Roma, in data 24.06.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.140


 

Alle Direzioni Regionali delle Entrate                                        
Agli Uffici delle Entrate                                                     
Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette                                
Agli Uffici I.V.A.                                                            
e, per conoscenza,                                                            
Al Segretariato Generale                                                      
Al Servizio Consultivo e   Ispettivo Tributario                               
Al Comando Generale della Guardia di Finanza                                  
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate                        
Al Servizio Ispettivo Centrale del Dipartimento delle Entrate                 
Agli Uffici del Registro                                                      
Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette                      
                 ------------------------------------                         
1. Premessa.                                                                  
        Come e'    noto,    l'ordinamento   nazionale, analogamente alla quasi
totalita' delle altre legislazioni fiscali piu' evolute, ricollega al possesso
della residenza   fiscale   la   tassazione  globale e progressiva dei redditi
ovunque prodotti  (sulla base del c.d. worldwide principle) e stabilisce che i
non residenti   siano   tassati   su base territoriale, cioe' limitatamente ai
redditi prodotti nel territorio dello Stato.                                  
        Al riguardo   l'articolo  2 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con  DPR 22 dicembre 1986, n. 917, fissa una pluralita' di possibili
relazioni, sia   personali   che   reali,   con  il Paese, combinando, in modo
alternativo, elementi   meramente   formali   (iscrizione nelle anagrafi della
popolazione residente)   con   presupposti  di natura sostanziale (residenza o
domicilio nel    territorio    dello   Stato), tutti soltanto accomunati dalla
sussistenza del   requisito   temporale   ("per   la maggior parte del periodo
d'imposta").                                                                  
        Il diverso   livello   di   tassazione  tra i vari Stati, a parita' di
reddito complessivo,   ha   tuttavia   indotto   un non trascurabile numero di
cittadini italiani   -   piu' frequentemente tra coloro che svolgono attivita'
lavorativa in   ambito   internazionale - ad emigrare soltanto sul piano delle
risultanze anagrafiche    in    paesi    caratterizzati   da un regime fiscale
particolarmente favorevole.                                                   
        Con circolare   n.  304/E del 2 dicembre 1997, constatata la crescente
rilevanza del   fenomeno   della   fittizia emigrazione all'estero, sono state
impartite specifiche   indicazioni   ai fini dell'accertamento della effettiva
residenza fiscale indipendentemente dalle risultanze anagrafiche.             
        Con l'art.   10   della  legge 23 dicembre 1998, n.448 (pubblicata nel
supplemento ordinario   n.210/L  alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre
1998), sono   state   ora introdotte nuove disposizioni volte a contrastare la
fittizia emigrazione   all'estero,   per   finalita' tributarie, delle persone
fisiche.                                                                      
        In forza della suddetta norma, che con il comma 1 ha aggiunto il comma
2-bis all'articolo   2  del testo unico delle imposte sui redditi, concernente
l'individuazione dei   soggetti   passivi  all'IRPEF, "si considerano altresi'
residenti, salvo   prova   contraria,   i  cittadini italiani cancellati dalle
anagrafi della   popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi
un regime   fiscale   privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".                              
        In attuazione di quanto previsto dalla nuova disposizione legislativa,
con decreto   del   Ministro   delle   Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, sono stati individuati gli Stati
e i territori aventi un regime fiscale privilegiato.                          
        Le nuove  disposizioni, sia pure con effetti limitati ai soli "Stati o
territori aventi   un  regime fiscale privilegiato", consentono di ampliare la
operativita' della  normativa preesistente, nel senso che la residenza fiscale
e' ritenuta,    in    via    presuntiva,    sussistente   per coloro che siano
anagraficamente emigrati   in   uno   degli  anzidetti Stati o territori senza
dimostrare la effettivita' della nuova residenza.                             
2. Presunzione di residenza e inversione dell'onere della prova.              
        La presunzione   stabilita   dal comma 2-bis dell'articolo 2 del testo
unico delle   imposte   sui   redditi, lungi dal creare un ulteriore status di
residenza fiscale,   i cui presupposti sono gia' compiutamente contemplati dal
comma 2   dello   stesso   art.   2,  introduce soltanto un ulteriore criterio
rivelativo ai fini dell'individuazione della residenza stessa.                
        In sostanza,    con    l'introduzione    del    comma 2-bis citato, il
legislatore, utilizzando    lo    strumento    delle  presunzioni relative, ha
diversamente ripartito l'onere probatorio fra le parti, al fine di evitare che
risultanze di   ordine   meramente  formale prevalgano sugli aspetti di ordine
sostanziale.                                                                  
        Occorre precisare che, a mente del predetto comma 2-bis, l'onere della
controprova riguarda   tutti i soggetti che sono emigrati in uno degli Stati o
territori aventi    un    regime    fiscale privilegiato, come individuati nel
precitato decreto   del   Ministro   delle Finanze 4 maggio 1999, anche quando
l'emigrazione sia   avvenuta  transitando anagraficamente per uno Stato terzo,
non ricompreso in tale decreto.                                               
        Per i trasferimenti in Stati o territori diversi da quelli considerati
nel decreto   del  4 maggio 1999, permane invece a carico dell'Amministrazione
finanziaria l'onere   della   prova, facendo ricorso ai tradizionali strumenti
d'indagine ed   ai   concreti elementi dimostrativi gia' ampiamente illustrati
nella richiamata circolare n. 304/E.                                          
3.  Individuazione    degli    Stati    o   territori aventi un regime fiscale
privilegiato.                                                                 
        Con il   citato  decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 sono
stati individuati    gli    Stati    e    i territori aventi un regime fiscale
privilegiato.                                                                 
        L'individuazione di  tali Stati e territori e' stata indirizzata da un
apposito Gruppo   di lavoro che, allo scopo, ha utilizzato la documentazione e
le esperienze  disponibili in materia di fiscalita' agevolata, con particolare
riferimento alle    elaborazioni    in    atto   in ambito internazionale, sia
comunitario che di cooperazione in sede OCSE.                                 
        In sintonia  con la relazione illustrativa dell'art. 10 della legge n.
448 del   1998, lo stesso Gruppo di lavoro ha altresi' fatto rilevare che tale
lista, pur  ispirandosi a quella prevista dall'art. 76, comma 7-bis, del testo
unico delle  imposte sui redditi (d.m. 24 aprile 1992) - parimenti finalizzata
a contrastare  l'utilizzazione strumentale dei regimi fiscalmente privilegiati
- se   ne   differenzia,  tuttavia, per la diversita' non solo dei presupposti
oggettivi ma anche di quelli soggettivi, considerato che la nuova disposizione
ha riguardo   non   alle   imprese   ma  ai soggetti persone fisiche. Inoltre,
l'individuazione dei Paesi fiscalmente privilegiati e' svincolata da qualsiasi
limite, sia   in   ordine   al livello quantitativo della tassazione e sia per
quanto riguarda l'aderenza o meno all'Unione europea dei Paesi stessi.        
        Il percorso   seguito dal Gruppo di lavoro per la individuazione di un
regime fiscale   privilegiato   si riassume nella assunzione di vari elementi,
apprezzati soprattutto a livello internazionale, la cui combinazione si rivela
idonea ad   attestare  un cospicuo vantaggio fiscale, capace di realizzare una
trasmigrazione di persone e, ovviamente, di capitali.                         
        I criteri   e   gli   aspetti qualificanti utilizzati al predetto fine
riguardano anzitutto   il   ricorrere   di   una  bassa o inesistente forma di
tassazione personale, intesa in termini di effettivita' e percio' riferita non
solo alle   aliquote   d'imposta nominali, ma anche alla formazione della base
imponibile, agli   eventuali   regimi agevolativi, alle detrazioni d'imposta e
alle deduzioni dal reddito complessivo.                                       
        Altro aspetto qualificante e' costituito dal grado di trasparenza e di
collaborazione informativa   dei vari elementi che concorrono a delineare, con
riguardo anche   alla   situazione   bancaria, la effettivita' delle posizioni
economico-fiscali.                                                            
        Rileva, altresi',   il   complesso   dei   poteri e delle modalita' di
accertamento esercitati  dall'Amministrazione finanziaria locale, come pure il
livello delle  potesta' di controllo previste al riguardo e realmente attuate,
senza trascurare   l'eventuale   ricorso   a  forme individuali di definizione
fiscale, improntate a criteri di discrezionalita'.                            
        A monte    dei    suesposti    criteri-guida merita, infine, di essere
segnalata l'esigenza di superare la tradizionale distinzione tra i c.d.       
paradisi fiscali    (tax    havens)    ed  i Paesi che adottano regimi fiscali
preferenziali (harmful  preferential tax regimes), operando, con riguardo alle
finalita' del    regime    presuntivo    appena    introdotto, una sostanziale
parificazione delle due realta' tipologiche, come peraltro deciso in sede OCSE
quanto alle   adottande   misure   di contrasto del fenomeno della concorrenza
fiscale "nefasta".                                                            
4. Prova contraria.                                                           
        Risolto in   via   presuntiva,   nel  modo e con i limiti territoriali
innanzi descritti,   il problema dimostrativo della permanenza della residenza
fiscale in   Italia posto a carico degli stessi cittadini emigrati nei Paesi o
territori indicati  nel citato decreto ministeriale e considerato che trattasi
di presunzione  legale non assoluta, che consente pertanto la prova contraria,
occorre esaminare   la natura, i limiti di ammissibilita' e la consistenza dei
relativi mezzi ed elementi dimostrativi.                                      
        Al riguardo   giova   anzitutto   sottolineare che il legislatore, nel
confermare espressamente   l'ammissibilita'   della prova contraria al fine di
contrastare la   presunzione legale di residenza fiscale, ha evitato qualsiasi
condizionamento o   limite per quanto riguarda sia la predeterminazione che il
valore delle  varie forme in cui tale prova puo' estrinsecarsi. Cio' significa
che viene  riconosciuta la piu' ampia possibilita' di esplicazione al concreto
esercizio dei    diritti    di    difesa    del  contribuente anche nella fase
extraprocessuale, ferma   restando   l'esclusione del giuramento e della prova
testimoniale.                                                                 
        Con la suddetta presunzione il legislatore, non incidendo direttamente
sull'aspetto contenutistico  della prova accollata al contribuente, consente a
quest'ultimo, quale  soggetto onerato, di dimostrare in modo ampio l'esistenza
di fatti   ed  atti che suffraghino l'effettivita' della situazione conclamata
formalmente attraverso    la    cancellazione  dall'anagrafe della popolazione
residente, in coerenza con l'assunzione di un reale e duraturo rapporto con lo
Stato di   immigrazione  e con l'interruzione di significativi rapporti con lo
Stato italiano.                                                               
        In tale   contesto   di   collegamento personale, e' appena il caso di
segnalare che,   qualora il Paese fiscalmente privilegiato sia anche legato al
nostro da  convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, ai fini della
conferma o    meno    della    residenza  fiscale nazionale occorre ovviamente
considerare, oltre   ai presupposti interni, anche quelli di cui alla apposita
clausola convenzionale   ("residente   di uno Stato contraente") allo scopo di
evitare la  possibile insorgenza di una doppia residenza fiscale. In proposito
si fa   rinvio  alle precisazioni fornite con la citata circolare n. 304/E del
1997.                                                                         
        Per cio'   che   riguarda il concreto e specifico contenuto dell'onere
probatorio richiesto,  va anzitutto precisato che potra' essere fatto ricorso,
in negativo,   alle   medesime circostanze ed elementi probanti suggeriti agli
uffici nella   ripetuta   circolare   n.   304/E,  al fine di superare la mera
formalita' della  cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente con
la dimostrazione   della  insussistenza nel nostro Paese della dimora abituale
(residenza) ovvero   del   complesso   dei rapporti afferenti gli affari e gli
interessi, allargati,   oltre  che agli aspetti economici, a quelli familiari,
sociali e morali (domicilio).                                                 
        In pratica, i predetti soggetti potranno utilizzare qualsiasi mezzo di
prova di natura documentale o dimostrativa, atto a stabilire, in particolare: 
 - la   sussistenza  della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato,
sia personale che dell'eventuale nucleo familiare;                            
 - l'iscrizione  ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o
di formazione del paese estero;                                               
 - lo    svolgimento    di    un rapporto lavorativo a carattere continuativo,
stipulato nello   stesso   paese   estero, ovvero l'esercizio di una qualunque
attivita' economica con carattere di stabilita';                              
 - la    stipula    di    contratti    di  acquisto o di locazione di immobili
residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel paese di immigrazione;        
 - fatture   e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni
tariffari, pagati nel paese estero;                                           
 - la   movimentazione   a   qualsiasi   titolo  di somme di denaro o di altre
attivita' finanziarie nel paese estero e da e per l'Italia;                   
 - l'eventuale iscrizione nelle liste elettorali del paese d'immigrazione;    
 - l'assenza   di unita' immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti
di donazione, compravendita, costituzione di societa', ecc.;                  
 - la   mancanza   nel   nostro  Paese di significativi e duraturi rapporti di
carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.    
        Resta inteso che i predetti ed eventuali altri elementi di prova, come
precisato nella   richiamata  circolare n. 304/E del 1997, vanno considerati e
valutati in   una   visione   globale,   atteso che il superamento della prova
contraria alla   presunzione  legale non puo' che scaturire da una complessiva
considerazione della posizione del contribuente.                              
        In sostanza,    soltanto    la    piena    dimostrazione, da parte del
contribuente, della   perdita  di ogni significativo collegamento con lo Stato
italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel
paese fiscalmente    privilegiato,   indipendentemente dall'assolvimento nello
stesso paese   di   obblighi fiscali, attestano il venire meno della residenza
fiscale in   Italia   e   la   conseguente legittimita' della posizione di non
residente.                                                                    
5. Decorrenza delle presunzione di residenza fiscale in Italia.               
        In merito    alla    decorrenza    temporale  della presunzione legale
introdotta dal   piu'   volte citato comma 2-bis, si ritiene - stando anche al
tenore delle   relazioni accompagnatorie dell'art. 10 della legge n. 448 - che
la stessa   operi   dalla   data di entrata in vigore della legge, cioe' dal 1
gennaio 1999.                                                                 
        In proposito   si  rileva, infatti, come l'inversione dell'onere della
prova prevista   dalla disposizione in argomento, finisca col produrre effetti
non soltanto meramente procedimentali, ma anche sostanziali che, come tali, in
mancanza di   una   espressa previsione normativa, non possono avere carattere
retroattivo.                                                                  
        Pertanto, con   riferimento ai periodi d'imposta anteriori al 1999, in
presenza di una emigrazione anagrafica verso gli Stati o territori individuati
nel citato    decreto    4    maggio    1999, l'onere probatorio ai fini della
dimostrazione dell'effettiva    residenza    fiscale    continuera'  a gravare
sull'Amministrazione finanziaria.                                             
        Ovviamente, la  nuova disposizione presuntiva trova piena applicazione
dal periodo    d'imposta    1999    indipendentemente    dalla circostanza che
l'emigrazione sia avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1999.                   
        Da cio'   discende  che i cittadini italiani fittiziamente emigrati in
Stati o  territori aventi un regime fiscale privilegiato possono regolarizzare
la loro   posizione   con  riferimento ai periodi d'imposta 1999 e successivi,
adempiendo spontaneamente   in   Italia  agli obblighi tributari connessi alle
tipologie di redditi posseduti.                                               
        Per quanto   concerne   gli   adempimenti  dei sostituti d'imposta, si
precisa come   gli   stessi   non  siano in alcun modo influenzati dalla nuova
presunzione legale,    ma    continuino    ad  essere collegati alla posizione
comunicata dal   sostituito. Soltanto nel caso in cui quest'ultimo rappresenti
l'effettivo status   di   residente nazionale, indipendentemente dalle proprie
risultanze anagrafiche,   il   sostituto  dovra' attenersi alla corrispondente
disciplina di   prelievo  tributario alla fonte (in linea di massima, a titolo
d'acconto anziche' a titolo d'imposta).                                       
6. Domicilio   fiscale dei cittadini emigrati in stati o territori fiscalmente
privilegiati.                                                                 
        Il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 448 ha integrato il secondo
comma dell'art.  58 del DPR n. 600 del 1973, con l'inserimento, dopo le parole
"pubblica amministrazione",    delle    parole:    "nonche' quelli considerati
residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,".                                                               
        Per effetto  di tale previsione, i cittadini cancellati dalle anagrafi
della popolazione  residente ed emigrati in un Paese ricompreso nella lista di
cui al  decreto del 4 maggio 1999, in quanto considerati fiscalmente residenti
in Italia,   continuano   ad   avere il domicilio fiscale nel comune di ultima
residenza (anagrafica),  al pari dei connazionali "che risiedono all'estero in
forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione".            
        Siffatta integrazione  - che, ovviamente, spiega effetto nei confronti
dei soli   tra  i predetti soggetti che non hanno fornito la controprova della
presunzione di   residenza fiscale in Italia - si e' resa necessaria in quanto
questi ultimi   non   sono   riconducibili  in nessuna delle categorie gia' in
precedenza contemplate   dal  predetto articolo 58, che pure gia' conosceva la
categoria delle    "persone    fisiche    ...   non residenti", nel cui ambito
sicuramente rientrano   i   cittadini   realmente emigrati in un Paese estero,
avente o meno un regime fiscale privilegiato.                                 
7. Attivita' di controllo.                                                    
        Alla chiara   volonta'   dimostrata   dal legislatore di contrastare i
fittizi trasferimenti   della   residenza   anagrafica  all'estero da parte di
cittadini italiani   deve necessariamente corrispondere un preciso impegno per
l'Amministrazione finanziaria   di   individuare tali situazioni e di porre in
essere ogni azione utile per contrastare i reali fenomeni evasivi.            
        Al riguardo,   la   Direttiva  Generale del Ministro delle finanze per
l'azione amministrativa   e   per   la gestione del 1999 conferma, nell'ambito
dell'azione di   prevenzione   e   repressione  delle violazioni agli obblighi
tributari, il    ruolo    rilevante    che il potenziamento delle strutture di
intelligence deve   assumere   per   l'attivita'  di selezione dei soggetti da
controllare, con   particolare riferimento ai cittadini italiani fittiziamente
emigrati all'estero.                                                          
        Ne consegue,  pertanto, che le direttive impartite con la circolare n.
304/E del   1997   rivestono   anche per l'anno 1999 una particolare rilevanza
nell'ambito della  strategia generale dei controlli e costituiscono un impegno
qualificante dell'azione di contrasto ai reali fenomeni di evasione.          
        L'azione investigativa  e di controllo condotta secondo le indicazioni
operative illustrate   nella richiamata circolare n. 304/E, oltre a perseguire
le violazioni   agli  obblighi tributari commesse prima dell'entrata in vigore
della presunzione    in    argomento,   assume particolare rilevanza anche per
assicurare piena efficacia alla stessa innovazione legislativa.               
        Infatti, la    disposizione    presuntiva    in   commento non esonera
l'Amministrazione finanziaria    dall'onere    di    individuare  gli elementi
reddituali posseduti  dal contribuente e di illustrare l'iter logico-giuridico
seguito nel  giudizio di insufficienza dei mezzi di prova forniti dallo stesso
contribuente per dimostrare l'effettivita' del suo trasferimento.             
        Le preliminari    attivita'    di   ricerca condotte al riguardo dalle
strutture investigative e di intelligence, istituite presso ciascuna Direzione
Regionale delle   Entrate,  e dagli Uffici operativi, sono quindi destinate ad
avere un   ruolo   di particolare rilevanza per l'attivita' di selezione delle
posizioni da    controllare    che    costituisce  un fattore determinante per
l'effettiva proficuita' dell'azione amministrativa.                           
        Allo scopo   di   integrare l'attivita' di ricerca che le strutture di
intelligence delle   Direzioni regionali e gli Uffici continueranno a svolgere
autonomamente, si   fa   riserva   di  trasmettere ulteriori elenchi selettivi
relativi a cittadini italiani anagraficamente emigrati negli Stati e territori
individuati dal piu' volte citato decreto 4 maggio 1999.                      

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999