Dal 21.06.1999 al 28.06.1999

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Sommario

 

DICHIARAZIONI – PERSONE FISICHE NON RESIDENTI – APPROVAZIONE DEL MODELLO

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1999

UFFICI FINANZIARI – ATTIVAZIONE DI ALCUNI UFFICI FINANZIARI

DECRETO 21 giugno 1999  

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

RUOLO – PROROGA DEI TERMINI – SETTEMBRE 1999

Risoluzione 103 del 21.06.99

VERSAMENTI – DICHIARAZIONI – SOMME EMERGENTI DALLE – MAGGIORAZIONE DELLO 0,40

Circolare 137 del 22.06.99

ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI – ART. 29 DELLA LEGGE 449/1997

FORUM organizzato dal il sole 24 ore

Paradisi fiscali – presunzione di residenza fittizia

Circolare 140 del 24.06.99

 

 

 

 

 

 

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1999

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello UNICO 99 NR di dichiarazione che le persone fisiche non residenti in Italia possono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da  parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera c) , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

In breve

Il modello di dichiarazione indicato in epigrafe è disponibile su Internet, nel sito del Ministero delle finanze (dal quale può essere prelevato).

Soggetti interessati

Il modello è riservato alle persone fisiche che nel 1998 erano residenti all’estero e che, nello stesso anno, hanno posseduto uno o più dei seguenti tipi di redditi:

redditi di terreni e fabbricati ubicati in Italia;

redditi di pensione erogati da istituzioni italiane;

redditi di lavoro dipendente prestato in Italia, compresi i compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca (nei limiti dei salari correnti, maggiorati del 20 per cento);

gli assegni periodici percepiti dal coniuge in conseguenza di separazione legale, divorzio o - annullamento del matrimonio (esclusi quelli per il mantenimento dei figli);

gli assegni periodici comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;

le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Non ha rilevanza l’eventuale possesso di altri redditi (es. redditi di capitale) tassati alla fonte in via definitiva.

Modello UNICO ordinario

I soggetti per i quali è istituito l’UNICO NR possono utilizzare, a scelta, anche il Mod. UNICO 99 ordinario.

Soggetti esclusi

Non possono, invece, utilizzare il Mod. UNICO NR, ma sono obbligati a presentare il modello ordinario:

i contribuenti che nel 1998 hanno posseduto redditi diversi (es. redditi di impresa, di lavoro autonomo, ecc.);

i soggetti diversi dalle persone fisiche..

 Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23-06-1999, Suppl. Ordinario n.119

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DECRETO 21 giugno 1999

“Attivazione e rideterminazione della competenza territoriale di taluni uffici finanziari. (GU n. 148 del 26-6-1999)”

In breve

In attuazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze([1]), il decreto i epigrafe istituisce nuovi Uffici delle entrate e la contestuale soppressione di altri relativamente alle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Umbria e Veneto

Il decreto, in allegato, ripropone una chiara tabella in cui vengono riportati i nuovi uffici delle entrate, gli uffici da sopprimere e le date dei passaggi di consegne.

Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26-06-1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

Risoluzione 103 del 21.06.99

“proroga dei termini di pagamento delle cartelle recanti scadenza aprile 1999”

In breve

Le proroghe delle cartelle esattoriali è avvenuta in epoche successive la prima proroga è stata disposta da una serie di D.M. tutti  datati 11.3.1999 con i quali:

1.      le cartelle di pagamento relative alla proroga contenuta nell’art. 9, comma 2 della legge 448/1999 scadenti il 10 giugno 1999 sono prorogate a settembre 1999. (In questa proroga sono compresi tutte le cartelle relative agli accertamenti di tutti i tributi i cui termini di accertamento scadono il 31.12.1998 senza distinzione di sorta);

2.      i ruoli emergenti dalle liquidazioni dei modelli 102/93 afferenti alle annualità 1992 scadenti il 10 aprile sono prorogati a settembre 1999;

3.      il pagamento delle cartelle di pagamento relativo alle liquidazioni dei redditi ( Mod. 740/93, 750, 760 e 770/1993 etc.) che hanno la prima rata in scadenza il 10 aprile sono prorogati al 10 giugno 1999;

4.      cartelle di pagamento relative alla tassa di concessine governativa per l’apertura delle partite Iva con i termini scadenti il 10 aprile è prorogata al 10 giugno.

Da ultimo il decreto 10.5.1999 dispone che le cartelle esattoriali relative ad iscrizioni a ruolo riguardanti accertamenti e liquidazioni di tributi con i termini di accertamento scadenti il 31.12.1998 scadenti il 10 aprile sono prorogate al 10 settembre 1999.

La risoluzione in commento chiarisce che per effetto dei decreti sopra riassunti le cartelle emesse con scadenza 10 aprile1999 riguardanti le tasse e le imposte indirette iscritte a ruolo a sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio1988, n. 43, nonche' la liquidazione dei modelli 740/93, 750/93, 760/93 e770/93 scadono il 10 settembre 1999.

Infatti le cartelle di pagamento relative alle violazioni previste ai precedenti punti 3 e 4 sono inclusi nella proroga che porta le scadenza delle cartelle dal 10 giungo al 10 settembre disposta dal precedente D.M. 11.3.1999 indicato al punto 1. In altre parole mentre la proroga al 10 giugno delle cartelle di pagamento relative alla liquidazione della dichiarazione c.d. lunare  fa entrare in ballo l’altro decreto 11.3.1999 indicato al punto uno che porta tale scadenza dal 10 giugno al 10 settembre 1999.

Il sole 24 ore di martedì 22 giugno 1999, pag.  25

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Circolare 137 del 22.06.99

“Iva Riscossione Versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto - decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179.”

In breve

Confermando quanto era già stato annunciato con il Comunicato stampa del 10.6.1999 il Consiglio dei Ministri (vedi novità 14.6.1999 il provvedimento di proroga di versamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni (v. Il sole 24 ore e Italia Oggi del 17.6.1999).

Il decreto legge, pubblicato nella G.U. 18.6.1999, n. 141 ed illustrato dalla C.M. 22.6.1999, n. 137/E (v. Il Sole 24 ore ed Italia oggi del 23.6.1999), stabilisce che la maggiorazione dello 0,40% mensile non si applica:

1. ai versamenti delle somme (tributi e contributi) risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, compresa quella unificata, delle persone fisiche, delle società di persone (art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 1.4.1999) e dalle dichiarazioni i cui termini di presentazione scadono dal 1° gennaio al 20 luglio 1999 (art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 1.4.1999) effettuati entro il 30 giugno 1999;

Sulla base di questa proroga generalizzata di 9 giorni, così come illustrato anche nella relazione ministeriale (v. ancora il Sole 24 ore ed Italia oggi del 17.6.1999 ) e nella già citata circolare ministeriale, risulta che:

a) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, relative all’anno 1998 vanno effettuati:

dal 1° maggio al 30 giugno 1999 senza alcuna maggiorazione;

dal 1° luglio al 20 luglio 1999, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento;

b) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni con termine di presentazione variabile (ad esempio un mese dall’approvazione del bilancio) riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, i cui termini di presentazione scadono dal 1° gennaio al 31 maggio 1999 vanno effettuati:

dal 1° maggio al 30 giugno 1999 senza alcuna maggiorazione;

dal 1° luglio al 20 luglio 1999, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento;

c) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, i cui termini di presentazione scadono dal 1° giugno al 19 luglio 1999 sono effettuati:

senza maggiorazione entro il ventesimo giorno successivo a quello di scadenza dell’ordinario termine di versamento; la maggiorazione non sarà dovuta anche se tale ventesimo giorno cade nel periodo 22 giugno 30 giugno 1999 (ad esempio una società tenuta a presentare Unico il 3 giugno 1999 avrebbe usufruito della non applicazione della maggiorazione fino al 23 giugno 1999. Ora ne potrà usufruire fino al 30 giugno 1999;

con la maggiorazione dello 0,40% se il versamento è effettuato oltre il ventesimo giorno (o dal 1° luglio 1999 se tale ventesimo giorno cade nel periodo 22 giugno - 30 giugno) ed entro il 20 luglio dello stesso anno.

2. ai versamenti sopra detti effettuati entro il 20 luglio 1999 dai soggetti che svolgono in forma individuale o associata le 45 attività per le quali sono stati elaborati ed approvati gli studi di settore e per i quali non operano cause di esclusione o di inapplicabilità.

Rateizzazioni

La relazione ministeriale precisa al riguardo che "La non applicazione della maggiorazione disposta con il presente provvedimento non modifica i termini di versamento fissati con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 1999. Restano, conseguentemente, fermi i termini di effettuazione dei versamenti ed i criteri per il calcolo degli interessi dovuti dai contribuenti che optano per il pagamento rateale delle imposte".

In conseguenza di ciò, come esemplificato dalla stessa relazione ministeriale e confermato anche nella C.M. 137/E già citata, un contribuente non titolare di partita Iva potrà effettuare il versamento della prima rata il 30 giugno senza applicazione della maggiorazione dello 0,40% e dovrà corrispondere la seconda rata entro la stessa data del 30 giugno applicando gli interessi dello 0,15% calcolati sui nove giorni che intercorrono dal 21 al 30 giugno. Per le rate successive applicherà gli interessi indicati nello schema riportato nelle istruzioni ad Unico '99 (pag. 11 del modello persone fisiche).

Allo stesso modo il titolare di partita Iva che esercita una attività per la quale sono stati approvati gli studi di settore effettuerà il versamento della prima rata il 20 luglio e verserà la seconda rata il 16 agosto 1999 con gli interessi dello 0,43%. Per le rate successive applicherà gli interessi indicati nello schema riportato nelle istruzioni ad Unico 99 (pag. 12 del modello persone fisiche).

Maggiorazione dell’Iva

Per il versamento dell’Iva dopo il 16 marzo 1999 da parte dei soggetti tenuti alla dichiarazione unificata, la C.M. 22.6.1999, n. 137/E ha chiarito che la maggiorazione dello 0,40% Iva sia da applicare solo fino al termine ordinario di versamento delle somme risultanti da Unico senza la maggiorazione dello 0,40% e quindi nel modo seguente:

- versamenti fino al 16 aprile 0,40%

- versamenti fino al 17 maggio 0,80%

- versamenti fino al 16 giugno 1,20%

- versamenti fino al 21 giugno 1,60%

Il documento ha chiarito infatti che:

"I contribuenti interessati dagli studi di settore versano tutte le somme, compresa l’IVA a saldo, entro il 20 luglio 1999, senza applicare ulteriori maggiorazioni.";

"I contribuenti, non interessati direttamente o indirettamente dagli studi di settore, che eseguono i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata successivamente al 30 giugno (o, se posteriore, a decorrere dal 21° giorno successivo a quello di scadenza dell’ordinario termine di versamento) ed entro il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 %, devono applicare la stessa anche al saldo dell’IVA, aumentato dell’importo dovuto a titolo di maggiorazione dal 17 marzo al 21 giugno".

Il sole 24 ore di mercoledì 23 giugno 1999, pag. 23

Italia oggi di mercoledì 23 giugno 1999, pag. 29

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FORUM organizzato dal il sole 24 ore

“ Sulle assegnazioni il fisco non molla”

In breve

Tra i tanti argomenti discussi all’incontro organizzato dal Il sole 24 ore quello di maggior rilievo e contingente è sicuramente quello delle assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci disposte dagli articoli 29 della L. n. 449/1997 e 13 della legge n. 28 del 1999. Si ricorda infatti che la circolare del Ministero delle finanze 112/E esplicativa delle norme appena citate ha destato e sta destando tuttora non pochi dubbi e perplessità.

Nell’occasione il Ministero in alcuni casi ha confermato la posizione presa nella circolare n. 112/E in altri casi ha fornito ulteriori precisazione che in qualche modo rendono più mite l’impatto negativo dell’interpretazione ministeriale.

Di seguito verranno messe in evidenza i chiarimenti più importanti.

1. Subentro dell’erede nella qualità di socio  

La circolare n. 112/E, riguardo all’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, ha chiarito che l’erede del socio, stante il noto principio della continuità,  può usufruire dell’agevolazione. Il ministero chiarisce che lo stesso discorso vale in caso di trasformazioni agevolate.

2. Il credito d’imposta ex art.14 TUIR a fronte dell’assegnazione mediante distribuzione di utili nei soggetti IRPEG

Nel caso di assegnazione di beni a fronte di annullamento di utili o riserve di utili, seguendo l’interpretazione ministeriale, si veniva a creare una divergenza tra l’ammontare del reddito riconosciuto quale dividendo in capo al socio e ammontare di utile annullato per effettuo dell’assegnazione. In conseguenza di quanto appena ricordato, seguendo la logica della circolare 112/E delle Finanze, si giunge al paradosso secondo cui, il credito d’imposta riconosciuto dalla società al socio doveva essere commisurato all’utile annullato per effetto dell’assegnazione In proposito il ministero, ritornando sui suoi passi, chiarisce che il credito d’imposta deve essere riconosciuto sull’ammontare riconosciuto quale reddito in capo al socio (valore normale del bene assegnato), nel limite della capienza nelle imposte memorizzate nei basket A e B della maggiorazione di conguaglio.

Spunti critici

Sebbene l’utile e le riserve di utile  indicate in bilancio non sono perfettamente rappresentative dell’ammontare delle imposte memorizzate nei basket (per le possibili contaminazioni fiscali) possono comunque rappresentarne un approssimazione. Pertanto la capienza della maggiorazione di conguaglio sul valore normale dei beni assegnati è assicurata solamente se esistono utili annullati e riserve di utili di ammontare uguale al valore assegnato.

E’ appena il caso di specificare che nel momento in cui la società decide di distribuite le riserve di utile non assegnate non troverà sicuramente capienza sufficiente nei basket della maggiorazione di conguaglio, con conseguenti problemi di doppia imposizione. In altre parole il chiarimento delle finanze non fa altro che spostare in avanti il momento in cui si verifica la doppia imposizione dei redditi sottoposti all’imposta sostitutiva.

3. Assegnazione tramite riduzione dei capitale sociale nelle società di persone

Nelle ipotesi di assegnazione operata da società di persone ci si chiedeva,se l’interpretazione del ministero fornita con la C.M. 112/E del 1999 secondo cui la differenza negativa tra valore normale dei beni assegnati e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata costituiva reddito diverso. Alla precisa domanda, il Ministero delle finanze ha chiarito che nulla cambia per le società di persone. Secondo il Ministero infatti il richiamo operato dall’art.6 del D.P.R. 42/1988 all’applicabilità dell’art.44 del TUIR è sufficiente per rendere applicabile l’ìnterpretazione ministeriale sopra ricordata.

Spunti critici

Secondo l’articolo da ultimo citato infatti, per la determinazione dell’ammontare delle somme sottoposte a tassazione separata (art. 16, comma 1, lett. l) del TUIR) “valgono in quanto applicabili, le disposizioni dell’art.44 del TUIR.” Pertanto ad esempio in caso di liquidazione di una società di persone la differenza negativa tra costo di acquisto della partecipazione o della sottoscrizione di azioni e valore normale del bene assegnato (comma 3 art. 44 del TUIR), costituisce reddito sottoposto a tassazione separata ai sensi della lettera l) dell’art.16 dello stesso testo unico.

E’ appena il caso di specificare che la tassazione separata connessa al riferimento all’art.44 del TUIR è prevista al fine di evitare che redditi d’impresa, concretizzati nelle plusvalenze latenti nei beni assegnati, sfuggano a tassazione in occasione di assegnazioni effettuati a seguito di recesso, esclusione, riduzione di capitale sociale o liquidazione della società. Tuttavia è bene ricordare che:

la disposizione dell’art.16 si applica solamente per le assegnazioni effettuate da società costituite da più di 5 anni;

nel caso di applicazione della norma agevolativa tali plusvalenze hanno già scontato l’imposta sostitutiva in seno alla società. 

Sebbene non sia stato formalizzata con una risposta scritta, nel Forum il Ministero ha chiarito che il valore della partecipazione da confrontare al valore normale dei beni assegnati può essere adeguato al 21.1.1991 ovvero al 1.7.1998, (cfr. Roberto Lugano, “Sulle assegnazioni il fisco non molla”, in Il sole 24 ore del 25.6.1999, pag. 23).

4. Rettifica dell’Iva sulle assegnazioni di beni acquistati o prodotti dopo il 1.1.1998.

Il ministero chiarisce che la rettifica dell’Iva detratta sugli acquisti o sui beni utilizzati per la produzione del bene assegnato è necessaria solamente per i beni realizzati o prodotti dopo l’1.1.1998, secondo quanto indicato dall’art.11 del D,Lgs 313/1997.

Il sole 24 ore di vened’ 25 giugno 1999, pag. 23

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Circolare 140 del 24.06.99

“Persone fisiche residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.”

In breve

La circolare fornisce

  Le precisazioni riguardano, in particolare:

l'inversione dell'onere di provare la natura non fittizia del trasferimento, posto a carico del contribuente, anziché dell'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare che risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti di ordine sostanziale;

i mezzi di prova utilizzabili a tale scopo;

la decorrenza della presunzione di residenza fiscale in Italia, dal 1° gennaio 1999, con la possibilità, per i cittadini emigrati anteriormente, di regolarizzare la propria posizione con riferimento ai periodi d'imposta 1999 e successivi, adempiendo spontaneamente in Italia agli obblighi tributari connessi alle tipologie di redditi posseduti

Italia oggi di sabato 26 giugno 1999, pag. 25

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[1] In proposito si veda anche il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze e del decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate.

                                                                                               

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999