
Roma, in data 22.06.99
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.137
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette
Agli Uffici dell'Imposta sul Valore Aggiunto
Ai Centri di Servizio
Al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate
e, p. c.
Al Segretariato Generale
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
Al Comando Generale della guardia di Finanza
Al Servizio per il Controllo Interno
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate
Al Servizio Ispettivo Centrale del Dipartimento delle Entrate
Alla Scuola Centrale Tributaria
Alla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza
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Premessa
L'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
prevede che i termini di decorrenza delle disposizioni contenute nello stesso
decreto possono essere modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Il medesimo articolo, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo
1999, n. 81, prevede che, in caso di differimento dei termini di versamento,
alle somme da versare si applica una maggiorazione, ragguagliata allo 0,40 per
cento mensile, a titolo di interesse corrispettivo e che con lo stesso decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' essere stabilito che non si fa
luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti
giorni.
Con l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999, sono stati differiti i termini delle
dichiarazioni dei redditi e di quelle relative all'imposta regionale sulle
attivita' produttive, comprese quelle unificate, e dei relativi versamenti,
tenuto conto delle numerose novita' procedurali connesse in particolare alle
nuove norme sull'assistenza fiscale, all'estensione dell'invio telematico
delle dichiarazioni nonche' all'approvazione degli studi di settore.
Per effetto di tali disposizioni:
a) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle
dichiarazioni relative all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
comprese quelle unificate, delle persone fisiche e delle societa' o
associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1998 vanno effettuati:
- dal 1 maggio al 21 giugno 1999, senza alcuna maggiorazione;
- dal 22 giugno al 20 luglio 1999, maggiorando le somme da versare dello
0,40 per cento a titolo di interessi;
b) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle
dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e
l'imposta regionale sulle attivita' produttive, comprese quelle unificate,
diverse da quelle di cui alla lettera a), i cui termini di presentazione
scadono dal 1 gennaio al 31 maggio 1999 vanno effettuati:
- dal 1 maggio al 21 giugno senza alcuna maggiorazione;
- dal 22 giugno al 20 luglio, maggiorando le somme da versare degli
interessi nella misura dello 0,40 per cento;
c) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle
dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e
l'imposta regionale sulle attivita' produttive, comprese quelle unificate,
diverse da quelle della lettera a), i cui termini di presentazione scadono dal
1 giugno al 19 luglio 1999 sono effettuati entro il 20 luglio dello stesso
anno. I versamenti effettuati a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a
quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento vanno maggiorati degli
interessi nella misura dello 0,40 per cento.
1. Casi di inapplicabilita' della maggiorazione dello 0,40 per cento.
Il decreto-legge n. 179 del 1999 ha stabilito che, per l'anno 1999, la
maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse
corrispettivo, prevista dall'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica:
a) ai versamenti effettuati entro il 30 giugno 1999, risultanti dalle
dichiarazioni indicate all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 77 del 2 aprile 1999;
b) ai versamenti effettuati entro il 20 luglio 1999 risultanti dalle
suddette dichiarazioni presentate dai contribuenti che svolgono attivita' per
le quali sono stati elaborati gli studi settore approvati con decreti del
Ministro delle finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari nn.
61 e 62 alla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75, nei confronti dei quali
non operano cause di esclusione o di inapplicabilita'. Tale disposizione si
applica anche ai contribuenti interessati indirettamente all'applicazione
degli studi di settore quali i titolari di redditi derivanti dalla
partecipazione in societa' di persone ed imprese familiari indicate
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in
aziende coniugali non gestite in forma societaria che svolgono le medesime
attivita'.
In particolare, la predetta maggiorazione non si applica:
- per i versamenti effettuati da tutti i contribuenti dal 22 giugno al 30
giugno 1999;
- per i versamenti effettuati dal 22 giugno (o a decorrere dal 21 giorno
successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento) al 20
luglio dai contribuenti che svolgono in forma individuale o associata
attivita' per le quali risulta elaborato uno dei 45 studi di settore approvati
con decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999. La disposizione
trova quindi applicazione nei confronti dei soggetti IRPEG, delle societa' di
persone ed equiparate, dei componenti delle stesse, dei collaboratori di
impresa familiare o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma
societaria.
La maggiorazione dello 0,40 per cento non si applica anche in
relazione agli acconti dovuti entro gli stessi termini del 30 giugno e del 20
luglio, nonche' ai versamenti a titolo di saldo o di acconto che devono essere
effettuati con le stesse modalita' e con gli stessi termini previsti per i
versamenti a saldo delle imposte sui redditi (ad esempio, versamento di
acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata).
La predetta maggiorazione e', invece, applicabile ai versamenti
effettuati dopo il 30 giugno (o, se posteriore a decorrere dal ventunesimo
giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento)
dai contribuenti che esercitano attivita' di impresa per le quali non sono
stati approvati i relativi studi di settore ovvero per le quali sono stati
approvati gli studi di settore ma operano le cause di esclusione o di
inapplicabilita' illustrate nei paragrafi 6.2 e 6.5 della circolare n. 110/E
del 21 maggio 1999.
Si ricorda che sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore i
contribuenti che:
- dichiarano ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui
alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire;
- hanno iniziato o cessato l'attivita' nel corso del periodo d'imposta;
- hanno un periodo di non normale svolgimento dell'attivita';
- hanno un periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi;
- esercitano attivita' di vendita a domicilio;
- si avvalgono del regime fiscale sostitutivo previsto dal decreto-legge 10
giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489;
- determinano il reddito con criteri di tipo forfetario.
Costituiscono, invece, cause di inapplicabilita', in presenza delle
quali restano applicabili i parametri:
- l'esercizio dell'attivita' d'impresa nei settori delle manifatture, dei
servizi e del commercio svolto, rispettivamente, attraverso l'utilizzo di piu'
punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di
produzione, di piu' punti di produzione ovvero di piu' punti di vendita;
- l'esercizio di due o piu' attivita' d'impresa, non rientranti nel medesimo
studio di settore, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi
alle attivita' non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in
considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
- l'attivita' delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi
svolta esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- l'attivita' delle societa' cooperative costituite da utenti non
imprenditori svolta esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Con riferimento alle cause di inapplicabilita' di cui ai punti 1 e 2,
e' stato precisato che, qualora sia stata tenuta separata contabilizzazione
per ciascun punto di produzione e/o di vendita ovvero per ciascuna attivita'
esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli
studi di settore, questi ultimi risultano applicabili.
I decreti ministeriali 30 marzo 1999, concernenti l'approvazione degli
studi di settore, stabiliscono che la causa di inapplicabilita' di cui al
punto 1 non si verifica quando la presenza di piu' punti di produzione o di
vendita costituisce una caratteristica dell'attivita' esercitata. E' il caso
delle attivita' per le quali sono stati approvati gli studi di settore
contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D;
SG68U; SG70U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D.
In riferimento alle singole tipologie di esclusione e di
inapplicabilita' si rinvia ai chiarimenti forniti con la menzionata circolare
n. 110/ E del 1999. Si fa presente, inoltre, che in sede di risposte ai
quesiti formulati dalla stampa specializzata, sono stati forniti i seguenti
chiarimenti:
- la condizione di inapplicabilita' di cui al punto 1, relativamente ad
attivita' economiche nel settore delle manifatture, opera quando l'esercizio
dell'attivita' d'impresa e' svolto attraverso l'utilizzo di piu' punti di
produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i
quali non e' stata tenuta contabilita' separata. Al riguardo, e' stato
ulteriormente precisato che la menzionata condizione di inapplicabilita'
sussiste qualora l'attivita' sia esercitata attraverso l'utilizzo di piu'
punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto
di produzione e di piu' punti di vendita in locali non contigui a quello di
produzione. Tale condizione di inapplicabilita' non sussiste, invece, qualora
l'attivita' sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di
un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione;
- la condizione di inapplicabilita' di cui al punto 2 trova applicazione
qualora dall'attivita' per la quale e' stato approvato lo studio di settore
non derivi almeno l'80 per cento dei ricavi complessivi.
2. Versamenti rateali.
Il decreto-legge in esame non ha modificato i termini di versamento
fissati con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1 aprile 1999, ma ha soltanto previsto l'inapplicabilita' della maggiorazione
dello 0,40 per cento in taluni casi nei quali la stessa sarebbe risultata
dovuta. Restano, conseguentemente fermi, in caso di pagamento rateale, il
numero delle rate, i termini di effettuazione dei versamenti ed i criteri per
il calcolo degli interessi dovuti.
Si ricorda, al riguardo, che le somme dovute a titolo di saldo e di
acconto delle imposte e dei contributi possono essere versate in rate mensili,
di eguale importo, con la maggiorazione degli interessi nella misura dello
0,50 per cento per mese o frazione di mese, a condizione che il contribuente
eserciti nella dichiarazione opzione in tal senso.
I contribuenti non titolari di partita IVA devono effettuare i
versamenti entro la fine di ciascun mese.
I contribuenti titolari di partita IVA, per effetto delle modifiche
introdotte dal decreto legislativo n. 422 del 1998, effettuano il versamento
rateale entro il giorno 16 di ogni mese.
Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.
A. Pagamento della prima rata entro il 30 giugno.
A.1 I contribuenti non titolari di partita IVA avrebbero dovuto effettuare
il versamento della prima rata entro il 21 giugno e quello della seconda rata,
comprensivo degli interessi calcolati su 9 giorni, entro il 30 giugno. Tali
contribuenti possono effettuare il versamento della prima rata tra il 22 ed il
30 giugno senza la maggiorazione dello 0,40% e devono versare la seconda rata
entro la stessa data del 30 giugno applicando gli interessi dello 0,15%
calcolati considerando lo 0,50 per cento mensile sul lasso temporale di nove
giorni compresi tra il 21 e il 30 giugno.
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da applicare
in caso di rateazione alle diverse scadenze.
Rata Scadenza Interessi
1 30-6 0
2 30-6 0,15
3 02-8 0,65
4 31-8 1,15
5 30-9 1,65
6 02-11 2,15
7 30-11 2,65
A.2 I contribuenti titolari di partita IVA (non interessati, direttamente
o indirettamente, dagli studi di settore) avrebbero dovuto effettuare il
versamento della prima rata entro il 21 giugno e quello della seconda rata,
comprensivo degli interessi calcolati su 25 giorni, entro il 16 luglio. Tali
soggetti possono effettuare il versamento della prima rata tra il 22 ed il 30
giugno senza applicazione della maggiorazione dello 0,40% e devono versare la
seconda rata entro la stessa data del 16 luglio applicando gli interessi dello
0,42% calcolati considerando lo 0,50 per cento mensile sul lasso temporale di
venticinque giorni compresi tra il 21 giugno e il 16 luglio.
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da
applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze.
Rata Scadenza Interessi
1 30-6 0
2 16-7 0,42
3 16-8 0,92
4 16-9 1,42
5 18-10 1,92
6 16-11 2,42
B. Pagamento della prima rata entro il 20 luglio.
B.1 I contribuenti titolari di partita IVA, direttamente o indirettamente
interessati dall'applicazione gli studi di settore, effettuano il versamento
della prima rata entro il 20 luglio (senza la maggiorazione dello 0,40 per
cento) e quello della seconda rata, comprensivo degli interessi per la
rateazione, entro il 16 agosto.
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da
applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze.
Rata Scadenza Interessi
1 20-7 0
2 16-8 0,43
3 16-9 0,93
4 18-10 1,43
5 16-11 1,93
B.2 I contribuenti non titolari di partita IVA, indirettamente interessati
dagli studi di settore (cioe' i titolari di redditi derivanti dalla
partecipazione in societa' di persone ed imprese familiari indicate
all'articolo 5 del Tuir, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma
societaria), effettuano il versamento della prima rata entro il 20 luglio
(senza la maggiorazione dello 0,40 per cento) e quello della seconda rata,
comprensivo degli interessi per la rateazione, entro il 2 agosto. Tali
soggetti, infatti, fruiscono delle disposizioni del decreto legge in commento
e, in quanto non titolari di partita IVA, sono tenuti al versamento delle
rate successive alla prima entro l'ultimo giorno del mese.
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da
applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze.
Rata Scadenza Interessi
1 20-7 0
2 02-8 0,17
3 31-8 0,67
4 30-9 1,17
5 02-11 1,67
6 30-11 2,17
B.3 I contribuenti titolari di partita IVA non interessati, direttamente
o indirettamente, dagli studi di settore, se hanno deciso di fruire della
possibilita' di effettuare i versamenti entro il termine del 20 luglio con la
maggiorazione dello 0,40 per cento, devono effettuare il versamento della
prima rata entro il 20 luglio e quello della seconda rata, comprensivo degli
interessi per la rateazione, entro il 16 agosto. Gli adempimenti di tali
contribuenti non sono variati a seguito dell'entrata in vigore del
decreto-legge in oggetto.
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da
applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze.
Rata Scadenza Interessi
1 20-7 0
2 16-8 0,43
3 16-9 0,93
4 18-10 1,43
5 16-11 1,93
B.4 I contribuenti non titolari di partita IVA, diversi da quelli
indicati al punto B.2, se hanno deciso di fruire della possibilita' di
effettuare i versamenti entro il termine del 20 luglio con la maggiorazione
dello 0,40 per cento, devono effettuare il versamento della prima rata entro
il 20 luglio e quello della seconda rata, comprensivo degli interessi per la
rateazione, entro il 2 agosto. Gli adempimenti di tali contribuenti non sono
variati a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da
applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze.
Rata Scadenza Interessi
1 20-7 0
2 02-8 0,17
3 31-8 0,67
4 30-9 1,17
5 02-11 1,67
6 30-11 2,17
3. Versamento dell'IVA a saldo per i1 1998.
Come e' noto, i contribuenti che versano il saldo IVA, anziche' entro
16 marzo, entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti
risultanti dalla dichiarazione unificata devono maggiorare l'importo da
versare dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivi alla
predetta data del 16 marzo, dopo aver effettuato l'eventuale compensazione ai
sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Se i versamenti relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e ai
contributi risultanti dalla dichiarazione unificata sono effettuati con la
maggiorazione dello 0,40 per cento, la stessa maggiorazione si applica anche
al saldo dell'IVA, aumentato dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione dal
17 marzo fino al termine ordinario di versamento delle imposte risultanti dal
modello Unico senza applicazione dello 0,40 per cento.
Pertanto, nei casi in cui resta applicabile la maggiorazione dello
0,40 per cento, la stessa si applica a tutte le somme, compresa l'IVA a saldo.
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo della maggiorazione dovuta
in caso di differimento del versamento del saldo IVA.
Scadenza Maggiorazione
16-04 0,40
17-05 0,80
16-06 1,20
21-06 1,60
I contribuenti interessati dagli studi di settore versano tutte le
somme, compresa l'IVA a saldo, entro il 20 luglio 1999, senza applicare
ulteriori maggiorazioni.I contribuenti, non interessati, direttamente o
indirettamente dagli studi di settore, che eseguono i versamenti risultanti
dalla dichiarazione unificata successivamente al 30 giugno (o, se posteriore a
decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza
dell'ordinario termine di versamento) ed entro il 20 luglio con la
maggiorazione dello 0,40 per cento, devono applicare la stessa anche al saldo
dell'IVA, aumentato dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione dal 17
marzo al 21 giugno.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.

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