale di  nove
giorni  compresi  tra il  21 e il 30  giugno.                                 
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da applicare
in caso di rateazione alle diverse scadenze.                                  
       Rata               Scadenza                     Interessi              
         1                  30-6                           0                  
         2                  30-6                           0,15               
         3                  02-8                           0,65               
         4                  31-8                           1,15               
         5                  30-9                           1,65               
         6                  02-11                          2,15               
         7                  30-11                          2,65               
A.2     I  contribuenti titolari di partita IVA (non interessati, direttamente
o indirettamente,   dagli   studi   di settore) avrebbero dovuto effettuare il
versamento della   prima  rata entro il 21 giugno e quello della seconda rata,
comprensivo degli   interessi calcolati su 25 giorni, entro il 16 luglio. Tali
soggetti possono  effettuare il versamento della prima rata tra il 22 ed il 30
giugno senza  applicazione della maggiorazione dello 0,40% e devono versare la
seconda rata entro la stessa data del 16 luglio applicando gli interessi dello
0,42%  calcolati considerando lo 0,50 per cento mensile sul lasso temporale di
venticinque giorni  compresi tra il  21 giugno e il 16 luglio.                
        Si riporta,   di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da
applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze.                        
       Rata               Scadenza                     Interessi              
         1                  30-6                           0                  
         2                  16-7                           0,42               
         3                  16-8                           0,92               
         4                  16-9                           1,42               
         5                  18-10                          1,92               
         6                  16-11                          2,42               
B.      Pagamento della prima rata entro il 20 luglio.                        
B.1     I  contribuenti titolari di partita IVA, direttamente o indirettamente
interessati dall'applicazione   gli studi di settore, effettuano il versamento
della prima   rata   entro il 20 luglio (senza la maggiorazione dello 0,40 per
cento) e   quello   della   seconda   rata, comprensivo degli interessi per la
rateazione, entro il 16 agosto.                                               
        Si riporta,   di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da
applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze.                        
       Rata               Scadenza                     Interessi              
         1                  20-7                           0                  
         2                  16-8                           0,43               
         3                  16-9                           0,93               
         4                  18-10                          1,43               
         5                  16-11                          1,93               
B.2     I contribuenti non titolari di partita IVA, indirettamente interessati
dagli studi    di    settore    (cioe'   i titolari di redditi derivanti dalla
partecipazione in    societa'    di    persone   ed imprese familiari indicate
all'articolo 5   del   Tuir,  ovvero in aziende coniugali non gestite in forma
societaria), effettuano   il   versamento  della prima rata entro il 20 luglio
(senza la   maggiorazione   dello 0,40 per cento) e quello della seconda rata,
comprensivo degli   interessi   per   la   rateazione, entro il 2 agosto. Tali
soggetti, infatti,  fruiscono delle disposizioni del decreto legge in commento
e, in   quanto   non titolari di partita IVA,  sono tenuti al versamento delle
rate successive alla prima entro l'ultimo giorno del mese.                    
        Si riporta,   di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da
applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze.                        
       Rata               Scadenza                     Interessi              
         1                  20-7                           0                  
         2                  02-8                           0,17               
         3                  31-8                           0,67               
         4                  30-9                           1,17               
         5                  02-11                          1,67               
         6                  30-11                          2,17               
B.3     I  contribuenti titolari di partita IVA  non interessati, direttamente
o indirettamente,   dagli   studi di settore,  se hanno deciso di fruire della
possibilita' di  effettuare i versamenti entro il termine del 20 luglio con la
maggiorazione dello   0,40   per  cento, devono effettuare il versamento della
prima rata   entro il 20 luglio e quello della seconda rata, comprensivo degli
interessi per   la   rateazione,   entro il 16 agosto. Gli adempimenti di tali
contribuenti non    sono    variati    a    seguito dell'entrata in vigore del
decreto-legge in oggetto.                                                     
        Si riporta,   di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da
applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze.                        
       Rata               Scadenza                     Interessi              
         1                  20-7                           0                  
         2                  16-8                           0,43               
         3                  16-9                           0,93               
         4                  18-10                          1,43               
         5                  16-11                          1,93               
B.4     I   contribuenti   non   titolari   di partita IVA,  diversi da quelli
indicati al   punto   B.2,   se   hanno deciso di fruire della possibilita' di
effettuare i   versamenti  entro il termine del 20 luglio con la maggiorazione
dello 0,40   per cento, devono effettuare il versamento della prima rata entro
il 20   luglio e quello della seconda rata, comprensivo degli interessi per la
rateazione, entro   il 2 agosto. Gli adempimenti di tali contribuenti non sono
variati a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.        
        Si riporta,   di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da
applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze.                        
       Rata               Scadenza                     Interessi              
         1                  20-7                           0                  
         2                  02-8                           0,17               
         3                  31-8                           0,67               
         4                  30-9                           1,17               
         5                  02-11                          1,67               
         6                  30-11                          2,17               
3.      Versamento dell'IVA  a saldo per i1 1998.                             
        Come e' noto, i contribuenti che versano il saldo IVA, anziche'  entro
16 marzo,   entro   il   termine   previsto per l'effettuazione dei versamenti
risultanti dalla    dichiarazione    unificata  devono maggiorare l'importo da
versare dello  0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivi alla
predetta data  del 16 marzo, dopo aver effettuato l'eventuale compensazione ai
sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.                                
        Se i   versamenti   relativi   alle imposte sui redditi, all'IRAP e ai
contributi risultanti   dalla   dichiarazione unificata sono effettuati con la
maggiorazione dello   0,40 per cento, la stessa maggiorazione si applica anche
al saldo dell'IVA, aumentato dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione dal
17 marzo fino al  termine ordinario di versamento delle imposte risultanti dal
modello Unico senza applicazione dello 0,40 per cento.                        
        Pertanto, nei   casi   in cui resta applicabile la maggiorazione dello
0,40 per cento, la stessa si applica a tutte le somme, compresa l'IVA a saldo.
Si riporta,   di seguito, il prospetto illustrativo della maggiorazione dovuta
in caso di differimento del versamento del saldo IVA.                         
         Scadenza                          Maggiorazione                      
          16-04                                0,40                           
          17-05                                0,80                           
          16-06                                1,20                           
          21-06                                1,60                           
        I contribuenti   interessati   dagli studi di settore versano tutte le
somme, compresa   l'IVA   a   saldo,  entro il 20 luglio 1999, senza applicare
ulteriori maggiorazioni.I    contribuenti,    non  interessati, direttamente o
indirettamente dagli   studi  di settore, che eseguono i versamenti risultanti
dalla dichiarazione unificata successivamente al 30 giugno (o, se posteriore a
decorrere dal    ventunesimo    giorno    successivo    a   quello di scadenza
dell'ordinario termine    di    versamento)    ed    entro il 20 luglio con la
maggiorazione dello  0,40 per cento, devono applicare la stessa anche al saldo
dell'IVA, aumentato   dell'importo   dovuto  a titolo di maggiorazione  dal 17
marzo al 21 giugno.                                                           
        Gli uffici  in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.                                           

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999