DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1999
DECRETO 21 giugno
1999
Risoluzione 103 del 21.06.99
Circolare 137 del
22.06.99
FORUM organizzato dal
il sole 24 ore
Circolare 140 del 24.06.99
DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1999 “Approvazione, con le relative istruzioni, del modello UNICO 99 NR di dichiarazione che le persone fisiche non residenti in Italia possono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera c) , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” In
breve
Il modello di dichiarazione indicato in epigrafe è disponibile su Internet, nel sito del Ministero delle finanze (dal quale può essere prelevato). Soggetti
interessati Il modello è riservato alle persone fisiche che nel 1998 erano residenti all’estero e che, nello stesso anno, hanno posseduto uno o più dei seguenti tipi di redditi:
Non ha rilevanza l’eventuale possesso di altri redditi (es. redditi di capitale) tassati alla fonte in via definitiva. Modello UNICO
ordinario I soggetti per i quali è istituito l’UNICO NR possono utilizzare, a scelta, anche il Mod. UNICO 99 ordinario. Soggetti esclusi Non possono, invece, utilizzare il Mod. UNICO NR, ma sono obbligati a presentare il modello ordinario:
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23-06-1999,
Suppl. Ordinario n.119 “Attivazione e rideterminazione della competenza territoriale di taluni uffici finanziari. (GU n. 148 del 26-6-1999)” In breve In attuazione della
legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del
Ministero delle finanze([1]),
il decreto i epigrafe istituisce nuovi Uffici delle entrate e la contestuale
soppressione di altri relativamente alle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia,
Piemonte, Umbria e Veneto Il decreto, in allegato, ripropone una chiara tabella in cui vengono
riportati i nuovi uffici delle entrate, gli uffici da sopprimere e le date dei
passaggi di consegne. Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 26-06-1999
“proroga dei termini di pagamento delle cartelle recanti scadenza aprile 1999” In breve Le proroghe delle
cartelle esattoriali è avvenuta in epoche successive la prima proroga è stata
disposta da una serie di D.M. tutti
datati 11.3.1999 con i quali:
Da ultimo il
decreto 10.5.1999 dispone che le cartelle esattoriali relative ad iscrizioni a
ruolo riguardanti accertamenti e liquidazioni di tributi con i termini di
accertamento scadenti il 31.12.1998 scadenti il 10 aprile sono prorogate al 10
settembre 1999. La risoluzione in commento chiarisce che per effetto dei decreti sopra riassunti le cartelle emesse con scadenza 10 aprile1999 riguardanti le tasse e le imposte indirette iscritte a ruolo a sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio1988, n. 43, nonche' la liquidazione dei modelli 740/93, 750/93, 760/93 e770/93 scadono il 10 settembre 1999. Infatti le cartelle di pagamento relative alle violazioni previste ai
precedenti punti 3 e 4 sono inclusi nella proroga che porta le scadenza delle
cartelle dal 10 giungo al 10 settembre disposta dal precedente D.M. 11.3.1999
indicato al punto 1. In altre parole mentre la proroga al 10 giugno delle
cartelle di pagamento relative alla liquidazione della dichiarazione c.d. lunare
fa entrare in ballo l’altro decreto 11.3.1999 indicato al punto uno che
porta tale scadenza dal 10 giugno al 10 settembre 1999. Il sole 24
ore di martedì 22 giugno 1999, pag. 25 “Iva Riscossione Versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto - decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179.” In breve Confermando quanto era già stato annunciato con il Comunicato stampa
del 10.6.1999 il Consiglio dei Ministri (vedi novità 14.6.1999 il provvedimento di proroga di
versamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni (v. Il sole 24 ore e
Italia Oggi del 17.6.1999). Il decreto legge, pubblicato nella G.U. 18.6.1999, n. 141 ed illustrato
dalla C.M. 22.6.1999, n. 137/E (v. Il Sole 24 ore ed Italia oggi del 23.6.1999),
stabilisce che la maggiorazione dello
0,40% mensile non si applica: 1.
ai versamenti delle somme (tributi
e contributi) risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, compresa
quella unificata, delle persone fisiche, delle società di persone (art. 1,
comma 1, del D.P.C.M. 1.4.1999) e dalle dichiarazioni i cui termini di
presentazione scadono dal 1° gennaio al 20 luglio 1999 (art. 1, comma 2, del
D.P.C.M. 1.4.1999) effettuati entro il 30
giugno 1999; Sulla
base di questa proroga generalizzata di 9 giorni, così come illustrato anche
nella relazione ministeriale (v. ancora il Sole 24 ore ed Italia oggi del
17.6.1999 ) e nella già citata circolare ministeriale, risulta che: a)
i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni
relative all’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle
unificate, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui
all’art. 6 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, relative all’anno 1998 vanno
effettuati:
b)
i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni
con termine di presentazione variabile (ad esempio un mese dall’approvazione
del bilancio) riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e
l’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, i
cui termini di presentazione scadono dal 1° gennaio al 31 maggio 1999 vanno
effettuati:
c)
i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni
riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e l’imposta
regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, i cui termini
di presentazione scadono dal 1° giugno al 19 luglio 1999 sono effettuati:
2.
ai versamenti sopra detti effettuati entro il 20 luglio 1999 dai
soggetti che svolgono in forma individuale o associata le 45 attività per le
quali sono stati elaborati ed approvati gli studi
di settore e per i quali non operano cause di esclusione o di inapplicabilità.
Rateizzazioni La relazione ministeriale precisa al riguardo che "La non
applicazione della maggiorazione disposta con il presente provvedimento non
modifica i termini di versamento fissati con il suddetto decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 1999. Restano, conseguentemente, fermi i termini di effettuazione dei
versamenti ed i criteri per il calcolo degli interessi dovuti dai contribuenti
che optano per il pagamento rateale delle imposte". In conseguenza di ciò, come esemplificato dalla stessa relazione
ministeriale e confermato anche nella C.M. 137/E già citata, un contribuente
non titolare di partita Iva potrà effettuare il versamento della prima rata il
30 giugno senza applicazione della maggiorazione dello 0,40% e dovrà
corrispondere la seconda rata entro la stessa data del 30 giugno applicando gli
interessi dello 0,15% calcolati sui nove giorni che intercorrono dal 21 al 30
giugno. Per le rate successive applicherà gli interessi indicati nello schema
riportato nelle istruzioni ad Unico '99 (pag. 11 del modello persone fisiche). Allo stesso modo il titolare di partita Iva che esercita una attività
per la quale sono stati approvati gli studi di settore effettuerà il versamento
della prima rata il 20 luglio e verserà la seconda rata il 16 agosto 1999 con
gli interessi dello 0,43%. Per le rate successive applicherà gli interessi
indicati nello schema riportato nelle istruzioni ad Unico 99 (pag. 12 del
modello persone fisiche). Maggiorazione dell’Iva Per il versamento dell’Iva dopo il 16 marzo 1999 da parte dei soggetti
tenuti alla dichiarazione unificata, la C.M. 22.6.1999, n. 137/E ha chiarito che
la maggiorazione dello 0,40% Iva sia da applicare solo fino al termine ordinario
di versamento delle somme risultanti da Unico senza la maggiorazione dello 0,40%
e quindi nel modo seguente: - versamenti fino al 16 aprile 0,40% - versamenti fino al 17 maggio 0,80% - versamenti fino al 16 giugno 1,20% - versamenti fino al 21 giugno 1,60% Il documento ha chiarito infatti che:
Il
sole 24 ore di mercoledì 23 giugno 1999, pag. 23 Italia
oggi di mercoledì 23 giugno 1999, pag. 29 FORUM organizzato dal il sole 24 ore “ Sulle assegnazioni il fisco non molla” In breve Tra i tanti argomenti discussi all’incontro organizzato dal Il sole 24
ore quello di maggior rilievo e contingente è sicuramente quello delle
assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci disposte dagli articoli 29
della L. n. 449/1997 e 13 della legge n. 28 del 1999. Si ricorda infatti che la
circolare del Ministero delle finanze 112/E esplicativa delle norme appena
citate ha destato e sta destando tuttora non pochi dubbi e perplessità. Nell’occasione il Ministero in alcuni casi ha confermato la posizione
presa nella circolare n. 112/E in altri casi ha fornito ulteriori precisazione
che in qualche modo rendono più mite l’impatto negativo
dell’interpretazione ministeriale. Di seguito verranno messe in evidenza i chiarimenti più importanti. 1. Subentro dell’erede nella
qualità di socio La circolare n. 112/E, riguardo all’ambito soggettivo di applicazione
dell’agevolazione, ha chiarito che l’erede del socio, stante il noto
principio della continuità, può
usufruire dell’agevolazione. Il ministero chiarisce che lo stesso discorso
vale in caso di trasformazioni agevolate. 2. Il credito d’imposta ex
art.14 TUIR a fronte dell’assegnazione mediante distribuzione di utili nei
soggetti IRPEG Nel caso di assegnazione di beni a fronte di annullamento di utili o
riserve di utili, seguendo l’interpretazione ministeriale, si veniva a creare
una divergenza tra l’ammontare del reddito riconosciuto quale dividendo in
capo al socio e ammontare di utile annullato per effettuo dell’assegnazione.
In conseguenza di quanto appena ricordato, seguendo la logica della circolare
112/E delle Finanze, si giunge al paradosso secondo cui, il credito d’imposta riconosciuto dalla società al socio doveva
essere commisurato all’utile annullato per effetto dell’assegnazione In
proposito il ministero, ritornando sui suoi passi, chiarisce che il credito
d’imposta deve essere riconosciuto sull’ammontare riconosciuto quale reddito
in capo al socio (valore normale del bene assegnato), nel limite della capienza
nelle imposte memorizzate nei basket A e B della maggiorazione di conguaglio. Spunti critici Sebbene l’utile e le riserve di utile
indicate in bilancio non sono perfettamente rappresentative
dell’ammontare delle imposte memorizzate nei basket (per le possibili
contaminazioni fiscali) possono comunque rappresentarne un approssimazione.
Pertanto la capienza della maggiorazione di conguaglio sul valore normale dei
beni assegnati è assicurata solamente se esistono utili annullati e riserve di
utili di ammontare uguale al valore assegnato. E’ appena il caso di specificare che nel momento in cui la società
decide di distribuite le riserve di utile non assegnate non troverà sicuramente
capienza sufficiente nei basket della maggiorazione di conguaglio, con
conseguenti problemi di doppia imposizione. In altre parole il chiarimento delle
finanze non fa altro che spostare in avanti il momento in cui si verifica la doppia
imposizione dei redditi sottoposti all’imposta sostitutiva. 3. Assegnazione tramite riduzione
dei capitale sociale nelle società di persone Nelle ipotesi di assegnazione operata da società di persone ci si chiedeva,se l’interpretazione del ministero fornita con la C.M. 112/E del 1999 secondo cui la differenza negativa tra valore normale dei beni assegnati e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata costituiva reddito diverso. Alla precisa domanda, il Ministero delle finanze ha chiarito che nulla cambia per le società di persone. Secondo il Ministero infatti il richiamo operato dall’art.6 del D.P.R. 42/1988 all’applicabilità dell’art.44 del TUIR è sufficiente per rendere applicabile l’ìnterpretazione ministeriale sopra ricordata. Spunti critici Secondo l’articolo
da ultimo citato infatti, per la determinazione dell’ammontare delle somme
sottoposte a tassazione separata (art. 16, comma 1, lett. l) del TUIR)
“valgono in quanto applicabili, le disposizioni dell’art.44 del TUIR.”
Pertanto ad esempio in caso di liquidazione di una società di persone la
differenza negativa tra costo di acquisto della partecipazione o della
sottoscrizione di azioni e valore normale del bene assegnato (comma 3 art. 44
del TUIR), costituisce reddito sottoposto a tassazione separata ai sensi della
lettera l) dell’art.16 dello stesso testo unico. E’ appena il caso di specificare che la tassazione separata connessa
al riferimento all’art.44 del TUIR è prevista al fine di evitare che redditi
d’impresa, concretizzati nelle plusvalenze latenti nei beni assegnati,
sfuggano a tassazione in occasione di assegnazioni effettuati a seguito di
recesso, esclusione, riduzione di capitale sociale o liquidazione della società.
Tuttavia è bene ricordare che:
Sebbene non sia stato formalizzata con una risposta scritta, nel Forum
il Ministero ha chiarito che il valore della partecipazione da confrontare al
valore normale dei beni assegnati può essere adeguato al 21.1.1991 ovvero al
1.7.1998, (cfr. Roberto Lugano, “Sulle assegnazioni il fisco non molla”, in
Il sole 24 ore del 25.6.1999, pag. 23). 4. Rettifica dell’Iva sulle
assegnazioni di beni acquistati o prodotti dopo il 1.1.1998. Il ministero chiarisce che la rettifica dell’Iva detratta sugli
acquisti o sui beni utilizzati per la produzione del bene assegnato è
necessaria solamente per i beni realizzati o prodotti dopo l’1.1.1998, secondo
quanto indicato dall’art.11 del D,Lgs 313/1997. Il sole 24
ore di vened’ 25 giugno 1999, pag. 23 “Persone fisiche residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.” In breve La circolare fornisce
Italia
oggi di sabato 26 giugno 1999, pag. 25 [1] In proposito si veda anche il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze e del decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate. |
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